05 marzo 2025

RISPOSTA DELL’AVVOCATO FASANO ALLA NOTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA


Ricevo e pubblico
dall'Avvocato Fasano

Lavoratori forestali non temete. Pare che la Commissione Europea abbia recepito il parere reso alla Presidenza del Consiglio, da parte dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana.
Invero, dopo anni in cui è stata avviata la procedura comunitaria 0171/2018 appare, per la prima volta, il termine lessicale “stagionale” negli atti della Commissione. Termine, si noti bene, mai utilizzato. 
Invero, andando a ritroso nella corrispondenza MAI tale definizione era stata adoperata dalle autorità comunitarie.
Ciò posto, mi sento di dover tranquillizzare il comparto. 
Secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, le attività stagionali devono essere individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero dai contratti collettivi di settore sia a livello nazionale che a livello territoriale o aziendale.
In attesa che il tanto atteso decreto ministeriale venga emanato, secondo la medesima disciplina, le attività definite come stagionali devono essere individuate in base all’elencazione prevista dal “vecchio” Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni.
Dimostreremo, quindi, che la stagionalità non interessa il comparto e che si tratta di una fictio iuris per eliminare alla radice un diritto che vi spetta.
Del resto, tutto è fondato su dei pareri e non sulla LEGGE.
L’assunzione dei lavoratori Forestali siciliani non è legata agli eventi eccezionali e contingenti. Si tratta di lavori ed opere predefiniti nel tempo, che hanno reso i lavoratori ostaggi di una serie potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato senza mai avere la certezza di un lavoro stabile e tutelato.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l’inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell’ambito dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l’assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (e alla conseguente disciplina previdenziale).
La Commissione, quindi, erra o è stata indotta in errore l’interruzione dei famigerati 60 die non limita il diritto e non fornisce prova del carattere eccezionale del rapporto. 
La questione, nel nostro paese, è stata già affrontata dalla Cassazione che ha pienamente riconosciuto l’abuso contrattuale a termine non caratterizzato da esigenze straordinarie.
Del resto oltre 30 anni di servizio non evidenziano il carattere straordinario dettato da esigenze sporadiche del datore di lavoro. 
Si dimentica forse che nel caso dei forestali siciliani, come chiarito in Commissione Peti, si richiamano le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute del d.lgs. n.368 del 2001 di attuazione della direttiva 1999/70/CE che ha come obiettivo la limitazione del “ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori”. Proprio quest’ultima fattispecie era stata definita meritevole di tutela dal Parlamento Europeo indipendentemente dal carattere della stagionalità utilizzata quale fictio iuris per limitare i diritti dei forestali siciliani.
Non solo: il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti forestali regionali è di natura pubblica e non privata. Ai fini della qualificazione del rapporto, infatti, l'elemento determinante è l'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e continuità all'interno dell'organizzazione dell'ente pubblico non economico, non rilevando il fatto che la disciplina sostanziale del rapporto sia dettata da un contratto collettivo di diritto privato.
Ed ancora: La dichiarazione del datore di lavoro riguardante il recesso con preavviso da un contratto di lavoro a tempo indeterminato o il recesso da un contratto di lavoro senza preavviso deve indicare i motivi che giustificano il recesso. Motivi mai esplicitati dalla Regione in modo chiaro. 
Mi piace rammentare che in primo luogo, occorre ricordare che l'accordo quadro si applica nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, Comunidad de Castilla y León, C-192/21, EU:C:2022:513, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie è pacifico che i lavoratori siciliani sono stati assunti con un contratto a tempo determinato, ai sensi della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, letta in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, cosicché il procedimento principale rientra nell'ambito di applicazione di tale accordo quadro.
Attendiamo adesso fiduciosi gli esiti dei ricorsi depositati dinanzi ai giudici nazionali.


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