31 gennaio 2022

APPELLO DEL SIFUS AI LAVORATORI FORESTALI SICILIANI: BISOGNA SCENDERE IN PIAZZA IN MASSA, LIMITAZIONI COVID PERMETTENDO, PER FERMARE LA CONTRORIFORMA FORESTALE VOLUTA DALL'ACCOPPIATA MUSUMECI/SCILLA



Ricevo e pubblico
dalla Segretaria Regionale 
del Sifus Confali

Palermo 31/01/2022 - La III Commissione Attività Produttive ha buttato giù il vero volto della proposta di legge di riforma del comparto forestale che l'accoppiata Musumeci/ Scilla intendono far approvare, prima dalla commissione bilancio e poi, dal Parlamento Siciliano.
La proposta di legge esitata dalla III commissione permanente dell'ARS, è peggiorativa financo rispetto la proposta iniziale (leggi il post precedente dove viene spiegata nei dettagli), tant'è che rappresenta una vera e propria controriforma.
Per queste ragioni, limitazioni COVID permettendo, tutti i forestali Siciliani devono scendere in piazza per fermarla senza se e senza ma.
Il SiFUS si sta organizzando, ripetiamo, limitazioni COVID permettendo.
Il SiFUS vi invita inoltre a contattare tutti i parlamentari che conoscete per rappresentargli che qualora non dovessero opporsi alla controriforma in questione non hanno motivo di venirvi a cercare quando sarà il momento del rinnovo elettorale.
Maurizio Grosso Segretario Generale Sifus Confali





SIFUS CONFALI: ALTRO CHE 180 GIORNI, LA RIFORMA MUSUMECI ESITATA DALLA COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PREVEDE 180 GIORNI IN 6 ANNI PER I 151ISTI, 120 GIORNI IN 6 ANNI PER I 101ISTI E 101GIORNI IN 6 ANNI PER I 78 ISTI. È UNA CONTRORIFORMA E VA RESPINTA! VOTATE IL DDL 1009


Ricevo e pubblico
dal Segretario Generale del Sifus Maurizio Grosso

Palermo 31-01-2022 - La Riforma dei forestali voluta dal Governo Musumeci per come recita il ddl esitato dalla III Commissione all'ARS, sarà  legata alla spesa del 2021 ovvero € 230 milioni e alla trasformazione del contratto attualmente utilizzato con un contratto di tipo stagionale in maniera da scongiurare  la procedura d'inflazione subita ripetutamente dall'unione europea.
Il ddl  prevede la divisione della graduatoria unica in due graduatori forestali: manutenzione e antincendio boschivo. Qualora in futuro si dovesse riscontrare carenza di organico antincendio ( come se non vi fosse già da tempo) si potrebbe  procedere a nuove assunzioni che in ogni caso non devono superare il  30% dei soggetti andati in quiescenza. A tal uopo non si terrà assolutamente conto dei forestali dell'Azienda che intendessero transitate nel settore antincendio  come da noi storicamente rivendicato.
Le giornate lavorative saranno così distribuite entro 6/7 anni:
- transito  dei 151isti a 180 giorni;
- transito dei 101isti a 120 giorni;
- transito dei 78 isti a 101 giorni. Non appena la riforma sarà  a regime transiteranno a 120 giorni: non è dato sapere se in un unica soluzione o in più fasi.
La proposta di legge del Governo Musumeci prevede inoltre il blocco del turnover e l'esaurimento del contingente dei lavoratori a tempo indeterminato. Il contingente dei lavoratori a tempo indeterminato con l'entrata in vigore della riforma potrebbe riaprirsi  con percentuali legate alle disponibilità di cassa ma solo per i 180isti.
La proposta di legge del Governo Musumeci prevede in conlusione, in casi di necessità, l'utilizzo dei forestali per lavori di affiancamento alla protezione civile ed interventi contro il randagismo purché senza oneri aggiuntivi a carico  del bilancio della Regione.
Dulcis in fundo: attraverso un accordo tra l'Assessore Regionale all'Agricoltura, Scilla e quello al Lavoro, Scavone le graduatorie verranno pubblicate solo una volta l'anno anziché due.
Il SiFUS ritiene questa pseudo riforma una vera e propria controriforma poiché non solo è clamorosamente peggiorativa della precedente in quanto continua a non prevedere una rigida programmazione degli interventi boschivi  ma addirittura, non tiene assolutamente conto delle necessità oggettive del territorio, dell'ambiente dei turismo e del lavoro.  Per queste ragioni va respinta senza indugio.
La soluzione alternativa è rappresentata dal ddl 1009 promosso dal SiFUS poiché punta alla stabilizzazione dei lavoratori attraverso l'allargamento delle competenze che consentirebbero al comparto forestale di attingere da nuovi canali di finanziamento anche extraregionali.
Maurizio Grosso  - Segretario Generale Sifus Confali



LAVORO, CONTINUA IL SIT IN DI CGIL CISL E UIL DAVANTI A PALAZZO DEI NORMANNI, PER CHIEDERE DI MODIFICARE LA RIFORMA DEI FORESTALI. DOMANI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE BILANCIO DELL’ARS


Ricevo e pubblico
dalla Giornalista Laura Compagnino 
Ufficio Stampa Fai Cisl Sicilia

