07 marzo 2025

SIFUS CONFALI: FORESTALI OTD, ANDIAMO AVANTI CON LE CAUSE CONTRO I CONTRATTI A TERMINE E PRENDIAMOCI CIÒ CHE CI SPETTA. I PARERI AUTOREFERIALI E QUELLI FORZATI SERVONO SOLO A TENTARE DI DISSUADERE DAL RIVENDICARE I DIRITTI NEGATI


Ricevo e pubblico
dal Segretario Generale 
del Sifus Confali
Maurizio Grosso

Roma 7-03-2025 - Non vi è  ombra di dubbio che ovunque, con la messa in campo delle cause contro l'abuso dei contratti a termine, stiamo mettendo in croce i Governi  regionali che saranno costretti a risarcire i danni come stanno già facendo da tempo in Sicilia con gli "scatti di anzianità" e, a nostro giudizio,  strada facendo, a stabilizzare! Prima dell' Estate 2025 i Tribunali Siciliani dovranno rispondere ad almeno a 3000 operai forestali che hanno sollevato la questione in giudizio in Sicilia. Dopo le 13 Sentenze Savoca e la legge 166/2024, nei Tribunali dove si sono celebrate cause , al primo appello,  gli operai hanno sempre vinto ottenendo risarcimenti importanti (16, 18, 12 ma anche 24 mensilità) o sono state rinviate. Anche nei Tribunali di altre Regioni, grazie a noi, entro l'estate si celebreranno centinaia di cause a partire dalla Campania, dal Veneto, dalla Basilicata dove si inizia il prossimo 28 aprile da Matera. Davanti ad un quadro pieno di aspettative concrete  come quello che vi ho rappresentato, vi aspettavate forse che i Governi regionali e i loro fidi cgil-cisl-uil sarebbero rimasti con le mani in mano a subire per perdere soldi e potere? In Campania per frenare le cause contro i contratti a termine si sono inventati il superamento dei contratti a termine con quelli a tempo indeterminato al raggiungimento di 181 giornate lavorative (grazie all'assist dell'art 46 del CCNL operai forestali fornito da cgil-cisl-uil) e una legge sulla stabilizzazione tutta da scoprire che non aggiunge un centesimo alla copertura economica già programmata con i fondi extraregionali. In Sicilia, dove gli operai OTD sono, tra l'altro, in un numero molto più elevato, stanno reagendo con  la modifica delle legge 16/96, con l'art 46 bis del ccnl forestali che autorizza la stagionalità, con un "autoparere" dell'Avvocatura  della Regione e con un parere assolutamente "non vincolante"  di un oscuro burocrate UE sicuramente stimolato da qualche potente politico siciliano all scopo, naturalmente, di dissuare gli operai a sollevare la questione in giudizio. Egregi  operai, in conclusione, noi  dobbiamo andare avanti con le  cause contro l'abuso dei contratti a termine come sostengono gli importati pareri legali degli avvocati Luigi Savoca (ha vinto 13 cause alla  Corte di Cassazione nel 2024 e tante ne sta vincendo nei Tribunali siciliani)  e Angela Fasano (ha smosso e fatto esprimere UE) ma soprattutto perché c'è lo dice la legge 166/ 2024 e la consapevolezza che si sono già espresse positivamente le sezioni riunite della Corte suprema di Cassazione. Chiariamo che, qualora sciaguratamente, passasse  l'introduzione della "stagionalità" nella LR 16/96, varrebbe dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale in poi e non per il periodo precedente. Informiamo inoltre, che grazie agli ottimi rapporti del nostro caro ed autorevole amico, Dott. Salvatore Michele Lonzi, già comandante del corpo forestale della regione siciliana, stiamo per ricevere un "parere tecnico" da un importante organismo super partes in cui viene accertato pragmaticamente che la stagionalità nel settore forestale non esiste. L'obiettivo è  quello di utilizzare questo importante parere tecnico per contribuire a fermare, qualora ce ne fosse di bisogno, la stagionalità nei Tribunali ma anche per tentare di  fermare la modifica della legge 16/96 all'ARS. Andiamo avanti e prendiamoci ciò  che ci spetta per diritto! 
Maurizio Grosso - Segretario Generale SiFUS



L'EUROPA VERSO IL RIARMO, A RISCHIO PER LA SICILIA I FONDI DI BRUXELLES NON SPESI. IL MINISTRO FITTO HA RIUNITO I PRESIDENTI DI REGIONE: PREPARATEVI A CEDERE LE RISORSE SINORA BLOCCATE. SCHIFANI: ANCHE L'ISOLA È PRONTA A FARE LA SUA PARTE. LA SICILIA POTREBBE QUINDI DOVER CEDERE PARTE DEI QUASI 7 MILIARDI DEL FSE E DEL FESR


Dal sito palermo.gds.it

di Giacinto Pipitone - 07 Marzo 2025

Il ministro Fitto ha riunito i presidenti di Regione: preparatevi a cedere le risorse sinora bloccate. Schifani: anche l'Isola è pronta a fare la sua parte

Racconta chi c’era che a un certo punto dell’incontro il commissario europeo Raffaele Fitto si è fatto serio. E guardando i presidenti di Regione del Sud, riuniti a Roma, ha usato parole volutamente molto nette: se il progetto di riarmo dell’Unione Europea annunciato da Ursula von der Leyen andrà in porto, per coprire gli 800 miliardi necessari si attingerà anche ai contributi comunitari non spesi. La Sicilia potrebbe quindi dover cedere parte dei quasi 7 miliardi del Fse e del Fesr.

Al momento è solo una ipotesi. Ma per avere un’idea di quanto possa incidere sulle casse della Regione basta pensare che ieri, rientrato da Roma, il presidente Renato Schifani ha riunito tutti i dirigenti che si occupano insieme a Vincenzo Falgares di programmazione per fare il punto sui margini di manovra. E si tratta di centinaia di milioni in ballo. Visto soprattutto che lo stesso commissario Fitto ha ricordato che dei fondi della programmazione 2021-2027 a livello nazionale si è speso solo il 4,9%. E la Sicilia non ha fatto meglio, al punto che proprio due settimane fa Schifani ha dovuto concordare con il ministro Tommaso Foti un piano di salvataggio dei primi 700 milioni che l’Ue minacciava di riprendersi perché non saranno spesi entro la prima scadenza, fissata al 31 dicembre prossimo.

