28 settembre 2023

A PALERMO È STATA UNA DISASTROSA ESTATE DI INCENDI

 Un incendio in strada a Blufi, in provincia di Palermo (AP Photo/Salvatore Cavalli)


Dal sito www.ilpost.it

26 Settembre 2023
È bruciato quasi il 3 per cento del territorio comunale, il dato di gran lunga più alto da quando sono iniziati i rilevamenti, cioè dal 2008
incendio sicilia
 Un incendio in strada a Blufi, in provincia di Palermo (AP Photo/Salvatore Cavalli)

Venerdì 22 settembre in provincia di Palermo sono morte due persone a causa degli incendi. Una donna di 42 anni è stata trovata in un canalone vicino all’autostrada che porta a Cefalù: probabilmente è rimasta intossicata dal fumo mentre stava cercando di liberare alcuni cavalli in un terreno di famiglia nel paese di Mazzaforno. Un uomo di 68 anni è morto intossicato a Trappeto, nella zona orientale della provincia, tra Cinisi e Castellammare del Golfo. A luglio era morta una coppia di anziani a Cinisi e un’altra donna anziana era morta per un malore in attesa dell’ambulanza bloccata sulla strada a causa di un incendio.

Gli incendi della scorsa settimana non sono stati casi isolati. Durante l’estate migliaia di persone sono rimaste bloccate in casa per diversi giorni per via della contaminazione da diossina causata dall’incendio della discarica di Bellolampo. Da giugno migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le case minacciate dalle fiamme. Migliaia di ettari di boschi, campi coltivati, terreni e macchia mediterranea sono stati bruciati dai roghi alimentati dal vento. Da molti anni a Palermo non c’erano incendi così estesi e gravi.

Secondo i dati dell’EFFIS, il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi, soltanto nel comune di Palermo sono bruciati 4.314 ettari, il dato più alto da quando sono iniziati i rilevamenti, cioè dal 2008: sono pari quasi al 3 per cento del territorio comunale. Finora il record era stato raggiunto nel 2014, quando erano bruciati 995 ettari.


Fonte dati EFFIS                  © OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors


                    Fonte dati EFFIS                                 © OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors


    
La grave siccità degli ultimi due anni e le alte temperature raggiunte in Sicilia hanno favorito la diffusione e l’estensione degli incendi: quando gli arbusti, i prati e gli alberi sono molto secchi il fuoco si propaga meglio. Tutte queste condizioni, che fanno sì che gli incendi siano più difficili da spegnere e si diffondano su superfici più ampie, sono legate al cambiamento climatico dovuto alle attività umane. Tra le altre cose, una delle conseguenze dell’aumento del numero degli incendi e della loro ampiezza è un aumento delle emissioni di gas serra, quelli responsabili del cambiamento climatico, perché sono un prodotto delle combustioni e si trovano tra le sostanze presenti nel fumo degli incendi.

Anche se in Sicilia ogni estate si discute dell’emergenza incendi, quest’anno la concentrazione dei roghi nell’area di una grande città come Palermo ha fatto crescere l’attenzione e la preoccupazione. Nelle ultime settimane diversi esponenti politici siciliani hanno sollecitato un maggiore controllo del territorio e chiesto pene più severe per chi appicca gli incendi. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha paragonato i piromani agli assassini mafiosi.

In realtà tutti gli studi e le indagini commissionate negli ultimi anni sul fenomeno degli incendi nelle regioni del Sud dicono che l’apporto della piromania è trascurabile. La maggior parte degli incendi ha cause dolose, ma non collegate alla piromania, un disturbo patologico riconosciuto dal DSM, il Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali. Nel “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi” approvato dalla Sicilia nel 2015 e aggiornato ogni anno si legge che le prime due cause sono l’eliminazione di erbe infestanti dai pascoli attraverso il fuoco, una pratica molto diffusa tra gli agricoltori e gli allevatori in Sicilia, e i tentativi di eliminare alberi e arbusti su terreni da recuperare e poi coltivare.


Anche l’estorsione è una causa dolosa. L’incendio viene appiccato per obbligare a pagare forme non richieste di protezione oppure per lucrare sui rimborsi delle assicurazioni. Un’altra causa è legata agli interessi di gruppi della criminalità organizzata che esercitano il loro controllo sul territorio: appiccano il fuoco per gestire le attività di pascolo senza troppe limitazioni o per vendetta contro qualcuno, per danneggiare la concorrenza che ha ottenuto una concessione oppure semplicemente per creare panico durante la stagione estiva.

Le opere di prevenzione come le barriere tagliafuoco e la pulizia dei campi e delle strade dalle sterpaglie sono scarse e limitate, spesso fatte durante l’estate, quindi troppo tardi. Le persone in servizio nella guardia forestale e nei vigili del fuoco sono molte, quasi sempre affiancate da un buon numero di volontari, ma in molti casi hanno mezzi limitati. Alla fine di luglio il Giornale di Sicilia ha pubblicato una relazione che dava conto della consegna di appena 12 autobotti al corpo forestale contro le 119 previste. La gara d’appalto per la fornitura era stata bandita nel 2019. Soltanto nelle ultime settimane è stata proposta la sostituzione del sistema di comunicazione radio da analogico a digitale, più efficiente, che a questo punto dovrebbe essere operativo dalla prossima estate.

Un’altra questione non secondaria riguarda il rispetto delle regole del catasto incendi, cioè una serie di divieti, prescrizioni e sanzioni per chi costruisce o comunque interviene su aree incendiate. Per esempio, i boschi e i pascoli incendiati non possono avere una destinazione diversa da quella precedente all’incendio per almeno quindici anni: questa legge è stata pensata per evitare che venissero appiccati incendi con l’obiettivo di sfruttare i terreni e costruirci sopra.

Il censimento e l’aggiornamento del catasto delle aree incendiate dovrebbero farli i Comuni, che poi dovrebbero comunicare le mappe e i dati alla Regione Siciliana. Negli ultimi anni la Regione e il corpo forestale hanno sollecitato i Comuni ad aggiornare il catasto, senza grandi risultati. In estate è stata fatta una ricognizione per individuare i comuni inadempienti, sono 147. All’inizio di agosto sono stati nominati i commissari che si occuperanno di aggiornare il catasto delle aree incendiate al posto delle amministrazioni.