Palermo, 31 gennaio 2022 - Prosegue il presidio di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil davanti a Palazzo dei Normanni. Dal 24 gennaio i sindacati confederali sono in sit -in permanente nel piazzale antistante al Parlamento siciliano, per chiedere che sia modificata la riforma del settore forestale, presentata dal governo Musumeci e oggi al vaglio delle commissioni parlamentari. “Non possiamo accettare - dichiarano i segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Sicilia, Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino - una proposta di legge che sia slegata dai reali bisogni del settore, senza una programmazione adeguata degli interventi e che soprattutto lascia ancora una volta i lavoratori nell’incertezza”. Per la Fai Cisl, la Flai Cgil e la Uila Uil, vanno affrontate con priorità assoluta, le questioni relative alla stabilizzazione del personale. “Da 30 anni questi lavoratori vivono sospesi, in attesa di stipendi che arrivano con 6 mesi di ritardo - affermano Scotti, Russo e Marino - eppure svolgono una funzione indispensabile per la tutela ambientale, oggi più di ieri perché i cambiamenti climatici incidono fortemente sul rischio incendi. Occorre una programmazione seria degli interventi, non si può pensare di avviare la campagna antincendio a ridosso dell’estate, la prevenzione deve partire molto prima”. I sindacati sottolineano come sia necessario lavorare a una riforma che sia anche funzionale all’utilizzo dei fondi europei. “Il PNRR - sottolineano - prevede misure specifiche per la tutela ambientale, ma queste linee di indirizzo non vengono prese in considerazione nel Ddl del governo”. Domani è prevista la convocazione di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Sicilia in Commissione Bilancio dell’Ars. “Confidiamo che sia l’avvio di un vero percorso di confronto sulla riforma del settore forestale - commentano Scotti, Russo e Marino -  non possiamo sprecare quest’opportunità unica. L’ambiente non è una zavorra, ma una risorsa per la Sicilia”. 





CATANIA, ALTRUISMO ALLA STAZIONE CENTRALE: GIOVANE PERDE IL PORTAFOGLIO E L’AUTISTA LO AIUTA. DOPO ALCUNI MINUTI DI SMARRIMENTO PER AVER PERSO IL PORTAFOGLIO E I DOCUMENTI, QUASI PIAGNUCOLANTE HA DESTATO L’ATTENZIONE DEGLI UOMINI DEL CORPO FORESTALE


Dal sito newsicilia.it

30/01/2022
CATANIA – Continuano in maniera serrata i controlli dei Green Pass nel Terminal degli autobus della stazione centrale di Catania. Anche oggi numerosi i controlli e qualche atto di altruismo e serietà.

Un giovane, sceso da uno degli autobus, dopo alcuni minuti di smarrimento per aver perso il portafoglio e i documenti, quasi piagnucolante ha destato l’attenzione degli uomini del Corpo Forestale.

Informati di quanto fosse capitato, tra disperazione speranza, hanno chiarito i passaggi e tramite gli agenti della Forestale e l’azienda dei trasporti, hanno contattato l’autista che dopo le informazioni precise dello stesso malcapitato giovane, hanno rintracciato i documenti e l’intero contenuto.

Lo stesso autista al rientro nei terminal ha riconsegnato il tutto e la vicenda è finita con un lieto fine. L’uomo non nuovo per atti di altruismo, già aveva compiuto altri gesti e la Forestale sono stati gratificati con un bel sorriso di gratitudine.






NIENTE INCIUCI PER LA RIFORMA FORESTALE, PIÙ CHIAREZZA E MENO ILLUSIONI. COSA FARANNO I PARTITI IN COMMISSIONE BILANCIO? LE OO.SS. DOVREBBERO PUNZECCHIARE ANCHE I DEPUTATI DI OPPOSIZIONE, SOPRATTUTTO QUELLI DEL PD. IL BLOG HA UNA SUA VISIONE E LA RENDE PUBBLICA PERCHÈ FRANCAMENTE NON SE NE PUÒ PIÙ


di Michele Mogavero
Numeri alla mano vediamo come si comporteranno i partiti in Commissione Bilancio sperando di mettere una pezza su quello che hanno combinato.

Domani 1 febbraio 2022 potrebbe essere una data storica per il comparto dei lavoratori forestali, sembra strano ma è proprio così. Una volta tanto gradiremmo la coerenza dei partiti. Adesso in Commissione Bilancio la cosa si fa seria e potremmo uscirne bene solamente se tutte le coalizioni mettessero in atto quello che hanno sempre detto e promesso.

Il Blog ha una sua visione e la rende pubblica perchè francamente non se ne può più.

I partiti che formano le Commissioni hanno tutti almeno un proprio riferimento. 
Tutti dicono una cosa, ma poi in realtà ne fanno un'altra e questo giochino a noi non va proprio bene.

Facciamo un passo indietro ricordando quello che hanno combinato in Commissione Attività Produttive. Amici e colleghi, hanno letteralmente fatto un inciucio con il governo Musumeci approvando il disegno di legge che non piace a nessuno, nemmeno ai sindacati. Quest'ultimi dovrebbero prendersela anche con le opposizioni! 
A tal proposito i lavoratori si chiedono:

Perchè non hanno presentato emendamenti migliorativi?

Perchè alcuni politici dichiarano ai sindacati solidarietà ai lavoratori forestali quando invece in Commissione hanno fatto tutt'altro?

I Sindacati, per i quali nutro profonda stima, perchè non hanno chiesto chiarimenti?

Cosa faranno le opposizioni in Commissione Bilancio? Faranno un altro inciucio?

Ebbene, se esiste la coerenza dovremmo averla vinta. Se esiste la coerenza però!