Ora però il «prelievo» ipotizzato da Fitto non sarebbe punitivo ma perfino volontario.

L'articolo completo oggi sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale





ENTRO LA FINE DI MAGGIO ALTRI 540 VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SARANNO FORMATI PER LE ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB). I CORSI SI SVOLGERANNO IN TUTTE LE CITTÀ CAPOLUOGO DELLA SICILIA



Dalla pagina Facebook
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile

Palermo, entro la fine di maggio altri 540 volontari di protezione civile saranno formati per le attività di antincendio boschivo (AIB). 
Il calendario dei corsi, a cura dei Vigili del Fuoco, che si svolgeranno in tutte le città capoluogo della Sicilia.

PALERMO – Entro la fine di maggio 540 volontari di protezione civile saranno formati per l’attività antincendio boschivo (AIB), al fine di poter operare sul fronte fuoco, a supporto del CFRS e dei VVF, nella lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia.  Sono previsti 18 corsi di formazione, che si svolgeranno in tutte le province dell’isola, suddivisi in due distinti moduli formativi:     * 4 Corsi (EN – ME – CT e PA) di formazione  di 24h,  per operatori AIB addetti al minuto spegnimento di focolai da vegetazione e all’avvistamento incendi, per operatori già formati con attestato di Addetto Antincendio ai sensi del Dlgs n.81/08;

• 14 Corsi (3 PA – 3 CT – 3 ME – 1 EN – 1 RG – 1 SR – 1 TP e 1 AG) di formazione  di 40 h, per operatori AIB addetti al minuto spegnimento di focolai da vegetazione e all’avvistamento incendi per operatori senza alcun attestato specifico. 
Per tutti i corsi la docenza dei moduli didattici/addestrativi è affidata, secondo le rispettive competenze,  al Corpo Forestale della Regione Siciliana, al DRPC Sicilia, ai VVF e alla CRI.  
L’avvio dei  corsi è previsto per il 5 aprile e si concluderanno entro il 1 giugno, così come da calendario predisposto dai VVF. Martedì scorso, in videoconferenza, si è svolta l’ultima riunione tecnica cui hanno partecipato il dirigente del Servizio Volontariato del DRPC Sicilia, Salvatore Beninato, i dirigenti delle sedi provinciali e i NOPI, cioè i funzionari che attivano e coordinano i volontari nel corso degli eventi emergenziali. Nella giornata odierna, presente il Dirigente Generale Salvo Cocina, si è tenuto l’ultimo incontro, mirato a definire e perfezionare tutta l’attività e l’organizzazione dei singoli corsi prima dell’avvio degli stessi. Salvo criticità dell’ultimo momento i corsi sono così calendarizzati: 

* 4 Corsi (EN – ME – CT e PA) di formazione  di 24h nei giorni  5 – 6 – 12 aprile;

* 5 Corsi (PA – CT – ME – RG - TP) di formazione  di 40h nei giorni  26 e 27  aprile – 3 e 4 Maggio;

* 5 Corsi (PA – CT – ME – EN - AG) di formazione  di 40h nei giorni  10 – 11 - 17 e 18 Maggio;

* 4 Corsi (PA – CT – ME - SR) di formazione  di 40h nei giorni  24 – 25 - 31 Maggio e 1 giugno;

Alla riunione hanno preso parte i DG e  i Dirigenti direttamente coinvolti delle istituzioni cui è affidata l’attività formativa addestrativa in materia AIB (CFRS – DRPC_Sicilia – VVF) nonché  il rappresentante della CRI, in quanto coinvolta nella docenza sulla “Sicurezza e nozioni di primo soccorso”.



RISPETTO AL RECENTE PARERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ECCO LA SINTESI DELL'AVVOCATO LUIGI SAVOCA


Dalla pagina Facebook
Maurizio Grosso Sifus Confali

SIFUS FORESTALI - L'AVV. LUIGI SAVOCA, VINCITORE ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 13 VOLTE CONTRO I CONTRATTI A TERMINE,  RISPONDE AL PARERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA: POTREBBE SERVIRE SOLO PER SFUGGIRE ALLA MULTA SULL'INFRAZIONE MA NON PER CAMBIARE IL GIUDIZIO GIA' SENTENZIATO!

Palermo 6-03-2025 - Rispetto al recente parere della Commissione Europea riportiamo la sintesi di quanto sostiene in un comunicato l'avv. Luigi Savoca. Eccone la sintesi per renderlo più accessibile ai lettori.
1) Il parere non ha alcuna efficacia nel nostro ordinamento giudiziario né sul piano formale né su quello sostanziale.
2) I lavoratori hanno dalla loro parte una potentissima arma costituita dalle numerose sentenze della Cassazione che sulla base di un esame dettagliato della normativa, hanno stabilito che ai lavoratori spetta un risarcimento danni in quanto la legge che li regolamenta fa riferimento ad esigenze non stagionali, bensì durature e permanenti. Queste decisioni, confermano un orientamento che la Cassazione a sezioni unite (massimo grado del potete giudiziario) ha affermato con nettezza.
3) Se si legge con attenzione il testo si può rilevare che il parere, perché di semplice parere irrilevante nel nostro sistema giudiziario si tratta, è stato adottato temporaneamente sulla base di quanto esposto dai legali della procedura d'infrazione e si tratta di un parere non definitivo e rivedibile in base a nuovi eventi di informazione.
Il SIFUS ritiene incoraggianti le rassicurazioni dell'Avv. Savoca ed invita gli operai forestali di tutta Italia ad andare avanti senza se e senza ma poiché emerge con forza da questi "pareri" (insignificanti per il nostro ordinamento) che le Regioni, a partire da quella siciliana, sono terrorizzate dalla montagna di risarcimenti economici che dovranno riconoscere agli operai e stanno facendo di tutto per dissuaderli, fermo restando che il parere in oggetto potrebbe servire (su spinta di qualche pezzo grosso) per respingere la multa sull'inflazione contro l'abuso dei contratti a termine.
Andiamo avanti!
Maurizio Grosso Segretario Generale SiFUS