Opendatasicilia, un’associazione che promuove l’utilizzo dei dati aperti, ha pubblicato i dati relativi ai comuni inadempienti e fatto un’analisi approfondita del SIF, il sistema informativo forestale. È emerso che oltre ai 147 comuni inadempienti ci sono 221 comuni che hanno aggiornato il catasto incendi e altri 23 in cui dal 2010 al 2022 non ci sono stati incendi.

Catasto delle terre bruciate
Sono indicati i comuni siciliani inadempienti e il relativo commissario






SCHIFANI: MIGLIORA LA CREDIBILITÀ FINANZIARIA DELLA REGIONE ALL'ESTERO


Fonte gds.it

L’agenzia Fitch Ratings ha rivisto il giudizio sul credito a breve termine incrementando la valutazione da F3 a F2. Alla fine del 2002 debiti a quota 6,5 miliardi. Il bilancio di previsione va in giunta

27 Settembre 2023
Migliora il rating della Regione Siciliana: lo afferma la giunta regionale. L’agenzia «Fitch Ratings» - si legge in una nota - ha rivisto il proprio giudizio sul credito a breve termine, incrementando la valutazione da «F3» a «F2». Una decisione che discende dal fatto che la Regione ha «ridotto costantemente il deficit del saldo dei fondi dal 2018, allentando la pressione sulla liquidità». L’agenzia ha, inoltre, confermato il proprio giudizio di merito di credito della Regione Siciliana a lungo termine «BBB» con prospettiva stabile, in linea con il rating sovrano dell’Italia pari anch’esso a «BBB». Dal momento che il quadro economico generale evidenzia un sensibile miglioramento della situazione finanziaria regionale, da confermare sulla base dei dati ormai prossimi del rendiconto 2022, Fitch ha deciso anche di rimuovere la penalizzazione per rischio asimmetrico, che aveva posto nei precedenti giudizi di rating.

«Si consolida - commenta soddisfatto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - il percorso di risanamento avviato fin dall’inizio del nostro mandato attraverso manovre di rigoroso contenimento della spesa improduttiva e attenta a investimenti che puntino sullo sviluppo».

Nelle sue valutazioni, l’agenzia ha anche apprezzato l’Accordo bilaterale tra il presidente della Regione e il ministro dell’Economia sottoscritto nel dicembre del 2022, che consentirà un graduale ristoro per l’incremento delle aliquote di compartecipazione alla spesa sanitaria dal 42,5 al 49,11 per cento, con prevedibile incremento dei trasferimenti da parte dello Stato nei prossimi anni. «Accogliamo con soddisfazione la decisione di Fitch Ratings - aggiunge l’assessore all’Economia, Marco Falcone - che conferma come la Sicilia abbia ormai imboccato la strada giusta. La Regione diventa sempre più affidabile grazie alla crescente e ritrovata capacità di rispettare i proprio impegni e ridurre l’indebitamento e il disavanzo. Inoltre, tra qualche settimana, con l’approvazione del Rendiconto 2022 daremo prova, come promesso l’anno scorso, di un ulteriore miglioramento dei conti, oltre a quello già certificato da Fitch. Questo anche grazie al lavoro sinergico del dipartimento Bilancio, a iniziare dal ragioniere generale Ignazio Tozzo».

In sintesi, a parità di durata di ammortamento, si è prodotto un risparmio complessivo di 619, 3 milioni di euro, in linea interessi per tutto il periodo di ammortamento, con una minore rata di 37, 4 milioni di euro già solo per l’anno 2021 e a regime di 23 milioni per ciascuno degli anni successivi fino alla naturale estinzione del relativo debito. La principale controparte del debito è ora Cdp (65%), seguita dal Governo centrale (32%) e dalla Banca europea per gli investimenti (3%). Alla fine del 2022 la Sicilia aveva un debito di finanziamento di 6,5 miliardi di euro, con un basso profilo di rischio, essendo quasi totalmente a tasso fisso e completamente ammortizzabile.

La composizione del debito è cambiata dopo che la Regione ha rimborsato circa 2 miliardi di euro al ministero delle Finanze nel 2021-2022, contraendo contestualmente un debito per lo stesso importo con Cassa depositi e prestiti, con tassi fissi di interesse più bassi rispetto a quello ministeriale. Per quanto concerne il quadro macroeconomico è stato valutato inoltre positivamente l’incremento delle entrate tributarie e la prospettiva per la Regione nei prossimi anni di essere destinataria di ingenti risorse nazionali e comunitarie destinate ad aumentare la spesa infrastrutturale e quella per investimenti.

Intanto, arriva sul tavolo della giunta il bilancio di previsione 2024-26 della Regione. Il testo sarà esaminato domani, alle 15, nel corso della riunione di governo convocata dal presidente Renato Schifani. All’ordine del giorno l’istituzione del premio Giuseppe Alessi, il rendiconto 2021 e gli schemi di bilancio (2023-24 e 25) dell’Istituto regionale del vino e dell’olio, gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate dalla peronospera, la copertura degli extra-costi nell’attuale fase critica di gestione dei rifiuti e la nomina di Anna Maria Aiello a commissario liquidatore del Ciapi di Palermo.

Fonte: gds.it



27 settembre 2023

L'ON. ISMAELE LA VARDERA: ANCHE OGGI SULLA VICENDA INCENDI SCHIFANI NON ERA IN AULA, BASTA ABBIA IL CORAGGIO DI AFFRONTARE IL PARLAMENTO, ABBIAMO I MEZZI ANTINCENDIO E LI LASCIAMO PARCHEGGIATI A MARCIRE. LA SICILIA BRUCIA E ASPETTA DELLE RISPOSTE SUL TEMA DELLA PREVENZIONE, OLTRE AI PIROMANI CRIMINALI C'È LA RESPONSABILITÀ POLITICA. VIDEO



Dalla pagina Facebook
dell'On. Ismaele La Vardera




LOTTA AGLI INCENDI IN SICILIA, ALLARME UGL: “TRA QUATTRO ANNI IL 90% DEI FORESTALI ANDRÀ IN PENSIONE”


Dal sito ilsicilia.it

27  Settembre 2023
“In Sicilia operano solo 644 dipendenti del Corpo frontali di cui 467 in divisa e 166 tecnici. Questo personale, ridotto numericamente, svolge un numero di funzioni maggiore a quello dei colleghi del resto d’Italia, e tra circa quattro anni la situazione precipiterà perché più del 90% del personale andrà in pensione senza che ci sia stato un ricambio generazionale”.