LA LEGA SICILIA PER SALVINI PREMIER ha sempre promesso di stabilizzare i lavoratori forestali. Purtroppo non ci risulta perchè in Commissione Attività Produttive ha votato il DDL del Governo Musumeci. Cosa farà adesso la LEGA in Commissione Bilancio?

Il 23/07/21, FORZA ITALIA, con il suo Presidente dell'Ars aveva promesso di mettere insieme delle norme che siano ampiamente condivise da governo, parlamento e sindacati (Link). Non ci risulta perchè in Commissione Attività Produttive ha votato il DDL del Governo Musumeci. Cosa farà adesso FORZA ITALIA  in Commissione Bilancio?

Il 23/07/21, il PARTITO DEMOCRATICO con il suo capogruppo, Giuseppe Lupo, incontrando i rappresentanti sindacali e con una delegazione di sindaci, aveva annunciato l’intenzione del Partito democratico di sostenere la riforma in Aula (Link). Nonostante questo, l'altro giorno, il 26/01/22, l'On. Lupo essendo in piazza con i lavoratori forestali ed ascoltando le OO.SS. aveva dichiarato che bisogna dedicare la massima attenzione a questo tema (Link). Purtroppo non ci risulta perchè in Commissione Attività Produttive il PD ha votato il DDL del Governo Musumeci. Cosa farà adesso il PD in Commissione Bilancio?

Il 23/07/21, IL M5S con l'On. Trizzino, aveva espresso l’intenzione di approvare una  buona riforma della Forestale, perché tutti i partiti dell'Assemblea hanno questo intendimento (Link). Purtroppo non ci risulta perchè in Commissione Attività Produttive il M5S ha votato il DDL del Governo Musumeci. Cosa farà adesso il M5S in Commissione Bilancio?

Fratelli d'Italia, con primo firmatario On. Galvagno, aveva presentato un DDL sul superamento del precariato del comparto forestale (Link). L'unica deputata di FDI, On. Cannata, era assente in Commissione Attività Produttive. Cosa farà adesso l'On. Galvagno in Commissione Bilancio?

Anche Diventerà Bellissima, Attiva Sicilia e Udc hanno votato il DDL Musumeci.
Cosa faranno adesso insieme a SICILIA FUTURA – IV,  in Commissione Bilancio?







30 gennaio 2022

HA RISCONTRATO AMPIO SUCCESSO IL VOLANTINO DEL BLOG, QUINDI LO RIPROPONIAMO ANCORA. NUOVI PRECARI FORESTALI? NO GRAZIE! STABILIZZARE PRIMA GLI ATTUALI LAVORATORI FORESTALI, PRECARI PIÙ ANZIANI D'EUROPA. SUBITO DOPO ASSUMERE I GIOVANI E NON VICEVERSA! BISOGNA LAVORARE SU QUESTO FRONTE!







PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SETTORE FORESTALE. GIORNO 1 FEBBRAIO 2022 AUDIZIONE IN COMMISSIONE BILANCIO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI. SI SPERA IN UNA MODIFICA DEL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO MUSUMECI











L'On. Galvagno primo firmatario del ddl che prevede il tempo indeterminato per tutti i forestali, come si comporterà giorno 1 febbraio 2022 in Commissione Bilancio? 

Sarà coerente o si allinea con quello del Governo Musumeci e quindi abbiamo scherzato?

Gli altri deputati (di FORZA ITALIA, DIVENTERÀ BELLISSIMA, LEGA SICILIA PER SALVINI PREMIER, POPOLARI E AUTONOMISTI, MOVIMENTO CINQUE STELLE, SICILIA FUTURA – IV, UDC - ATTIVA SICILIAvisto la fesseria in III Commissione, cosa faranno in Commissione Bilancio? Presenteranno emendamenti migliorativi?





ACCUSÒ FORESTALE DI PIOPPO DI ESSERE MAFIOSO: GILETTI VA A PROCESSO


Dal sito www.monrealepress.it

L'accusa di diffamazione aggravata nei confronti dell'intero nucleo familiare di​ Giuseppe Campanella

29 Gennaio 2022
Giletti andrà a processo per diffamazione aggravata nei confronti di una famiglia di Pioppo. La storia inizia nell’aprile del 2016, quando durante una puntata della trasmissione L’Arena in onda su Rai Uno, nel corso della quale il presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta aveva denunciato la presenza di soggetti condannati per gravi reati di mafia all’interno del comparto dei lavoratori forestali dipendenti della Regione, il conduttore Massimo Giletti intervistando Giuseppe Campanella, dipendente stagionale della Forestale, che nel lontano 1993 aveva riportato una condanna per favoreggiamento, lo presentò quale esponente della “pericolosa famiglia mafiosa dei Campanella”. I familiari, tutti incensurati, alcuni dei quali affermati professionisti, denunciarono Giletti per diffamazione aggravata.

Il conduttore alcune trasmissioni dopo ammetteva di essersi sbagliato e che non intendeva fare riferimento ai familiari del Campanella  in quanto non facenti parte del clan mafioso dei Campanella. Il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dopo oltre 3 anni di indagine lo scorso novembre presentò istanza di archiviazione affermando che il Giletti non aveva inteso diffamare i familiari del Campanella. I difensori dei familiari del Campanella, gli avvocati Salvino Caputo, Francesca Fucaloro e Giada Caputo, che ha curato tutte le indagini difensive e le dichiarazioni di numerosi testimoni, presentarono formale opposizione dimostrando che non esiste nel panorama criminale una famiglia mafiosa Campanella. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, rigettò la richiesta di archiviazione ordinando al pubblico ministero di  avviare nuove indagini. Intanto il tribunale civile di Palermo condannava Giletti e la Rai a risarcire la famiglia per i gravi danni subiti sia moralmente che nell’immagine.