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RIARMO EUROPA, SALASSO SICILIA. AVVISO AI PRESIDENTI DI REGIONE: IL RECUPERO DEL BUDGET PER LE SPESE MILITARI PASSERÀ DAL TAGLIO DEI CONTRIBUTI COMUNITARI. E I RITARDI SUI PROGETTI NELL'ISOLA POTREBBERO ORA RISULTARE FATALI. IL BLOG: CI MANCAVA SOLO QUESTO PER COMPLETARE L'OPERA! SI TROVANO RISORSE PER TUTTI, ADDIRITTURA ANCHE PER LE SPESE MILITARI E PER I LAVORATORI FORESTALI INVECE SI STUDIA SEMPRE PER COME FREGARLI! PRESIDENTE SCHIFANI, MA COM'È FINITA CON LA RIFORMA? CON LA STABILIZZAZIONE PROMESSA DA LEI? CI SENTIAMO PRESI IN GIRO! LA PRECARIETÀ È UN'EPOCA CHE È FINITA, DOBBIAMO GUARDARE AL LAVORO STABILE, AL LAVORO DURATURO, AL LAVORO CHE DA CERTEZZE AI NOSTRI FIGLI, ALLE FAMIGLIE, AI FIGLI DEI NOSTRI FIGLI- PROPRIO QUESTO DICHARAVA LEI- SI STA PENSANDO PIÙ ALLA GUERRA CHE AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE, TOGLIENDO DI FATTO RISORSE ANCHE AI LAVORATORI FORESTALI CHE ASPETTANO DA 40 ANNI!

La prima pagina del GDS di oggi, 07/03/2025


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"La precarietà la dobbiamo combattere, abolendola, sistemando quella che c'è, ma non creandone più altra. Perchè la precarietà è un epoca che è finita, dobbiamo guardare al lavoro stabile, al lavoro duraturo, al lavoro che da certezze ai nostri figli, alle famiglie, ai figli dei nostri figli". 
Renato Schifani, 23/09/2022

IL DOTT. LONZI (EX COMANDANTE DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA): UNA PILLOLA DI SILVICOLTURA, PER CHI OSTINA, IGNORANTEMENTE A CONSIDERARLA ATTIVITÀ STAGIONALE


Dalla pagina Facebook
del Dott. Michele Salvatore Lonzi 
(già comandante del Corpo Forestale della regione siciliana)

Buona sera a tutti, con una pillola di silvicoltura, per chi ostina, ignorantemente a considerarla attività stagionale:
Sotto un certo profilo, la selvicoltura potrebbe definirsi come coltivazione del suolo boschivo. II bosco, però, non dà solo legname, ma «produce ambiente», garantendo la saldezza del suolo, la purezza dell'aria, la conformazione del paesaggio. Questa ulteriore funzione del bosco è stata ritenuta la più importante, infatti, il D.Lgs. 227/2001, nonostante fosse intitolato all'orientamento e modernizzazione del settore a coltura boschiva nella prospettiva di un'agricoltura di protezione, piuttosto che in un'ottica di tipo imprenditoriale. Tuttavia, non si può negare la funzione produttiva di ricchezza del legname e il rilievo che nella produzione dello stesso ha l'osservanza di regole tecniche affinché l'albero non perda la sua capacità di produrre nuovamente. Ciò in un'ottica sia imprenditoriale sia di salvaguardia idrogeologica del territorio e ambientale. Il D.Lgs. 227/2001 (orientamento e modernizzazione del settore forestale) si propone come fine la valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio nonché per la conservazione, l'incremento e la razionale gestione del patrimonio forestale nazionale. Ciò, appunto, allo scopo di conciliare le esigenze della produzione con la tutela ambientale!



06 marzo 2025

VICENDA RISARCITORIA FORESTALI - OPERAI A TEMPO DETERMINATO. PARERE LEGALE DELLO STUDIO LEGALE FASANO SU RICHIESTA DELL'O.S. SIFUS CONFALI

Ricevo e pubblico
dallo Studio Legale Fasano


















SIFUS FORESTALI: L'AVV. LUIGI SAVOCA, VINCITORE ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 13 VOLTE CONTRO I CONTRATTI A TERMINE, RISPONDE AL PARERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA: POTREBBE SERVIRE SOLO PER SFUGGIRE ALLA MULTA SULL'INFRAZIONE MA NON PER CAMBIARE IL GIUDIZIO GIA' SENTENZIATO!

Dalla pagina Facebook
Maurizio Grosso Sifus Confali





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CENTRO PER L'IMPIEGO DI CALTANISSETTA - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEFINITIVO DELLE GRADUATORIE UNICHE DISTRETTUALI SEMESTRALE FORESTALI 2025









FAI CISL MESSINA, L'VIII CONGRESSO CONFERMA SABINA BARRESI SEGRETARIA GENERALE. LA SICILIA HA UNA GRANDE VOCAZIONE AGRICOLA E FORESTALE, E IL TERRITORIO DI MESSINA NE È UN ESEMPIO IMPORTANTE. AFFRONTARE IL TEMA DELLA FORESTAZIONE: IL LAVORO DELLE COSIDDETTE “TUTE VERDI” È FONDAMENTALE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO MA ANCHE PER LA VALORIZZAZIONE DI UN TERRITORIO CON GRANDI POTENZIALITÀ TURISTICHE


Dal sito www.faicisl.it

Sabina Barresi confermata segretaria generale della Fai Cisl Messina. Presente anche il Segretario Generale nazionale Onofrio Rota: “Agroalimentare comparto fondamentale di questo territorio: puntare su infrastrutture, lavoro di qualità, sostegno all’export”.