A lanciare l’allarme è il sindacato Ugl Autonomie nel corso del quinto congresso nazionale che si è tenuto a Palermo, durante il quale Ornella Petillo è stata confermata segretario nazionale.

Durante i lavori, i riflettori sono stati puntati sulla situazione siciliana del pubblico impiego. Petillo ha ricordato che “da circa quattro anni i dipendenti della Regione Siciliana sono vittima dell’insipienza della politica isolana. Infatti ad oggi non è stato rinnovato il contratto collettivo 2019/2021 dei lavoratori della Regione e delle numerose società partecipate a cui si applica il medesimo. Inoltre, l’ordinamento professionale dell’amministrazione – ha detto – è ‘vecchio’ di ventuno anni con l’ultima rivisitazione che risale al 2001. Appare superfluo sottolineare che un’amministrazione che deve essere in linea nell’evoluzione tecnologica, ha necessità, se vuole stare al passo con i tempi, di ‘modellare’ la professionalità dei propri dipendenti rispetto alle esigenze innovative dell’apparato amministrativo”.

Da qui la richiesta di una riforma. “La politica siciliana per riclassificazione intende un mero passaggio verticale tra una categoria e l’altra, ma con una movimentazione di circa 1.200 dipendenti, pari allo 0,55% – prosegue Petillo – a nostro avviso l’unica soluzione, in applicazione alla legge Madia, è quella di prendere a modello l’apparato burocratico delle funzioni centrali, passando quindi da quattro categorie a tre, rendendolo più snello ed efficiente, eliminando quelle categorie come ad esempio gli operai di cui l’amministrazione si avvale di servizi esterni”.

Altra criticità riguarda il corpo forestale, in grave carenza di organico, per il quale l’Ugl propone “l’istituzione di un Corpo di polizia amministrativa, l’adeguamento dell’indennità mensile pensionabile. Il pensionamento, per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale della Regione Siciliana, al sessantesimo anno di età applicando il sistema pensionistico riservato alle Forze di polizia ad ordinamento civile. E infine la possibilità per il personale di poter scegliere liberamente se essere posto in quiescenza o entrare nei ruoli del nuovo Corpo”.

Fonte: ilsicilia.it




86° POST. CONSTATIAMO CON RAMMARICO CHE ANCHE IN QUESTA LEGISLATURA AL MOMENTO GLI IMPEGNI NON SONO RISPETTATI. L'ASSESSORE SAMMARTINO AVEVA DETTO DI PORTARE LA RIFORMA ALL'ARS IN ESTATE. AVEVA ANCHE PROMESSO AI SINDACATI IL VARO DEL DDL ENTRO GIUGNO. A QUESTO PUNTO CHIEDIAMO AI SINDACATI CHE È NECESSARIA UNA SVOLTA: È ARRIVATO IL MOMENTO DI AUTOCONVOCARSI!



Incontro Dicembre 2022

  • 23 Dicembre 2022 - Giornale di Sicilia. L'Assessore Sammartino: Il rinnovo del contratto è il primo atto di una diversa organizzazione del settore a cui stiamo lavorando, e che culminerà nella riforma che porterò all'Ars in estate




01 Marzo 2023





SUIDI E DAINI NEL PARCO DELLE MADONIE, OK ALLA DISTRIBUZIONE DELLE CARCASSE PER CHIUDERE LA FILIERA DELLE CARNI


Dal sito madonielive.com

25 Settembre 2023
A seguito dell’incontro che si è tenuto presso la sede dell’assessorato della Salute della Regione Siciliana, l’Ente Parco delle Madonie può finalmente dare il via alla “fase 2” dei Piani di Gestione adottati per combattere il problema del sovraffollamento di suidi e daini in area di Parco.

Facendo seguito al decreto assessoriale 318 del 2022 “Selvaggina selvatica uccisa a caccia – Utilizzo delle carni a scopo alimentare”, è in fase di ultima definizione l’avviso pubblico, attraverso il quale l’Ente Parco delle Madonie regolamenterà l’invio delle manifestazioni di interesse per partecipare alla costituzione di una “long list” per la cessione dei capi abbattuti a seguito delle attività di controllo selettivo per il contenimento numero di suidi e daini in area di Parco. L’avviso verrà dopo un incontro di coordinamento finale con assessorato territorio ambiente

“L’avvio di questa fase – spiega il commissario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone – consentirà agli operatori economici interessati (Centri Lavorazione Selvaggina, Ristoranti, Agriturismi, Macellerie, ecc.) di procedere all’acquisizione di carcasse di cinghiali, suidi e daini, contribuendo così in modo ottimale allo smaltimento delle carcasse derivanti dai piani di controllo che, è bene ricordarlo, sono stati adottati dall’Ente Parco a salvaguardia degli ecosistemi dell’area naturale protetta, gravemente minacciato dal sovrappopolamento di questi ungulati. Un problema gravissimo che tutti i madoniti conoscono bene e che, con l’avvio di questa seconda fase, condotta con attenzione e rigore scientifico, stiamo trasformando in un modello di gestione capace di integrare l’esigenza di gestire la crescita di tali popolazioni di ungulati con la promozione di sistemi di economia locale sostenibile.”

Attraverso la pubblicazione di questo avviso, l’Ente Parco garantirà la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati alla promozione e l’utilizzo di un prodotto locale costituito da “carni provenienti da animali allo stato selvatico” prodotto in modo sostenibile, etico e tracciato, che garantisca un elevato livello di sicurezza igienico-sanitaria, favorendo l’incentivazione e lo sviluppo del settore gastronomico dell’area protetta.

La richiesta di iscrizione alla Long list, a far data dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, rimarrà sempre aperta, prevedendo eventuali sospensioni nel caso in cui il numero delle richieste dovesse risultare superiore al numero dei capi da alienare derivanti dagli interventi di controllo, con successiva riapertura nel momento in cui si rendesse necessario.

“Con una successiva comunicazione spiegheremo nel dettaglio i requisiti e le modalità di adesione alla long list e i criteri di distribuzione delle carni – prosegue Salvatore Caltagirone. –  Si tratta di un passaggio fondamentale per la soluzione dell’annoso problema del sovraffollamento di suidi e daini che affligge le

Madonie. Per queto – conclude Caltagirone – voglio esprimere un plauso per il lavoro attento, rigoroso e sinergico fatto con tutte le istituzioni e i tecnici che si sono occupato della problematica.”