Oggi la Procura della Repubblica di Roma, condividendo le tesi difensive dei legali e formalizzando la chiusura delle indagini, contesta a Giletti l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti dell’intero nucleo familiare di  Giuseppe Campanella, a dimostrazione della gratuità e gravità delle accuse mosse dal conduttore televisivo. “Affermare in Sicilia – ha precisato Salvino Caputo – che un soggetto fa parte di una famiglia mafiosa, equivale alla morte civile. Questa è la dimostrazione di come non fare corretta informazione, e di ricercare a tutti i costi audience e pubblicità, utilizzando la televisione pubblica”.




Leggi anche:

La verità di Giuseppe Campanella dopo l’arena di Giletti.Campanella è un operaio forestale che vuole lavorare e vivere la sua vita normalmente ma, a causa del suo passato, questo gli è impossibile

La puntata integrale sui lavoratori forestali andata in onda su rai Uno all'Arena di Giletti

Forestale condannato per mafia denuncia per diffamazione il giornalista Giletti. Durante il corso della trasmissione Rai "l'Arena" era stato intervistato e presentato come esponente del clan Campanella di Pioppo

Giletti chiede perdono alla famiglia di Giuseppe Campanella. Ma la famiglia Campanella rinnova il mandato: “Per milioni di italiani siamo mafiosi”

Definì “mafiosa” la famiglia di Giuseppe Campanella, operaio forestale di Pioppo, querelato Giletti. Chiesti 2 milioni di euro

55 mila euro alla famiglia Campanella. Massimo Giletti e la Rai condannati al risarcimento a favore dell'operaio forestale di Pioppo Monreale






ETNA, FORESTALE E VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO SALVANO DUE ESCURSIONISTI




Dalla pagina Facebook
CORPO FORESTALE della REGIONE SICILIANA

Etna Nord (Ct), 28 gennaio 2022
Si è conclusa intorno alle 17.00 l’operazione di recupero di due escursionisti, che sorpresi dalla tormenta in località Timpa Rossa, stamattina intorno alle 10 hanno richiesto aiuto al numero d’emergenza dei vigili del fuoco. Una squadra del Nucleo di Soccorso Montano del Corpo Forestale della Regione Siciliana si è attivata immediatamente portandosi in zona grazie all’utilizzo di un motoveicolo quad cingolato con slitta. 
Con loro anche un volontario dei Vigili del Fuoco sezione di Linguaglossa. 
I soccorritori, a causa della neve fresca, hanno poi proseguito a piedi raggiungendo i malcapitati presso il rifugio Timpa Rossa, a nord ovest di Piano Provenzana, dove avevano trovato riparo nella notte. Il personale del Corpo Forestale, verificato lo stato di salute dei due uomini, ha dotato gli escursionisti di racchette da neve in modo da poter camminare sul manto innevato e raggiungere i mezzi di soccorso. Fortunatamente - sottolinea l’ispettore Superiore del Corpo Forestale  Stagnitta -, gli escursionisti sono riusciti a raggiungere il rifugio ieri sera e stamattina hanno lanciato l’allarme. Qui le temperature la notte sono proibitive, per questo chi si avventura nelle escursioni deve valutare bene il percorso, le condizioni meteo e avere in dotazione gli equipaggiamenti adeguati.






29 gennaio 2022

GRAZIE ANCORA PRESIDENTE MATTARELLA





RIFORMA FORESTALE. IL SEGRETARIO GENERALE MAURIZIO GROSSO SIFUS CONFALI, COMUNICA DI AVERE GIÀ CHIESTO UN CONFRONTO CON IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO DELL’ARS



Ricevo e pubblico
dal Segretario Regionale Aggiunto del Sifus Confali
Ernesto Abate

Sulla riforma dei Forestali il Sifus ha già espresso la posizione politica e lunedì esprimerà la posizione tecnica sul testo in esame in Commissione Bilancio.
Il Segretario Generale Maurizio Grosso Sifus Confali, comunica di avere già chiesto un confronto con il Presidente della Commissione Bilancio dell’ARS
Segr Reg Sifus Forestali Giuseppe Fiore 
Segr Gen Reg aggiunto Ernesto Abate





SULLA RIFORMA DEI FORESTALI IL SIFUS HA GIÀ ESPRESSO LA POSIZIONE POLITICA, LUNEDÌ ESPRIMERÀ LA POSIZIONE TECNICA SUL TESTO IN ESAME IN COMMISSIONE BILANCIO


Ricevo e pubblico
dal Segretario Regionale Aggiunto del Sifus Confali
Ernesto Abate


DDL N. 1038 DEL 8 LUGLIO 2021 XVII LEGISLATURA
ITER Attuale
24 gen 2022 Inviato Commissione Bilancio  
                       
                     DISEGNO DI LEGGE   n. 1038 presentato dal Presidente della Regione MUSUMECI su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea Toni Scilla l'8 luglio 2021
Interventi per la valorizzazione e il riordino del lavoro forestale

                                                  DISEGNO DI LEGGE n. 1009 presentato dai deputati: Gaetano Galvagno, Vincenzo Figuccia, Lo Giudice, Anthony Emanuele Barbagallo, Fava, Orazio Ragusa, Tamajo, Amata, Cannata
il 21 maggio 2021