Sabina Barresi continuerà a guidare la Fai Cisl di Messina, la federazione agroalimentare e ambientale della provincia. La conferma è arrivata al termine del VIII congresso provinciale che si è celebrato a Giardini Naxos, alla presenza del segretario generale nazionale della Fai Cisl, Onofrio Rota, del segretario generale della Fai Cisl Sicilia Adolfo Scotti e del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi. Ad affiancare Sabina Barresi la confermata segreteria provinciale composta da Gaetano Merlino e Gino Lunghitano.

Tra i temi affrontati dalla Segretaria Barresi le risorse del PNRR, che rischiano di essere sprecate: “Sono 3.530 i progetti proposti nella città metropolitana di Messina (3.515 comunali e 15 provinciali) per un impegno complessivo pari a 1,9 miliardi di euro ma, ad oggi, solo il 12% è stato speso concretamente e, considerando che scadono nella primavera del 2026, il rischio è che vadano dispersi”. Barresi ha sottolineato la flessione delle aziende agroalimentari della provincia, che sono passate dalle 8.070 del 2008 alle 6.370 del 2024, anche se negli ultimi 5 anni si registra una leggera crescita (6.167 del 2019 contro 6.370 del 2024) Conseguente anche il calo dei lavoratori nel settore, in particolare gli stagionali passati dai 13.900 del 2019 agli 11.978 del 2024 con quasi 2mila lavoratori in meno in cinque anni. Importante, a Messina, anche il comparto pesca che vanta 387 mezzi sui circa 2.500 regionali, anche se il comparto necessita di ricambio generazionale e misure di sostegno al reddito. «Bisogna proseguire nella buona contrattazione, nella qualificazione delle professionalità, nella qualità e sicurezza nel lavoro. La Fai Cisl Messina – ha dichiarato Barresi - si è confermata un'organizzazione sindacale forte e coesa, capace di affrontare le sfide del presente e del futuro con determinazione e con un forte spirito di unità. L’appello è quello dell'unità e della mobilitazione di tutti i lavoratori dei settori agricolo, alimentare e ambientale, per costruire insieme un futuro di sviluppo sostenibile, di giustizia sociale e di tutela dei diritti».

Di infrastrutture per la valorizzazione del settore agroalimentare e florovivaistico ha parlato il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi. «L’infrastrutturazione del territorio è uno dei temi che la Cisl di Messina, insieme alle proprie categorie, chiede da tempo. Serve costruire un sistema che guardi alla riorganizzazione dell'intero territorio provinciale, che è molto articolato”.

«La grande sfida dei prossimi anni – ha sottolineato il segretario generale della Fai Cisl Sicilia, Adolfo Scotti - sarà quella di promuovere il settore agroalimentare oltre i confini regionali. È una sfida che la Fai ha colto da tempo, per un comparto che, nella nostra regione, ha il maggior numero in Italia di aziende di trasformazione, purtroppo non per addetti. C'è una riscoperta dell’agroalimentare e del florovivaistico, grazie alle politiche comunitarie e regionali, molti giovani si stanno riavvicinando perché ci credono, credono nell'ambiente, credono nel sistema Bio. Ma servono i canali di collegamento, perché in Sicilia c’è un concreto problema di viabilità e quindi anche il trasporto dei prodotti diventa difficoltoso, penalizzando la possibilità di valorizzare l’export».

Ha concluso i lavori congressuali il segretario generale della Fai Cisl nazionale, Onofrio Rota, che ha evidenziato come «agroalimentare e florovivaismo siano un’eccellenza dell'Italia ma – ha sottolineato - servono politiche sinergiche, soprattutto per sostenere l’esportazione, oggi minacciata anche dai dazi statunitensi. L’agroalimentare è un asset strategico per il Paese che, con i suoi 600 miliardi di filiera, rappresenta oltre il 15% del PIL. La Sicilia ha una grande vocazione agricola e forestale, e il territorio di Messina ne è un esempio importante. Puntare sull’agroalimentare è essenziale, ma c’è bisogno anche di un territorio ben governato. Questo significa, per esempio, affrontare il tema della forestazione: il lavoro delle cosiddette “tute verdi” è fondamentale contro il dissesto idrogeologico ma anche per la valorizzazione di un territorio con grandi potenzialità turistiche. Non ultimo, il potenziamento delle infrastrutture che, come detto, favorirebbero sia il mercato interno che l’export”.





05 marzo 2025

PAGAMENTI DELLE INTEGRAZIONI E STABILIZZAZIONI, L’ATTESA DEI LAVORATORI ASU DEI BENI CULTURALI. ALCUNI BACINI HANNO TROVATO UN RICONOSCIMENTO ALL’INTERNO DEL LIBRO MASTRO DELL’ECONOMIA DELL’ISOLA VARATO DALL’ARS A FINE 2024. PER ALTRI, COME AD ESEMPIO GLI OPERAI FORESTALI, BISOGNERÀ ATTENDERE TEMPI MIGLIORI


Dal sito ilsicilia.it

Pietro Minardi 4 Marzo 2025
Il mondo dei precari siciliani. Uno dei punti più dibattuti dell’ultima legge di stabilità regionale. Alcuni bacini hanno trovato un riconoscimento all’interno del libro mastro dell’economia dell’Isola varato dall’Ars a fine 2024. Per altri, come ad esempio gli operai forestali, bisognerà attendere tempi migliori. Magari a partire da quelli che si potrebbero sbloccare con la futura sentenza sulla parifica attesa dalla Corte dei Conti in primavera. All’interno delle categorie che hanno trovato riconoscimento figurano i cosiddetti lavoratori ASU (Attività Socialmente Utili). Un gruppo di precari diviso fra varie frange degli uffici regionali. Rivolgendo uno sguardo all’articolo 10 dell’ultima Finanziaria, è prevista una stabilizzazione a 36 ore attraverso il passaggio dei lavoratori in questione all’interno dei ranghi della società Partecipata della Regione Siciliana, ovvero la SAS. Una scelta più che un obbligo, ma che rappresenta un’opportunità per un bacino di lavoratori che attende da anni una stabilizzazione.