 All’incontro tenuto ieri presso la sede dell’Assessorato alla Salute, Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico erano presenti, oltre al Commissario Salvatore Caltagirone, Pietro Schembri, dirigente servizio 10 Sanità Veterinaria; Daniela Zora, Dirigente servizio 7 Sicurezza Alimentare; Ciro Pedrotti, Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Palermo e, in collegamento, il sindaco di Isnello Marcello Catanzaro, in rappresentanza dei sindaci madoniti e il responsabile tecnico scientifico dei Piani di gestione dei Suidi, Egidio Mallia.

Nella foto Salvatore Caltagirone, Pietro Schembri, Daniela Zora, Ciro Pedrotti.




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26 settembre 2023

SICILIA IN FIAMME, QUANTO CI COSTANO GLI INCENDI

Clicca quì per il video


Dal sito quifinanza.it

Maurizio Perriello - 24 Settembre 2023
Ettari ed ettari di boschi distrutti, danni a case, aziende e strutture alberghiere, città minacciate: l'emergenza incendi ci costa una fortuna. Per non parlare del maltempo

L’emergenza incendi continua a tenere sotto scacco l’Italia, in particolare la Sicilia. Il territorio di Palermo è stato devastato ancora una volta dalle fiamme, con decine di famiglie evacuate e scuole chiuse ed ettari di bosco distrutti. Sono state inoltre danneggiate abitazioni, aziende e strutture alberghiere.

A pesare su ogni singolo italiano non sono soltanto i costi economici per la ricostruzione e il ripristino delle aree colpite dai roghi, ma anche i costi ambientali. Ecco a quanto ammonta la spesa e quanto tempo ci vorrà per ricostituire i boschi andati in fumo.

Il costo economico e ambientale degli incendi
La Coldiretti ha calcolato quanto costa agli italiani ogni incendio. Parliamo di una somma mostruosa: oltre 10mila euro all’ettaro, fra spese immediate per lo spegnimento e la bonifica e spese a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambientali ed economici delle aree devastate”.

La stima dell’associazione riguarda anche il ripristino delle aree boschive ridotte in cenere dal fuoco, con danni pesantissimi ad ambiente, economia, lavoro e turismo. Anche in questo caso le previsioni sono nere: per ricostituire i boschi bruciati ci vorranno fino a 15 anni. Oltre al blocco forzato di tutte le attività umane tradizionali sul territorio, viene anche a mancare un importante “polmone verde”.

Se da un lato il divampare delle fiamme è favorito da caldo anomalo, siccità e vento, a preoccupare gli analisti è anche e soprattutto l’azione dei piromani. Si stima infatti che ben il 60% degli incendi sia causato volontariamente. In Italia l’estate 2023 ha fatto registrare una temperatura di 1,04 gradi sopra la media storica, che la fa entrare nella classifica delle otto più calde dal 1800.

Maltempo e roghi: gli effetti del clima sull’agricoltura
Uno dei settori più colpiti dal clima impazzito, tra ondate di calore record e maltempo estremo, è quello agricolo e agroalimentare. Colpa anche di un’estate che è stata la più calda mai registrata, seconda soltanto a quella del 2022. La temperatura sulla superficie della Terra e degli oceani ha superato addirittura di 1,15 gradi la media del XX secolo.

Basandosi sui dati del Noaa, con il suo National Climatic Data Centre che registra le temperature mondiali dal 1850, la Coldiretti ha sottolineato come il caldo record lungo la Penisola nell’estate 2023 sia stato accompagnato da una media di oltre 22 eventi estremi al giorno tra grandinate, trombe d’aria, bombe d’acqua, ondate di calore e venti molto forti (qui spieghiamo come fare l’assicurazione contro i danni da maltempo). A confermarlo sono anche i dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). Siamo di fronte, osservano gli esperti, a una evidente tendenza alla tropicalizzazione unita al rapido passaggio dal caldo al maltempo, con effetti devastanti.

Un’annata nera per l’agricoltura italiana, sottolinea la Coldiretti (strage di alberi dopo il maltempo: sono 50mila quelli a rischio). I danni, tra coltivazioni e infrastrutture, supereranno i 6 miliardi di euro registrati nel 2022. Si segnala un taglio del 10% della produzione di grano, del 60% per le ciliegie e del 63% delle pere, mentre il raccolto di miele è sceso del 70% rispetto allo scorso anno. A pagare sono anche le coltivazioni di pomodoro e la vendemmia (-12%). A beneficiare delle condizioni climatiche anomale con il caldo intervallato dalla pioggia è stata soltanto la nascita dei funghi, con un’esplosione di porcini e aumenti del raccolto spontaneo fino al +20% rispetto al 2022.

SIFUS CONFALI SICILIA C.B. - MENTRE L'ASSESSORE SAMMARTINO PRESENTA NEL SALOTTO LA PSEUDO-RIFORMA DEI CONSORZI DI BONIFICA, IL SIFUS LA DEMOLISCE NELLA PIAZZA E NE FA PRESENTARE UNA ALTERNATIVA NEL PALAZZO DELL'ARS