Norme per il superamento del precariato del comparto agro-forestale e ambientale, acquisizione di nuove competenze. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e ss.mm.ii
RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE LEGISLATIVA

     ATTIVITA' PRODUTTIVE: agricoltura, produzione agroalimentare, industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività estrattive, artigianato, tutela dei consumatori ed utenti, energia
                        Composta dai deputati:
Ragusa Orazio, presidente e relatore; Foti Angela, vicepresidente, Catanzaro Michele, vicepresidente, Cafeo Giovanni, segretario, Bulla Giovanni, Cannata Rossana, Caputo Mario, Gallo Riccardo, Marano Jose, Savarino Giuseppa, Zafarana Valentina, Zitelli Giuseppe

DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE
                                Art. 1.
                               Finalità
       1.   La  Regione  riconosce  il  ruolo  dei  lavoratori
     forestali  per  la  tutela  degli  ambienti  naturali   e
     forestali,  della  biodiversità e del paesaggio,  per  la
     mitigazione  e il contrasto ai cambiamenti climatici,  al
     dissesto  idrogeologico e alla desertificazione,  per  la
     valorizzazione  del patrimonio naturale e degli  ambienti
     rurali.
       2.  Per il perseguimento delle finalità di cui al comma
     1,  la  Regione promuove e realizza l'utilizzo  razionale
     ed  efficace delle risorse umane, mediante interventi che
     valorizzino   il  ruolo  dei  lavoratori   nella   tutela
     integrata  dei  territori  nel rispetto  dei  vincoli  di
     finanza pubblica.
       3.  Per  le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento
     regionale  dello sviluppo rurale e territoriale  provvede
     alla   ricognizione   dei  beni  immobili   del   demanio
     forestale  regionale al fine di attivare,  ai  sensi  del
     Decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  accordi  con
     enti  e organismi pubblici e privati diretti al recupero,
     anche   ai   fini  turistici,  alla  manutenzione,   alla
     gestione,  alla pubblica fruizione dei beni immobili  del
     demanio  forestale regionale non necessari alla  gestione
     delle aree demaniali.
       4.  Per  le  finalità  di cui al  comma  1  la  Regione
     promuove  l'impiego  di  fondi e  contributi  provenienti
     dall'Unione   europea  per  incrementare  il   patrimonio
     demaniale forestale.
                                Art. 2.
                            Norme speciali
       1.  Le  norme della presente legge costituiscono  norme
     speciali   che   regolano  il  lavoro   alle   dipendenze
     dell'Amministrazione         forestale         regionale,
     compatibilmente  con  la  disponibilità   delle   risorse
     finanziarie.
                                Art. 3.
               Programmazione dei fabbisogni lavorativi
       1.  Il  Dipartimento regionale dello sviluppo rurale  e
     territoriale  redige  il Piano dei fabbisogni  lavorativi
     per  il  perseguimento delle finalità di cui all'articolo
     1,  comma 1, fatte salve le competenze già attribuite  al
     Comando  del corpo forestale della Regione siciliana.  Il
     Piano  ha  durata quinquennale ed è redatto conformemente
     alle  previsioni  del Piano forestale  regionale  di  cui
     all'articolo  5 bis della legge regionale 6 aprile  1996,
     n.  16.  Esso  è  approvato  con  decreto  dell'Assessore
     regionale  per  l'agricoltura, lo sviluppo  rurale  e  la
     pesca   mediterranea,   su  proposta   del   Dipartimento
     regionale dello sviluppo rurale e territoriale. Il  Piano
     è  sottoposto  a revisione ed eventuale adeguamento  ogni
     trenta mesi.
       2.  Il Piano di cui al comma 1 definisce il contingente
     dei lavoratori a tempo determinato di cui all'articolo  6
     della  presente  legge, tenuto conto  degli  stanziamenti
     sui   capitoli  del  bilancio  regionale  destinati  alle
     garanzie  occupazionali dell'intero bacino dei lavoratori
     già inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo  45
     ter della l.r. n. 16/1996 e ss.mm.ii..
       3.  Il  Piano  di  cui  al  comma  1,  con  i  relativi
     fabbisogni,  costituisce lo strumento  attraverso  cui  è
     stabilita   la   dimensione  dei   contingenti   di   cui
     all'articolo    5,   determinata   sulla    base    dello
     stanziamento  complessivo dell'anno 2021 e  in  relazione
     alle disponibilità dei capitoli del bilancio regionale  e
     delle  misure di finanziamento extraregionale. Tale Piano
     è  finalizzato  al rispetto delle garanzie  occupazionali
     dell'intero   bacino   dei   lavoratori   già    inseriti
     nell'elenco  speciale di cui all'art. 45 ter della  legge
     regionale 6 aprile 1996, n. 16 e ss.mm.ii..
       4.  L'articolo 81 della l.r. n. 16/1996,  è  sostituito
     dal seguente:
                                Art. 81.
        Capitolo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a
                          tempo indeterminato
       1.  Nell'ambito degli impegni finanziari relativi  alle
     attività  di  prevenzione e lotta agli  incendi  boschivi
     nonché  per  l'attività  e gli  interventi  di  cui  agli
     articoli  30  e  30-bis della legge regionale  16  aprile
     1996,  n.  16 e ss.mm.ii., sono istituiti nuovi  capitoli
     di  spesa  per  l'impiego continuativo dei  lavoratori  a
     tempo  indeterminato in servizio presso  il  Comando  del