Lavoratori ASU, le scadenze per la stabilizzazione
Tuttavia, sulla questione pende una scadenza fissata fra circa due settimane. Ovvero il decorso dei termini per una possibile impugnativa da parte del Governo Nazionale. Il termine ultimo è fissato per il 15 marzo. Dopodichè si potrà ragionare sul futuro. A fare il punto della situazione è Barbara Gambino, rappresentante degli ASU Beni Culturali. “Mancano 12 giorni alla scadenza dei 60 giorni entro la quale il Governo Nazionale può impugnare la norma. Una volta scaduti i termini, i lavoratori possono chiedere il passaggio in SAS. Chiaramente si tratta di una scelta, non di un obbligo. Ma è un’opportunità importante. Parliamo però di un iter che richiederà i suoi tempi. E non sarà così veloce come qualcuno ha dichiarato“.

Chiesti numi sui pagamenti delle integrazioni
Una categoria, quella dei Beni Culturali, che attende ulteriori risposte dal Governo Regionale. “Ad oggi manca il pagamento dell’integrazione di dicembre 2024 e di gennaio 2025 – evidenzia Barbara Gambino -. Soldi invece arrivati a tutti gli altri ASU. Ad oggi, per l’area dei Beni Culturali, mancano una delibera di Giunta e il relativo rimpinguamento del capitolo di spesa. Sollecitiamo gli uffici a provvedere. Parliamo di circa 245 lavoratori. Speriamo che le risposte arrivino al più presto“.

Fonte: ilsicilia.it




ESA: NULLA DI FATTO PER L’AVVIO DELLA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE. PROTESTA DEI LAVORATORI IN CORSO ALL’ASSESSORATO REGIONALE ALL’AGRICOLTURA


Dalla pagina Facebook
Cgil Sicilia

Palermo, 5 marzo- Si conclude con un nulla di fatto l’incontro dei sindacati con l’Esa  e l’assessore regionale all’agricoltura per gli avviamenti al lavoro e l’inizio della campagna di meccanizzazione agricola. Insoddisfatti i lavoratori che, insieme ai rappresentanti di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, Ugl agroalimentare da qualche ora stazionano per protesta presso l’assessorato all’agricoltura, con l’intenzione di fermarsi fino a soluzione della vertenza. “Si  disattendono le prescrizioni di una legge regionale- affermano i sindacalisti- e non possono esserci ragioni valide per uno stop che pregiudica la campagna e il diritto dei lavoratori a raggiungere le 181 giornate di lavoro”.



SIFUS CONFALI NAZIONALE SETTORE FORESTALE: ECCO COME NASCE LA STAGIONALITÀ NEL COMPARTO FORESTALE

Ricevo e pubblico
dalla Segreteria Nazionale Sifus Confali settore forestale





ABUSO CONTRATTI A TERMINE: OLTRE 50.000 EURO DI RISARCIMENTO A UNA PRECARIA


Dal sito www.flcgil.it

03/03/2025
A cura della FLC CGIL Terni


Condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato

La FLC CGIL Terni accoglie con soddisfazione la recentissima sentenza del Tribunale di Terni del 26 febbraio 2025, che ha accolto il ricorso patrocinato dall’avv. Francesco Americo a tutela di un docente di religione, reiteratamente assunto con contratti a tempo determinato.

Il ricorso è stato presentato a seguito della ripetuta stipula di contratti a termine, in violazione della normativa vigente che prevede concorsi con cadenza triennale. La causa mirava a ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’illegittima reiterazione di tali contratti e il conseguente risarcimento del danno subito dal docente.

Il Giudice del Lavoro, richiamando la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in materia di abuso nella contrattazione a termine – sancito dall’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999 – ha riconosciuto l’abuso contrattuale, esonerando il ricorrente dall’onere di dimostrare il concreto pregiudizio subito. Di conseguenza, l’Amministrazione è stata condannata a un risarcimento che supera i 50 mila euro.

La FLC CGIL Terni  ricorda che il ricorso è gratuito per gli iscritti e che è ancora possibile agire legalmente per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento per abuso dei contratti a termine, in particolare per i docenti di religione.




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RISPOSTA DELL’AVVOCATO FASANO ALLA NOTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA


Ricevo e pubblico
dall'Avvocato Fasano

Lavoratori forestali non temete. Pare che la Commissione Europea abbia recepito il parere reso alla Presidenza del Consiglio, da parte dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana.
Invero, dopo anni in cui è stata avviata la procedura comunitaria 0171/2018 appare, per la prima volta, il termine lessicale “stagionale” negli atti della Commissione. Termine, si noti bene, mai utilizzato. 
Invero, andando a ritroso nella corrispondenza MAI tale definizione era stata adoperata dalle autorità comunitarie.
Ciò posto, mi sento di dover tranquillizzare il comparto. 
Secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, le attività stagionali devono essere individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero dai contratti collettivi di settore sia a livello nazionale che a livello territoriale o aziendale.
In attesa che il tanto atteso decreto ministeriale venga emanato, secondo la medesima disciplina, le attività definite come stagionali devono essere individuate in base all’elencazione prevista dal “vecchio” Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni.
Dimostreremo, quindi, che la stagionalità non interessa il comparto e che si tratta di una fictio iuris per eliminare alla radice un diritto che vi spetta.
Del resto, tutto è fondato su dei pareri e non sulla LEGGE.
L’assunzione dei lavoratori Forestali siciliani non è legata agli eventi eccezionali e contingenti. Si tratta di lavori ed opere predefiniti nel tempo, che hanno reso i lavoratori ostaggi di una serie potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato senza mai avere la certezza di un lavoro stabile e tutelato.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l’inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell’ambito dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l’assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (e alla conseguente disciplina previdenziale).
La Commissione, quindi, erra o è stata indotta in errore l’interruzione dei famigerati 60 die non limita il diritto e non fornisce prova del carattere eccezionale del rapporto. 
La questione, nel nostro paese, è stata già affrontata dalla Cassazione che ha pienamente riconosciuto l’abuso contrattuale a termine non caratterizzato da esigenze straordinarie.
Del resto oltre 30 anni di servizio non evidenziano il carattere straordinario dettato da esigenze sporadiche del datore di lavoro. 
Si dimentica forse che nel caso dei forestali siciliani, come chiarito in Commissione Peti, si richiamano le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute del d.lgs. n.368 del 2001 di attuazione della direttiva 1999/70/CE che ha come obiettivo la limitazione del “ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori”. Proprio quest’ultima fattispecie era stata definita meritevole di tutela dal Parlamento Europeo indipendentemente dal carattere della stagionalità utilizzata quale fictio iuris per limitare i diritti dei forestali siciliani.
Non solo: il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti forestali regionali è di natura pubblica e non privata. Ai fini della qualificazione del rapporto, infatti, l'elemento determinante è l'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e continuità all'interno dell'organizzazione dell'ente pubblico non economico, non rilevando il fatto che la disciplina sostanziale del rapporto sia dettata da un contratto collettivo di diritto privato.
Ed ancora: La dichiarazione del datore di lavoro riguardante il recesso con preavviso da un contratto di lavoro a tempo indeterminato o il recesso da un contratto di lavoro senza preavviso deve indicare i motivi che giustificano il recesso. Motivi mai esplicitati dalla Regione in modo chiaro. 
Mi piace rammentare che in primo luogo, occorre ricordare che l'accordo quadro si applica nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, Comunidad de Castilla y León, C-192/21, EU:C:2022:513, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie è pacifico che i lavoratori siciliani sono stati assunti con un contratto a tempo determinato, ai sensi della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, letta in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, cosicché il procedimento principale rientra nell'ambito di applicazione di tale accordo quadro.
Attendiamo adesso fiduciosi gli esiti dei ricorsi depositati dinanzi ai giudici nazionali.


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NELLA GIORNATA DI IERI È VENUTO A MANCARE UN ALTRO NOSTRO COLLEGA, SALVATORE SCIMECA, AUTISTA NEL 4° DISTRETTO PALERMO, SQUADRA MONTE CANE


Ci giunge notizia che nella giornata di ieri, all'età di 57 anni è deceduto un nostro collega, Salvatore Scimeca. Ha combattuto per sei mesi contro un male incurabile.
Era Originario di Caccamo e prestava servizio come autista nella postazione di Monte Cane, 4° Distretto Palermo. Lascia la moglie, 2 figli e una nipotina di cui ne era straordinariamente felice. Sperava di rientrare nella prossima campagna Aib,  svolgeva il suo lavoro con impegno e passione.

I funerali si svolgeranno oggi alle ore 16 presso la chiesa madre di Caccamo

Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze ai familiari

R.I.P.





ULTIMISSIMA DALLA COMMISSIONE EUROPEA. POSSIBILE ABUSO DI UNA SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE PUBBLICO ITALIANO - AGGIORNAMENTO DEL 4 MARZO 2025. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORATORI FORESTALI STAGIONALI NON È STATO ACCERTATO, SECONDO LA COMMISSIONE, UN ABUSO NELL'UTILIZZO DI UNA SUCCESSIONE DI CONTRATTI O RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. DA CAPIRE MEGLIO LA QUESTIONE DEL RISARCIMENTO. LA PAROLA ADESSO PASSA AGLI AVVOCATI PER AVERE UN QUADRO PIÙ CHIARO








La Commissione europea fa riferimento a una serie di denunce ricevute in merito alla mancanza di misure efficaci per prevenire l'abuso di una successione di contratti a tempo determinato in Italia e all'assenza di sanzioni in caso di abuso.

I dipendenti e i rapporti di lavoro interessati sono:
  • personale impiegato presso le fondazioni lirico-sinfoniche italiane;
  • contratti a tempo determinato conclusi con insegnanti e personale ausiliario amministrativo e tecnico ("personale ATA") al fine di coprire posti vacanti temporanei;
  • contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, compresi i dirigenti, del Servizio Sanitario Nazionale;
  • contratti a tempo determinato stipulati con i lavoratori dell'insegnamento superiore dell'arte, della musica e della danza ("AFAM") per i quali l'autorità di controllo è il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ("MIUR"), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  • contratti a tempo determinato stipulati con personale di enti pubblici di ricerca;
  • i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricoli e i lavoratori a tempo determinato quali definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in particolare i lavoratori forestali;
  • vigili del fuoco volontari discontinui che vengono richiamati dai vigili del fuoco nazionali. 
Alcuni di questi lavoratori hanno inoltre lamentato condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi prestati con contratti a tempo determinato.

La Commissione ha esaminato la pertinente normativa italiana e ha concluso che non era conforme alla clausola 4 e alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE [1]. Ha pertanto deciso di avviare la procedura di infrazione (INFR(2014)4231) [2] con l'invio di una lettera di costituzione in mora il 17 luglio 2019. Il 3 dicembre 2020 è stata emessa un'ulteriore lettera di costituzione in mora.

Il 19 aprile 2023 la Commissione ha inviato un parere motivato all'Italia, in quanto le spiegazioni fornite dall'Italia nelle sue risposte alle lettere di costituzione in mora inviate il 17 luglio 2019 e il 3 dicembre 2020 non erano soddisfacenti. L'Italia ha inviato diverse risposte al parere motivato, da ultimo il 29 novembre 2024.  