Ricevo e pubblico
dal Segretario Generale del Sifus Confali
Maurizio Grosso

Catania 26-09-2023 - Ieri a Catania si sono tenute 2 iniziative pubbliche,sostanzialmente, sullo stesso tema: i consorzi di bonifica: 
Una organizzata in pompa magna alla facoltà di Agraria dall'Assessore all'Agricoltura, on. Luca Sammartino per presentare la sua proposta di riforma dei consorzi; l'altra, sotto la sede distaccata  del Palazzo della Regione siciliana organizzata dal SIFUS per protestare non solo contro i contenuti di questa riforma, ma anche contro l'ordinaria amministrazione del comparto.
Nella prima iniziativa pubblica, l'Assessore Sammartino si infuocava nel fantasticare sulle magnifiche future sorti dei consorzi; nella seconda, gli operai organizzati dal SIFUS,  protestavano e dimostravano l'attuale fallimento della gestione Sammartino: a Siracusa ed Agrigento stipendi fermi da 5 mesi; a Palermo stipendi fermi da 3 mesi mentre  ci si impegna a prorogare 15 giornate lavorative; a Catania e' stato erogato  un solo turno d'irrigazione all'80% del comprensorio, nonostante, ne fossero contrattualizzati 9 e la superficie interessata si sia dimezzata a causa di rotture nelle condutture; a Siracusa, nonostante il biviere di Lentini è  pieno zeppo  non è stato fornito nemmeno un turno d'acqua; ecc.
I SIFUSIANI contestavano inoltre, la proposta di riforma su tutta una serie di aspetti: assenza di obbligatorietà di una serie di competenze che in questo modo possono essere affidate a ditte esterne; nessun impegno ad abbattere i costi dei canoni irrigui poiché  non si individuano risorse certe per garantire  l'ammodernamento della rete infrastrutturale; mantenimento del precariato; nessuna garanzia sul rimpinguamento delle piante organiche attraverso il ruspetto delle 11 graduatorie; assenza di riqualificazione del personale; nuove assunzioni per colletti bianchi; revisione a 3 anni dall'avvio della riforma; ecc.
Il fatto singolare della giornata di ieri, è tuttavia,  rappresentato dalla presenza di Cgil-Cisl-Uil no nella protesta contro la cattiva gestione e la riforma ammazza-consorzi, ma nel salotto dell'università per pavoneggiarsi  di rivendicare emendamenti ad una proposta di riforma, davvero, inemendabile.
Per queste ragioni il SIFUS rende noto che la sua (quella alternativa) proposta di riforma dei consorzi, ha trovato la strada per entrare all' ARS attraverso il gruppo parlamentare dell' on. De Luca.
Maurizio Grosso 
Segretario Generale SiFUS CONFALI




GIUSEPPE MARCIANTE: “REGIONE LENTA SUGLI INCENDI. SCHIFANI ACCETTI LE CRITICHE, AIUTANO A RISOLVERE I PROBLEMI”


Dal sito palermo.repubblica.it

Intervista al vescovo di Cefalù nel giorno in cui celebra il funerale di Maria David: “Non volevo polemizzare con il presidente della Regione né aizzare i cittadini contro di lui”

26 Settembre 2023 - di Giusi Spica
«Il velo di vergogna che copre la nostra Regione è la lentezza nel dare risposte, dagli incendi alle infrastrutture. Schifani accetti le critiche costruttive». Nel giorno in cui celebra il funerale di Maria David, morta a 42 anni per salvare i suoi cavalli dal fuoco, il vescovo di Cefalù Giuseppe Marciante torna ad additare l’inerzia delle istituzioni e la coltre di omertà dietro i roghi che hanno seminato panico e distruzione nel suo territorio.

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AGLI INCENDI SI SOMMANO I RITARDI: LA SICILIA RESTA MAGLIA NERA. AGLI INCENDI SI SOMMANO I RITARDI: LA SICILIA RESTA MAGLIA NERA. MAI COSÌ TANTI ROGHI NELL'ISOLA COME IN QUESTO 2023. DOPO LA GARA D'APPALTO PER L'ACQUISTO DELLE AUTOBOTTI, NE È STATA CONSEGNATA SOLO UNA DOZZINA. LA PREVENZIONE ALL'ANNO ZERO


Dal sito www.buttanissima.it

Mai così tanti roghi nell'Isola come in questo 2023. Dopo la gara d'appalto per l'acquisto delle autobotti, ne è stata consegnata solo una dozzina. La prevenzione all'anno zero

di Paolo Cesareo - 26 Settembre 2023

Quasi 46 mila ettari di terreni bruciati (di cui 9.500 ettari di bosco). E oltre 7 mila e 700 roghi divampati. Sono i numeri riferiti al 2023 – entrambi da record assoluto – e contenuti all’interno di un report, anticipato dal Giornale di Sicilia, che oggi animerà la discussione all’assessorato Territorio e Ambiente, in attesa che Schifani decida di palesarsi in aula per aggiornare i deputati sull’emergenza incendi. Ma tenere banco è soprattutto la lentezza, quasi elefantiaca, della Regione per adottare provvedimenti riferiti alla prevenzione.

Grida allo scandalo, ad esempio, l’appalto bandito nel 2019 per l’acquisto di 119 nuove autobotti da aggiungere al parco mezzi del Corpo Forestale. La gara, fra un ritardo e l’altro, ha visto il proprio esito solo nel 2022. Si sarebbero dovuti acquistare venti autobotti da 4 mila, 8 mila e 10 mila litri di capacità e di 101 mezzi da mille litri. Ma fin qui quelli consegnati sono una dozzina. “I mezzi da mille litri – ha detto a Repubblica il dirigente del Corpo forestale regionale, Giuseppe Battaglia – arriveranno a scaglioni tra fine settembre e novembre. C’è stato un problema per l’aggiudicazione del lotto, bloccato da un ricorso. In settimana arriveranno due autobotti da diecimila litri, per le quali l’azienda appaltatrice ha avuto problemi di immatricolazione alla motorizzazione di Brescia”.

Ma anche i mezzi nella disponibilità dei Forestali non vengono utilizzati perché, come segnala il segretario generale della Flai Cgil Palermo, Dario Fazzese, “alcuni non sono ancora stati assegnati; altri, quelli più tecnologici, restano parcheggiati perché il personale non ha eseguito alcuna formazione. I tecnici della ditta si sono limitati a una spiegazione rapida sull’utilizzo. Nel frattempo, però, Schifani & Co. stanno provando a correre ai ripari: si starebbe progettando una seconda gara per l’acquisto di ulteriori cento autobotti da mille litri e qualche altra da 4 mila litri. Ci sarebbero anche le 400 assunzioni che il presidente Schifani e il ministro Tajani, durante la visita di quest’ultimo a Palermo, avevano promesso per incrementare la dotazione degli agenti forestali. Ma sono tutte promesse senza prospettiva alcuna. Promesse e basta.





METEO SICILIA: TORNA IL CALDO E L’ANTICICLONE, ESTATE INFINITA FINO A OTTOBRE


Dal sito www.direttasicilia.it

25 Settembre 2023
Secondo le previsioni meteo in Sicilia caldo anomalo fino ai primi di Ottobre per l'arrivo di un anticiclone africano con temperature estive

Le piogge e gli eventi estremi di questi due giorni in Sicilia sono state un fatto isolato. Con l’arrivo del nuovo anticiclone le temperature torneranno sopra la media del periodo anche di 10°C riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato. L’estate dunque non è ancora finita e si protrarrà almeno fino ai primi di ottobre.