     corpo  forestale  della  Regione siciliana  e  presso  il
     Dipartimento   regionale   dello   sviluppo   rurale    e
     territoriale.
       2.  I  capitoli  di spesa di nuova istituzione,  aventi
     rispettivamente  le  seguenti denominazioni:   Emolumenti
     Lavoratori  a Tempo Indeterminato in servizio  presso  il
     Comando  del corpo forestale della Regione siciliana   ed
      Emolumenti Lavoratori a Tempo Indeterminato in  servizio
     presso   il   Dipartimento  dello   sviluppo   rurale   e
     territoriale  della Regione Siciliana ,  sono  finanziati
     utilizzando parte dello stanziamento di competenza  e  di
     cassa  rispettivamente del capitolo di spesa n. 150514  e
     del capitolo di spesa n. 156604. .
                                Art. 4.
                          Attività stagionali
       1.  In  conformità  a  quanto previsto  dalla  l.r.  n.
     16/1996   e   ss.mm.ii.  e  a  quanto   stabilito   dalle
     prescrizioni  di  massima  e  di  polizia  forestale,  le
     attività  di  competenza  dell'Amministrazione  forestale
     regionale  sono  considerate attività  stagionali,  fatte
     salve    le    attività   istituzionali   di    carattere
     continuativo.
       2.  Per la realizzazione delle attività di cui al comma
     1,  i  lavoratori forestali di cui al successivo articolo
     5  sono  avviati al lavoro mediante stipula di  contratti
     di  lavoro  stagionale a tempo determinato, nel  rispetto
     della  legislazione vigente e secondo le  previsioni  del
     rispettivo contratto collettivo di lavoro.
       3.   Per   le   finalità  del  presente  articolo,   il
     Dipartimento   regionale   dello   sviluppo   rurale    e
     territoriale    stipula   apposita    intesa    con    le
     organizzazioni  sindacali  di  categoria  dei  lavoratori
     forestali.
                                Art. 5.
                       Formazione degli elenchi
       1.   Ferma   restando  l'articolazione  nei   distretti
     forestali  di cui all'articolo 27, comma 2,  lettera  a),
     della  legge  regionale  5  giugno  1989,  n.  11,   sono
     istituiti  presso gli uffici competenti del  Dipartimento
     regionale  del  lavoro  due elenchi  dei  lavoratori  già
     inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45  ter
     della  l.r. n. 16/1996 e ss.mm.ii., articolati,  su  base
     provinciale e distrettuale, nel seguente modo:
       a)    elenco   dei   lavoratori   per    Attività    di
     manutenzione ;
       b)  elenco  dei lavoratori per  Attività di antincendio
     boschivo .
       2.  Negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma
     1  sono iscritti, a domanda, i lavoratori inseriti  nella
     graduatoria  unica  di cui all'articolo  12  della  legge
     regionale  28  gennaio  2014, n. 5,  tenuto  conto  delle
     cancellazioni  dagli  elenchi  effettuate  alla  data  di
     pubblicazione della presente legge.
       3.  Nella domanda di iscrizione nell'elenco di cui alla
     lettera  a)  del  comma  1, sono indicate  le  qualifiche
     possedute che il richiedente intende utilizzare.
       4.  Nell'elenco di cui alla lettera b) del comma 1 sono
     iscritti,   a   domanda,  i  lavoratori  inseriti   nella
     graduatoria  unica di cui all'articolo 12 della  l.r.  n.
     5/2014  che  siano  stati  impiegati  nelle  attività  di
     antincendio boschivo (AIB).
       5.   I   lavoratori  in  possesso  dei  requisiti  sono
     inseriti  negli  elenchi  di  cui  al  comma  1   secondo
     l'ordine  della  fascia  di  garanzia  occupazionale   di
     appartenenza, con l'indicazione di priorità,  secondo  il
     Piano dei fabbisogni lavorativi di cui all'articolo 3.
       6.  L'iscrizione  negli elenchi di cui  al  comma  1  è
     requisito obbligatorio per l'avviamento al lavoro.
       7. I lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma  1
     lettera   b)   ( Attività   di  antincendio   boschivo ),
     successivamente  all'avviamento al lavoro  da  parte  del
     Dipartimento   regionale   dello   sviluppo   rurale    e
     territoriale,  prestano la loro attività alle  dipendenze
     del  Comando del corpo forestale della Regione siciliana.
     A  tal  fine i suddetti Dipartimento e Comando  stipulano
     apposita convenzione.
       8.   Al  fine  del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
     pubblica,  non  è  consentito l'ulteriore  avviamento  di
     lavoratori  non  inseriti  nell'elenco  speciale  di  cui
     all'articolo 45 ter della l.r. n. 16/1996 e ss. mm. ii..
                                Art. 6.
              Organizzazione e formazione dei contingenti
       1.  Per  esigenze dovute al perseguimento  di  finalità
     istituzionali   mediante  l'esecuzione   di   lavori   in
     amministrazione diretta, il Dipartimento regionale  dello
     sviluppo  rurale  territoriale  si  avvale,  in   ciascun
     distretto, dei seguenti contingenti di lavoratori:
       a)  contingente  di  lavoratori a  tempo  indeterminato
     (LTI);
       b)   contingente  di  lavoratori  stagionali  a   tempo
     determinato   (LTD)   con   livello   occupazionale    di
     centottanta giornate lavorative ai fini previdenziali;
       c)   contingente  di  lavoratori  stagionali  a   tempo
     determinato   (LTD)   con   livello   occupazionale    di
     centoventi giornate lavorative ai fini previdenziali.
       2.  Al  contingente di lavoratori a tempo indeterminato