Questioni che sono state affrontate 

Per quanto riguarda le seguenti questioni sollevate nel caso INFR(2014)4231, la Commissione è lieta di informare i denuncianti che, a seguito del parere motivato inviato dalla Commissione, l'Italia ha notificato ulteriori misure e informazioni per affrontare le violazioni individuate. Alla luce delle risposte al parere motivato, la Commissione ritiene che l'Italia abbia sufficientemente affrontato i seguenti aspetti:
  • Per ovviare alla mancanza di pieno risarcimento del danno/perdita di opportunità dovuta all'uso improprio di una successione di contratti a tempo determinato, l'Italia ha modificato l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. A seguito di tale modifica, i lavoratori hanno diritto, in caso di abuso di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, a un’indennità equivalente a una retribuzione compresa tra quattro e 24 mesi, a seconda della gravità dell’infrazione, del numero di contratti successivi tra le parti e della durata complessiva del rapporto. Tale risarcimento forfettario lascia impregiudicato il diritto del lavoratore di dimostrare di aver subito un danno maggiore. Secondo la Commissione, questo nuovo diritto al risarcimento soddisfa l'obbligo previsto dal diritto dell'Unione di stabilire misure efficaci per sanzionare e sanzionare l'abuso di una successione di contratti a tempo determinato. In particolare, la Commissione comprende che il diritto al risarcimento forfettario si basa solo sul fatto che tale abuso si è verificato, senza la necessità di dimostrare un danno o un nesso di causalità effettivi. Secondo la formulazione della nuova disposizione, il diritto all'indennità forfettaria non è subordinato alla scadenza dell'ultimo contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato successivo, né escluso nei casi in cui il lavoratore abbia superato una procedura di assunzione ed sia stato assunto a tempo indeterminato. Secondo la Commissione, tale diritto si applica non solo nel caso in cui esistano e siano superati limiti alla durata o al numero di rinnovi di contratti a tempo determinato successivi, ma anche nel caso in cui, in assenza di tali limiti, non sussistano ragioni oggettive che giustifichino il ricorso a contratti a tempo determinato successivi. La Commissione comprende inoltre che, per chiedere il risarcimento di un eventuale danno più elevato, i giudici nazionali possono applicare presunzioni, basate su principi generali relativi all'onere della prova, per evitare che diventi eccessivamente difficile per i lavoratori chiedere il risarcimento integrale. Su tale base, la Commissione ritiene che in generale non vi siano motivi per adottare ulteriori misure procedurali per quanto riguarda le questioni sollevate nell'ambito di INFR(2014)4231 per quanto riguarda la mancanza di misure efficaci per sanzionare e sanzionare l'abuso di una successione di contratti a tempo determinato e la mancanza di un pieno risarcimento per danni/perdita di opportunità a causa di tale abuso. Tale valutazione si applica in particolare ai seguenti settori interessati da tali questioni: i) insegnanti a tempo determinato e personale ATA nelle scuole, ii) personale del settore sanitario, iii) personale delle istituzioni AFAM, iv) personale delle fondazioni liriche e orchestrali, v) personale degli istituti pubblici di ricerca e vi) lavoratori del settore forestale. Per quanto riguarda il personale delle istituzioni liriche e orchestrali, la Commissione osserva inoltre che un procedimento pregiudiziale a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è pendente sulla stessa questione dinanzi alla Corte di giustizia (causa C-668/24) e che un'ulteriore azione della Commissione non accelererebbe in ogni caso in modo significativo la risoluzione del caso. Qualora la Corte di giustizia accerti la non conformità delle norme nazionali con il diritto dell'UE mediante pronunce pregiudiziali, la Commissione garantisce un seguito adeguato.
  • Per quanto riguarda il mancato pieno risarcimento del danno/perdita di opportunità in caso di abuso di contratti a tempo determinato nel settore privato, l'Italia ha modificato l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015 per garantire che i lavoratori possano chiedere il pieno risarcimento del danno/perdita di opportunità eccedente il risarcimento forfettario previsto da tale normativa. La questione sollevata dalla Commissione al riguardo sembra essere affrontata da tale modifica.
  • Per quanto riguarda la questione della mancanza di misure efficaci per prevenire l'uso improprio di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, la Commissione osserva che il decreto presidenziale n. 83 del 24 aprile 2024 ha stabilito limiti alla durata complessiva e al numero di rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale ATA presso gli istituti AFAM. Tali limiti costituiscono misure di prevenzione degli abusi, conformemente all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Inoltre, per quanto riguarda il personale stagionale alle dipendenze di fondazioni lirico-sinfoniche, la Commissione ha preso in considerazione le informazioni fornite in risposta al parere motivato, le quali indicano che le deroghe ai limiti di durata dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano solo in caso di esigenze realmente temporanee. Nello specifico, secondo le autorità italiane, i contratti stagionali sono utilizzati su scala rilevante solo ai fini del festival estivo che si tiene all'Arena di Verona. A tale riguardo, un accordo sindacale del 2 maggio 2017 limita la possibilità di assumere lavoratori stagionali alle attività relative esclusivamente al festival estivo tenutosi all’Arena. In tali casi, il ricorso a contratti a tempo determinato appare oggettivamente giustificato. Inoltre, i contratti a tempo determinato conclusi solo per un numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che l'inapplicabilità dei limiti all'utilizzo di contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un uso improprio di una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Analogamente, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a determinati mesi all'anno. Per la regione Sicilia, ciò risulta in particolare dalla legge regionale n. 16/1996. Dato che tra i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore intercorrono diversi mesi, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato in particolare che un lasso di tempo pari a 60 giorni può essere generalmente considerato sufficiente per interrompere qualsiasi rapporto di lavoro esistente e avere l'effetto che qualsiasi contratto firmato dopo tale periodo non è considerato successivo [3]. Secondo la Corte di giustizia, sembrerebbe difficile per un datore di lavoro, che ha requisiti permanenti e duraturi, eludere la protezione contro gli abusi offerta dall'accordo quadro lasciando trascorrere un periodo di circa due mesi dopo la fine di ogni contratto di lavoro a tempo determinato. Alla luce di tale giurisprudenza, il ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato non sarebbe stato dimostrato, secondo la Commissione, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali.
Sulla base di tali considerazioni, i denuncianti interessati sono informati, con la presente comunicazione, che la Commissione non intende approfondire ulteriormente le questioni sopra specificate. Tuttavia, qualora tali denuncianti dispongano di nuove informazioni che potrebbero essere pertinenti per la nuova valutazione del loro caso, sono invitati a contattare la Commissione entro quattro settimane dal presente avviso, dopodiché la valutazione sarà confermata e i denuncianti saranno informati dell'archiviazione delle loro denunce. Le informazioni ricevute dai denuncianti dopo la scadenza di tale termine e che non modificano la valutazione non riceveranno risposta.