Dopo le piogge torna di nuovo l’estate

Secondo le previsioni del meteo in Sicilia, dopo una fase di instabilità e piogge legata al passaggio di un ciclone, da domani martedì 27 settembre si imporrà un promontorio di alta pressione di matrice africana. Il tempo diverrà soleggiato ovunque e le temperature aumenteranno in modo significativo riportandosi su valori estivi. Già da mercoledì 28 settembre si raggiungeranno punte di 29-32°C nelle ore più calde, soprattutto nelle zone interne dell’isola. Farà caldo anche di notte con minime diffusamente intorno ai 20°C. Nei giorni successivi l’anticiclone sub-tropicale si rinforzerà ulteriormente e abbraccerà tutto il Mediterraneo centro-occidentale.

Caldo anomalo fino al 7 ottobre sull’Isola

Le condizioni meteo si manterranno stabili e soleggiate almeno fino al 6-7 ottobre con valori termici di diversi gradi superiori alle medie climatiche del periodo. L’estate dunque non è ancora finita per la Sicilia e per l’Italia intera. Dopo una breve parentesi di stampo autunnale, tornerà prepotente il caldo anticiclonico con temperature elevate e tipicamente estive.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, la causa di questa estate infinita è da ricercare nella persistenza di un particolare assetto circolatorio su scala emisferica che favorisce la risalita di masse d’aria calda dal continente africano verso l’Europa centro-meridionale e il Mediterraneo. Si tratta di un pattern meteorologico anomalamente stabile che potrebbe accompagnarci almeno per la prima decade di ottobre, ritardando così l’ingresso della stagione autunnale. Dunque prepariamoci a vivere ancora giornate dal sapore estivo, da trascorrere al mare o all’aria aperta. Per il freddo e la pioggia ci sarà tempo più avanti. Per il momento l’estate sembra non voler terminare sulla Sicilia e sul resto d’Italia.




85° POST. CONSTATIAMO CON RAMMARICO CHE ANCHE IN QUESTA LEGISLATURA AL MOMENTO GLI IMPEGNI NON SONO RISPETTATI. L'ASSESSORE SAMMARTINO AVEVA DETTO DI PORTARE LA RIFORMA ALL'ARS IN ESTATE. AVEVA ANCHE PROMESSO AI SINDACATI IL VARO DEL DDL ENTRO GIUGNO. A QUESTO PUNTO CHIEDIAMO AI SINDACATI CHE È NECESSARIA UNA SVOLTA: È ARRIVATO IL MOMENTO DI AUTOCONVOCARSI!



Incontro Dicembre 2022

  • 23 Dicembre 2022 - Giornale di Sicilia. L'Assessore Sammartino: Il rinnovo del contratto è il primo atto di una diversa organizzazione del settore a cui stiamo lavorando, e che culminerà nella riforma che porterò all'Ars in estate




01 Marzo 2023





TEMPO PER PASSAGGIO DI CONSEGNE NEL CAMBIO DI TURNO: VA RETRIBUITO?



Dal sito www.laleggepertutti.it

25 Settembre 2023 - Autore: Angelo Greco

Cassazione: il tempo dedicato al passaggio di consegne rientra nell’orario di lavoro e quindi va pagato. 

Non capita di rado che alcuni contratti di lavoro obblighino il dipendete, pur dopo la fine del proprio orario, ad attendere l’arrivo dei colleghi del turno successivo onde non interrompere l’attività, specie quando questa implica un contatto con la clientela. Un settore in cui ciò avviene di frequente è quello sanitario.

Ci si è spesso chiesto in giurisprudenza se il tempo per il passaggio di consegne nel cambio di turno va retribuito, ossia se deve essere considerato alla stregua del normale orario di lavoro o se, al contrario, trattandosi di uno sforzo minimo, rientri in quei doveri di collaborazione che implicano un minimo di tolleranza.

Sul punto la Cassazione si è di recente espressa con due diverse sentenze. Vediamo cosa hanno detto i giudici supremi.

1. Il “cambio di consegne” è considerato tempo lavorativo?
2. Cambio turno per infermieri e OSS
3. E il tempo per indossare l’abbigliamento da lavoro va retribuito?


Il “cambio di consegne” è considerato tempo lavorativo?

In linea generale bisogna rifarsi all’insegnamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 17326/2023: il tempo trascorso per il cambio consegne deve essere retribuito solo se impone un impegno prolungato del lavoratore. Quando invece l’attesa è minima (pochi minuti) sarà bene verificare cosa prevede il contratto collettivo. Difatti, spesso quest’ultimo prevede una apposita e generica indennità per i «disagi derivanti dal lavoro». In tali disagi – ha argomentato la Cassazione – va ricompresa la normale attesa dei colleghi del turno successivo: sicché, in tale ipotesi, non è dovuto alcun risarcimento.

Se, invece, il CCNL non precede tale indennità, la situazione cambia. Anche se la Cassazione non ha menzionato questo scenario, dalle sue dichiarazioni sembra suggerire che qualsiasi attesa dovrebbe essere adeguatamente compensata. Inoltre, la stessa Cassazione ha precedentemente stabilito che il tempo dedicato al cambio d’abito per il lavoro deve essere considerato all’interno dell’orario di lavoro e, pertanto, retribuito. In sintesi:

  • se il CCNL include un’indennità, il tempo d’attesa è retribuito solo se supera il normale tempo previsto.
  • se il CCNL non prevede alcuna indennità, il tempo di attesa è considerato orario di lavoro e deve essere pagato separatamente.»

Cambio turno per infermieri e OSS

Con la seconda sentenza (n. 25477/2023), la Corte di Cassazione ha stabilito che il tempo per il passaggio di consegne nel cambio di turno degli infermieri e del personale sanitario rientra nel tempo lavorativo. Questa decisione è stata presa analizzando una specifica situazione in una RSA gestita da una cooperativa di lavoratori. La motivazione? Il cambio di consegne, essendo strettamente legato all’assistenza continua al paziente, rappresenta una prestazione di lavoro a tutti gli effetti, meritevole di retribuzione.

La Corte ha sottolineato che il cambio di consegne è fondamentale per garantire la continuità terapeutica al paziente. Questo passaggio informa il personale del turno successivo sulle esigenze e sullo stato di salute del paziente, assicurando che le cure vengano erogate in modo continuo e conforme alle necessità del paziente.

Per la Sezione lavoro, nell’ambito dell’attività infermieristica, il cambio di consegne nel passaggio di turno, «in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all’esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest’ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro. Sicché va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica, quale espressione della regola deontologica, avente dignità giuridica, della continuità assistenziale».