     (LTI),  che costituisce contingente ad esaurimento,  sono
     iscritti  i  lavoratori  a tempo  indeterminato  inseriti
     nella graduatoria unica, di cui all'articolo 12 della  l.
     r.  n.  5/2014,  alla  data di entrata  in  vigore  della
     presente  legge.  I lavoratori a tempo indeterminato  che
     alla  data  di  entrata  in vigore della  presente  legge
     abbiano  svolto servizio negli ispettorati ripartimentali
     delle   Foreste  e  nel  Servizio  antincendio  boschivo,
     permangono alle dirette dipendenze del Comando del  corpo
     forestale  della  Regione  siciliana  che  ne   cura   il
     trattamento giuridico ed economico.
       3.   Al   contingente  con  livello  occupazionale   di
     centottanta   giornate   lavorative   sono   iscritti   i
     lavoratori  a  tempo determinato con garanzia  di  fascia
     occupazionale  per centocinquantuno giornate  lavorative,
     inseriti  nella graduatoria unica di cui all'articolo  12
     della  l.r.  n.  5/2014 alla data di  entrata  in  vigore
     della presente legge.
       4.   Al   contingente  con  livello  occupazionale   di
     centoventi   giornate   lavorative   sono   iscritti    i
     lavoratori  a  tempo determinato con garanzia  di  fascia
     occupazionale  di centouno giornate lavorative,  inseriti
     nella  graduatoria  unica di cui  all'articolo  12  della
     l.r.  n.  5/2014  alla data di entrata  in  vigore  della
     presente  legge.  I  lavoratori di  cui  all'articolo  44
     della  legge  regionale 14 aprile 2006, n.  14,  inseriti
     nella  graduatoria  unica di cui  all'articolo  12  della
     l.r.  n.  5/2014  alla data di entrata  in  vigore  della
     presente  legge,  in  fase  di  prima  applicazione  sono
     iscritti  al  contingente  con livello  occupazionale  di
     centouno   giornate   lavorative   successivamente   alle
     rispettive    graduatorie   distrettuali.   Gli    stessi
     lavoratori,  a  regime,  transitano  al  contingente  con
     livello occupazionale di centoventi giornate lavorative.
       5.   Il  Dipartimento  regionale  del  lavoro  provvede
     annualmente   all'elaborazione   dei   contingenti    dei
     lavoratori  a  tempo  determinato in base  ai  fabbisogni
     rilevati dal Piano di cui all'articolo 3.
       6.  Il meccanismo di sostituzione per la copertura  dei
     posti  resisi disponibili, di cui all'articolo  52  della
     l.  r.  n.  16/1996  e ss. mm. ii., è sospeso  fino  alla
     definitiva formazione dei contingenti di cui ai  commi  3
     e  4.  Al  termine  di tale operazione  il  meccanismo  è
     riattivato   esclusivamente  per   lo   scorrimento   del
     contingente   di   lavoratori  a  tempo  determinato   di
     centottanta giornate lavorative annue nel contingente  di
     lavoratori a tempo indeterminato; tale riattivazione  del
     meccanismo  di  sostituzione  avviene  nei  limiti  delle
     disponibilità economiche e della capienza di tale  ultimo
     contingente  valutata  al termine  della  formazione  dei
     contingenti.
       7.  Entro  sessanta  giorni dalla data  di  entrata  in
     vigore  della presente legge, con decreto del  Presidente
     della  Regione, su proposta dell'Assessore regionale  per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la    pesca
     mediterranea,  di concerto con l'Assessore regionale  per
     la  famiglia,  le politiche sociali e il  lavoro,  previa
     delibera   della  Giunta  regionale,  sono  adottate   le
     disposizioni attuative del presente articolo.
                                Art. 7.
            Attività complementari dei lavoratori forestali
       1.   Oltre   alle   attività  svolte  alle   dipendenze
     dell'Amministrazione  forestale regionale,  i  lavoratori
     inseriti  nell'elenco speciale di  cui  all'art.  45  ter
     della  l.r.  n. 16/1996 e ss.mm.ii., compatibilmente  con
     le  qualifiche possedute, possono essere impiegati  nelle
     seguenti attività:
       a)   interventi  di  Protezione  civile   secondo   gli
     indirizzi  operativi impartiti dal Dipartimento regionale
     della Protezione civile;
       b) attività di contrasto del randagismo.
       2.  L'impiego dei lavoratori nelle attività di  cui  al
     comma 1 non comporta alcun onere aggiuntivo a carico  del
     bilancio della Regione.
                                Art. 8.
              Indennità di funzione lavoratori forestali
       1.   Al   personale   di   ruolo   dell'Amministrazione
     regionale   inquadrato  in  categoria   D     Funzionario
     direttivo ,  in possesso del titolo di studio  richiesto,
     che  per specifiche esigenze dell'Amministrazione  svolge
     le  attività previste dall'articolo 33 e dall'articolo 47
     del  D.P.R.S. 20 aprile 2007, n. 154 e che per almeno  24
     mesi  continuativi  ha  maturato esperienza  nel  settore
     forestale  presso  il  Servizio  per  il  territorio  del
     Dipartimento   regionale   dello   sviluppo   rurale    e
     territoriale,  è  riconosciuto il  trattamento  economico
     equiparato a quello di cui all'articolo 1, commi 6  e  7,
     della   legge   regionale  27  febbraio   2007,   n.   4,
     nell'esercizio di funzioni.
                                Art. 9.
          Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16
       1.  Dopo  il  comma 3 dell'articolo 64  della  l.r.  n.
     16/1996 e ss.mm.ii., è inserito il seguente comma:
        3  bis.  Le disposizioni di cui all'articolo  113  del
     decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e  successive
     modifiche ed integrazioni, recepite nel territorio  della
     Regione siciliana con legge regionale 17 maggio 2016,  n.
     8,  si  applicano  anche  ai  lavori  disciplinati  dalla
     presente  legge, condotti in economia per amministrazione
     diretta,   con   le   medesime   misure,   decorrenze   e
     ripartizioni   economiche   previste   dal    regolamento
     adottato   con  decreto  del  Presidente  della   Regione
     siciliana  del  30 maggio 2018, n. 14 e per  importi  dei
     lavori superiori ad euro 15.000,00.
                               Art. 10.
         Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14
       1.  Il  comma 12 dell'articolo 44 della l.r. n. 14/2006
     è sostituito dal seguente:
        12.  Ferma  restando l'appartenenza dei lavoratori  al
     contingente  distrettuale,  è  ammessa,  su  istanza  del
     lavoratore      o      per      specifiche       esigenze
     dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui  al
     comma 2, nell'ambito provinciale. .
       2.  All'articolo 44 della l.r. n. 14/2006 sono aggiunti
     i seguenti commi:
        12   bis.   Il   provvedimento  di   mobilità   inter-
     distrettuale  definitivo compete ai centri per  l'impiego
     provinciali ed è emanato per le seguenti ragioni:
       a) possesso dei requisiti della legge n. 104/1992;
       b) esigenze di ricongiungimenti familiari;
       c) provvedimenti giudiziari;
       d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;
       e)  motivate  esigenze di servizio dell'Amministrazione
       forestale regionale.
       12    ter.   E'ammesso   il   ricorso   alla   mobilità
     interprovinciale definitiva mediante   provvedimento  dei
     centri  per  l'impiego competenti per territorio  emanato
     per le seguenti ragioni:
        a) possesso dei requisiti della legge 104/1992;
        b) ricongiungimenti familiari;
        c) provvedimenti giudiziari;
        d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;
        e)  motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione
        forestale regionale. .
       3.  Dopo l'articolo 44 della l.r. n. 14/2006 è aggiunto
     il seguente articolo:
                              Art. 44 bis
        Disposizioni speciali per l'occupazione forestale nelle
                             isole minori
       1.  Nei  casi  di  riduzione del personale  dell'elenco
     speciale  di  cui  all'articolo  45  ter  della  l.r.  n.
     16/1996  e  ss.  mm. ii., ivi compresi i  lavoratori  del
     servizio  antincendio, anche a seguito  di  provvedimenti
     di  mobilità inter-distrettuale, nei distretti  forestali
     comprendenti  le isole minori è ammesso l'inserimento  in
     graduatoria di nuovi operatori fino al completamento  del
     contingente distrettuale.
       2.   Le  carenze di personale di cui al  comma  1  sono
     colmate   attingendo  dalle  graduatorie  dei  lavoratori
     inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45  ter
     della l.r. n. 16/1996 e ss.mm.ii.. .
       4. Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. n. 14/2006  è
     sostituito dal seguente:
        4. L'Osservatorio fissa i criteri generali sia per  la
     distribuzione   territoriale   degli   incrementi   delle
     dotazioni  dei  contingenti  distrettuali  di  cui   alla
     presente  legge,  sia per l'uniforme  applicazione  delle
     norme   legislative   e   contrattuali   nel   territorio
     regionale. .
                               Art. 11.
           Disciplina dell'avvicendamento (cd. turnover) dei
                  lavoratori forestali della Regione
       1.  Ultimata  la  costituzione del contingente  di  cui
     all'articolo  6,  comma  1,  lett.  b),  il  Dipartimento
     regionale    dello   sviluppo   rurale   è    autorizzato
     annualmente  all'avviamento  al  lavoro  di  nuove  unità
     lavorative,  nella  misura del 30 per  cento  del  numero
     complessivo  di lavoratori forestali posti in  quiescenza
     nell'anno  precedente e fino alla definitiva  fuoriuscita
     dal  bacino  dei  suddetti  lavoratori,  attingendo  agli
     elenchi di disponibilità dei Centri per l'impiego.
       2.  I  lavoratori  di  cui al  comma  1  sono  iscritti
     nell'elenco  speciale di cui all'articolo  45  ter  della
     l.r.  n.  16/1996 e ss.mm.ii. e inseriti nel  contingente
     di  cui  all'articolo 6, comma 1, lett. b) della presente
     legge.
       3.   Dall'applicazione   del  presente   articolo   non
     derivano  nuovi  ulteriori oneri a  carico  del  bilancio
     della Regione.
                               Art. 12.
         Pubblicazione della legge regionale 6 aprile 1996, n.
             16, coordinata con le successive modifiche e
                             integrazioni
       1.  Il  Governo  regionale è autorizzato  a  pubblicare
     sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  siciliana  il
     testo coordinato della legge regionale 6 aprile 1996,  n.
     16  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  apportate
     anche dalla presente legge.
                               Art. 13.
                             Norma finale
       1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
     Ufficiale della Regione siciliana.
       2.  È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla
     osservare come legge della Regione.