Problemi che non sono ancora stati affrontati

Sulla base dell'analisi delle risposte al parere motivato, la Commissione ha concluso che le seguenti due inadempienze al diritto dell'UE non sono state affrontate dalle autorità italiane:

  • La legge italiana non garantisce che gli insegnanti a tempo determinato abbiano diritto, come gli insegnanti di ruolo, alla progressione retributiva in base al compimento dei periodi di servizio. Ciò costituisce una violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Il 12 febbraio 2025 la Commissione ha deciso di inviare all'Italia una lettera di costituzione in mora su tale questione nel nuovo caso INFR(2024)2277 (cfr. comunicazione  stampa).
  • La legislazione italiana relativa al personale scolastico ATA manca di misure efficaci per prevenire l'uso improprio di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e consente di concludere tali contratti successivi per coprire esigenze permanenti. In merito a tale questione, il 3 ottobre 2024 la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso INFR(2014)4231 (cfr. comunicato  stampa).
Questioni ancora in fase di valutazione da parte della Commissione

La Commissione non ha ancora completato la valutazione per le seguenti questioni sollevate nell'ambito dell'INFR(2014)4231:
  • Per quanto riguarda la mancanza di misure volte a prevenire l'uso abusivo di una successione di contratti di insegnamento a tempo determinato nel settore scolastico, le autorità italiane hanno informato la Commissione che la legislazione nazionale impone ora lo svolgimento di concorsi annuali per l'assunzione di insegnanti a tempo indeterminato per coprire posti vacanti e disponibili. Inoltre, la Commissione osserva che, almeno fino al 2026, sono già programmati concorsi per l'assunzione di insegnanti a tempo indeterminato che coprono tutte le esigenze strutturali di assunzione. Da un lato, tali elementi mirano ad affrontare eventuali carenze strutturali di personale di ruolo e a fornire certezza in merito alla data in cui devono essere organizzate le pertinenti procedure di selezione. Pertanto, esse appaiono idonee a fungere da criteri oggettivi e trasparenti atti a garantire che il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato risponda all’effettiva necessità di garantire la continuità dei servizi di insegnamento in attesa dell’assunzione di insegnanti a tempo indeterminato mediante concorsi pubblici e che il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sia necessario a tal fine. Di conseguenza, le risposte al parere motivato indicano che l’applicazione della normativa nazionale pertinente è conforme ai requisiti dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. D'altro canto, la Commissione osserva che le statistiche pubblicate mostrano ancora un aumento su base annua del numero di insegnanti a tempo determinato. Poiché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea impone di valutare se la normativa nazionale comporti, nella pratica, un uso improprio di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, è opportuno monitorare ulteriormente gli effetti pratici delle misure notificate in risposta al parere motivato, prima di adottare una decisione definitiva sulle prossime fasi relative a tale questione.
  • Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato presso gli istituti pubblici di ricerca, la Commissione osserva che, a seguito di recenti modifiche legislative, i periodi di servizio maturati da tali lavoratori devono essere presi in considerazione a titolo di anzianità di servizio, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, a condizione che tali periodi siano stati maturati presso la stessa istituzione, con mansioni dello stesso profilo e area o categoria di inquadramento. Permangono alcuni dubbi sulla conformità al principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, in particolare per quanto riguarda i periodi di servizio prestati presso un altro istituto di ricerca o sotto un profilo diverso, e per quanto riguarda la categoria degli "assegnisti di ricerca" che non sembrano essere riconosciuti come lavoratori a tempo determinato tutelati dal principio di non discriminazione ai sensi del diritto dell'Unione. La Commissione sta inoltre monitorando la prevista riforma delle norme sulla carriera dei ricercatori per quanto riguarda eventuali conflitti con l'obbligo di prevenire efficacemente l'uso improprio dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
  • Per quanto riguarda i vigili del fuoco volontari discontinui, le autorità italiane hanno fatto riferimento a un decreto che specifica le condizioni per richiamare tali lavoratori in situazioni di emergenza. Inoltre, hanno informato la Commissione che la pratica di richiamare vigili del fuoco volontari discontinui non sarà consentita oltre il 31 dicembre 2024, in quanto i compiti precedentemente assegnati a tali lavoratori saranno assolti da vigili del fuoco permanenti che sono stati recentemente assunti a tal fine. La Commissione sta verificando se tali elementi affrontino efficacemente le questioni sollevate nell'ambito dell'INFR(2014)4231 nella pratica.
Né la summenzionata decisione della Commissione di adottare ulteriori misure procedurali in relazione a due delle questioni sollevate nell'ambito di INFR(2014)4231 (riferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea e lettera di costituzione in mora nel nuovo caso INFR(2024)2277) né il fatto che non siano previste ulteriori fasi procedurali per questioni che sembrano essere risolte, come specificato in precedenza, ostano a successive fasi procedurali che la Commissione può adottare in relazione alle questioni che sono ancora oggetto di monitoraggio e valutazione da parte della Commissione.

La procedura di infrazione INFR(2014)4231 rimane aperta. La Commissione terrà informati i denuncianti attraverso questo sito web[4] di qualsiasi ulteriore misura procedurale di follow-up che deciderà di adottare in quel caso o nel caso INFR(2024)2277.

[1] Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).


[3] Cfr. causa C-362/13, Fiamingo, ECLI:EU:C:2014:2044, punto 71.



04 Marzo 2025