E il tempo per indossare l’abbigliamento da lavoro va retribuito?

Un altro punto affrontato dalla Corte riguarda l’abbigliamento richiesto ai lavoratori. La Cassazione ha sempre affermato che va computato nell’orario di lavoro, con conseguente diritto alla retribuzione aggiuntiva, il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la svestizione della divisa da lavoro se tale operazione debba avvenire sul luogo di lavoro ed è imposta dal datore.

Con la sentenza n. 25478/2023, sempre la Suprema Corte ha precisato che, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio (il cosiddetto “tempo-tuta“) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.

Nel caso del personale viaggiante delle ferrovie, un’ulteriore decisione ha precisato che il “tempo tuta”, cioè il tempo per indossare l’abbigliamento di servizio, è considerato tempo di lavoro solo se è imposto dal datore di lavoro. Se, ad esempio, il personale ha la libertà di cambiarsi a casa, questo tempo non è ritenuto lavorativo. La motivazione risiede nell’assenza di eterodirezione, ovvero quando il datore di lavoro non impone dove e come avvenire la vestizione.


SENTENZA

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Ordinanza 31 agosto 2023 n. 25477

Data udienza 5 luglio 2023

Integrale

Lavoro – Passaggio di consegne nel cambio turno – Peculiarità del servizio sanitario – Esigenza della presa in carico del paziente – Tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro – Previsione di ricompensa economica – Artt. 3 comma 1 e 6 comma 2 l. n. 142/2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7595-2022 proposto da:

(OMISSIS) COOP. SOC. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 469/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/09/2021 R.G.N. 226/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) soc. coop. a r.l. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha ridotto la condanna dell’appellante al pagamento della retribuzione per le operazioni di vestizione e svestizione di (OMISSIS) nel periodo 21.3.2008-31.12.2012 in una durata di 10 minuti complessivi giornalieri; per il resto confermava la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto ai lavoratori istanti, oltre a differenze retributive (rivenienti tra la retribuzione contrattualmente pattuita e quella percepita), la retribuzione corrispondente a 20 minuti al giorno di lavoro per il c.d. tempo di vestizione e di passaggio di consegne.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva il primo motivo d’appello della datrice di lavoro, con il quale essa censurava la sentenza di primo grado, affermando che ai ricorrenti nulla competeva in relazione al differenziale tra orario di lavoro contrattuale e ore effettivamente lavorate, dovendosi applicare la disposizione di cui all’articolo 5 del Regolamento interno alla cooperativa. Rigettava, altresi’, il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale l’appellante censurava la sentenza del Tribunale, affermando l’insussistenza del diritto dei lavoratori alla retribuzione del c.d. “tempo di vestizione” e del c.d. “tempo di passaggio consegne”, salvo considerare, con riguardo alla sola (OMISSIS), corretta la riduzione del tempo a soli 10 minuti, non rientrando il cambio di consegne nell’ambito dell’attivita’ lavorativa svolta da detta lavoratrice. Disattendeva, inoltre, il terzo motivo di doglianza, concernente la pretesa erronea ed assertivamente immotivata indicazione dei tempi di vestizione e passaggio di consegne. Infine, respingeva anche il quarto motivo d’appello, con il quale la societa’ aveva ribadito la propria eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati dagli allora appellati.

3. Avverso tale decisione la (OMISSIS) coop a r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

4. Hanno resistito i lavoratori intimati con unico controricorso e successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “(I) ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, articolo 3, comma 1 e dell’articolo 6, comma 2, nonche’ (II) ex articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., in particolare per non aver considerato la natura consensuale della clausola che consentiva la riduzione dell’orario di lavoro”.

2. Con il secondo motivo denuncia: “ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, dell’articolo 115 c.p.c., nonche’ omesso esame di tutte le risultanze istruttorie al fine di negare il riconoscimento del c.d. “tempo tuta” e del “tempo per il passaggio di consegne” come orario di lavoro”.

3. Con il terzo motivo denuncia: “ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame delle circostanze di fatto decisive per la determinazione, in via subordinata, nel quantum del cd. “tempo tuta” e “tempo per il passaggio di consegne”.

4. Con il quarto motivo denuncia: “ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2948 c.c., avendo ritenuto la Corte d’appello che la prescrizione non decorra piu’ in costanza di rapporto successivamente all’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, in caso di datori di lavoro che occupano piu’ di 15 dipendenti – ex articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 2729 c.c., per non aver considerato la mancata allegazione delle odierne resistenti in tema di c.d. “metus”; – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2948 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c., e/o ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver comunque correttamente accertato l’intervenuta prescrizione parziale delle pretese avversarie”.

5. Il terzo motivo di ricorso, che fa riferimento esclusivo al mezzo di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e gli altri per la parte in cui fanno riferimento alla medesima ipotesi sono inammissibili.

5.1. Occorre, infatti, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilita’ della censura di omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non solo quando la decisione di secondo grado e’ interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione gia’ assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724).

E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal comma 5 dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cosi’ Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974).

5.2. Nel caso in esame, pero’, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz’altro conformi, la ricorrente per cassazione neanche allega che le rispettive rationes decidendi di tali pronunce sarebbero almeno in parte differenti. Come premesso in narrativa, infatti, la Corte territoriale ha esclusivamente riformato nei parametri di quantificazione la condanna della societa’ limitatamente alla posizione della lavoratrice (OMISSIS), ma nel resto ha integralmente confermato l’impostazione e le statuizioni del primo giudice.

6. Il primo motivo (cfr. pagg. 20-22 del ricorso), il secondo motivo (cfr. pagg. 25-30 del ricorso) e il terzo motivo (cfr. pagg. 31-33 del ricorso) presentano ulteriori profili d’inammissibilita’ per le parti (teste’ richiamate) in cui, in chiave di apparente deduzione di violazione e falsa applicazione di varie norme di diritto (sostanziale o processuale) o di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, propongono in realta’ una critica di accertamenti fattuali compiuti dalla Corte territoriale, e alla stessa riservati; il che non puo’ trovare ingresso in questa sede di legittimita’.

7. Il primo motivo e’, comunque, infondato per la parte in cui la ricorrente vi si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, articolo 3, comma 1, e dell’articolo 6, comma 2.

7.1. La Corte di merito, infatti, ha anzitutto verificato in base ad accertamento di fatto incensurabile in questa sede che non ricorreva nella specie l’ipotesi di una crisi aziendale, e non ha mancato di considerare che “i lavoratori odierni appellati hanno stipulato con la (OMISSIS) un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, con applicazione del CCNL Cooperative Sociali”.

Ma ha ritenuto che: “La sottoscrizione della clausola regolamentare di cui all’articolo 5 (sopra riportata), diversamente da quanto affermato dalla Cooperativa, non autorizza la stessa alla riduzione unilaterale dell’orario di lavoro associata alla riduzione dello stipendio perche’ si tratta di clausola nulla. Il contratto di lavoro subordinato tiene fermo l’obbligo, per la Cooperativa datrice di lavoro, di garantire ai propri soci lavoratori, l’effettivo svolgimento dell’orario di lavoro pattuito (cioe’, dell’orario full-time), fatta salva l’ipotesi (insussistente nella specie) di oggettive situazioni di crisi aziendale deliberate dall’assemblea, ovvero comunque risultanti da elementi di fatto oggettivi”. Tale conclusione raggiunta dalla Corte d’appello, in base agli accertamenti operati, appare incensurabile in punto di diritto, avendo in precedenza osservato che “la clausola del Regolamento di cui si tratta, in base all’interpretazione datane dalla (OMISSIS), e’ nulla ai sensi della della L. n. 142 del 2001, articolo 6, comma 2” (secondo cui: “Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, nonche’ dell’articolo 3, comma 2 bis, il regolamento non puo’ contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all’articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo la clausola e’ nulla”) (cfr. in extenso pagg. 14-19 della sua sentenza).

Questa Corte di legittimita’, infatti, ha affermato che, in tema di societa’ cooperativa, con l’avvenuta sottoscrizione del contratto associativo il socio lavoratore aderisce alle disposizioni del regolamento interno che sia stato adottato dalla societa’ ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, articolo 6, trovando conseguentemente applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) della legge cit., che consentono alla societa’, in caso di crisi aziendale, di deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi e di prevedere forme di apporto anche economico da parte del socio lavoratore, al solo scopo di superare la difficolta’ economica in cui versa l’impresa. Ne consegue che il principio generale dell’inderogabilita’ in pejus del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, puo’ subire eccezioni esclusivamente nel caso di deliberazione del “piano di crisi aziendale”, che deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare l’effettivita’ dello stato di crisi aziendale, la temporaneita’ di esso e dei relativi interventi e lo stretto nesso di causalita’ tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilita’ ai soci lavoratori di tali interventi (cosi’ Cass. civ., sez. lav., 28.8.2013, n. 19832).

8. Infondato e’ il secondo motivo per la parte in cui vi si lamenta la violazione e falsa applicazione della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 66 del 2003 (ed in particolare del suo articolo 1), avendo considerato il tempo necessario agli attuali resistenti per indossare gli indumenti da lavoro ed effettuare il passaggio di consegne alla stregua di orario di lavoro tenuto conto delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa.

8.1. In base, infatti, all’accertamento confermato dai giudici d’appello (cfr. pagg. 1921 dell’impugnata sentenza), appare incensurabile la loro valutazione giuridica del caso, anche in relazione alla disciplina richiamata dall’impugnante.

In particolare, risulta puntuale il richiamo, gia’ operato dal primo giudice, a Cass. civ., sez. lav., 26.1.2016, n. 1352, la quale, in relazione a fattispecie analoga a quella che ci occupa (relativa all’attivita’ di assistenza presso una residenza per anziani, la quale, per sua natura, richiede che la divisa sia necessariamente indossata e tolta, per ragioni di igiene, presso il luogo di lavoro e non altrove), aveva affermato che va computato nell’orario di lavoro, con conseguente diritto alla retribuzione aggiuntiva, il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la svestizione della divisa da lavoro ove tale operazione sia eterodiretta dal datore di lavoro.

Gia’ in tale decisione di legittimita’ – confermandosi che, se le modalita’ esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l’operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario dev’essere retribuito -, si era ritenuta coerente tale soluzione con la previsione contenuta nel Decreto Legislativo n. 8 aprile 2003, n. 66, articolo 1, comma 2, lettera a) (che recepisce le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), secondo la quale per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attivita’ o delle sue funzioni”, con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, articolo 2, n. 1).

E tali principi sono stati piu’ di recente confermati, in relazione al medesimo quadro normativo, da Cass. n. 34072/2021.

8.2. Con precipuo riferimento, poi, al “tempo per il passaggio di consegne”, questa Corte ha affermato che, in materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attivita’ infermieristica, il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarita’ del servizio sanitario, all’esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest’ultimo la continuita’ terapeutica, e’ riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicche’ va considerato, di per se stesso, meritevole di ricompensa economica, quale espressione della regola deontologica, avente dignita’ giuridica, della continuita’ assistenziale (cosi’ Cass. civ., sez. lav., 22.11.2017, n. 27799).

Ma il medesimo principio puo’ trovare applicazione nel caso di specie, in cui gli attuali controricorrenti erano tutti soci lavoratori adibiti presso una R.S.A. gestita dalla cooperativa ricorrente. I giudici d’appello, infatti, hanno accertato che per essi il passaggio di consegne “costituisca espletamento di mansione lavorativa giacche’ il cambio di consegne nel passaggio del turno e’ chiaramente connesso alle peculiarita’ del servizio espletato dagli odierni appellati, eccezione fatta per la (OMISSIS) – che e’ adibita a mansioni diverse”.

8.3. La decisione gravata, percio’, e’ conforme a tutti i su riportati principi di diritto.

9. Parimenti infondato e’ il quarto ed ultimo motivo di ricorso, in punto di prescrizione.

9.1. Esattamente la Corte territoriale, in conformita’ anche ad una propria giurisprudenza, ha ritenuto, in merito all’incidenza sul regime della prescrizione delle modifiche alla disciplina dei licenziamenti introdotte dalla L. n. 92 del 2012, che in costanza di rapporto di lavoro la prescrizione dei crediti nella specie azionati dai lavoratori non potesse operare.

Questa Corte di legittimita’, infatti, nell’affrontare ex professo la relativa questione, di recente ha affermato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cosi’ come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012, e del D.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non e’ assistito da un regime di stabilita’. Sicche’, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell’articolo 2948 c.c., n. 4, e articolo 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cosi’ Cass. civ., sez. lav., sent. 6.9.2022, n. 26246).

10. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 147 del 2022.

11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, comma 1 bis dell’articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.




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