DDL N. 1038 DEL 8 LUGLIO 2021 XVII LEGISLATURA
ITER Attuale
24 gen 2022 Inviato Commissione Bilancio
DISEGNO DI LEGGE n. 1038 presentato dal Presidente della Regione MUSUMECI su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea Toni Scilla l'8 luglio 2021
Interventi per la valorizzazione e il riordino del lavoro forestale
DISEGNO DI LEGGE n. 1009 presentato dai deputati: Gaetano Galvagno, Vincenzo Figuccia, Lo Giudice, Anthony Emanuele Barbagallo, Fava, Orazio Ragusa, Tamajo, Amata, Cannata
il 21 maggio 2021
Norme per il superamento del precariato del comparto agro-forestale e ambientale, acquisizione di nuove competenze. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e ss.mm.ii
RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE LEGISLATIVA
ATTIVITA' PRODUTTIVE: agricoltura, produzione agroalimentare, industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività estrattive, artigianato, tutela dei consumatori ed utenti, energia
Composta dai deputati:
Ragusa Orazio, presidente e relatore; Foti Angela, vicepresidente, Catanzaro Michele, vicepresidente, Cafeo Giovanni, segretario, Bulla Giovanni, Cannata Rossana, Caputo Mario, Gallo Riccardo, Marano Jose, Savarino Giuseppa, Zafarana Valentina, Zitelli Giuseppe
DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE
Art. 1.
Finalità
1. La Regione riconosce il ruolo dei lavoratori
forestali per la tutela degli ambienti naturali e
forestali, della biodiversità e del paesaggio, per la
mitigazione e il contrasto ai cambiamenti climatici, al
dissesto idrogeologico e alla desertificazione, per la
valorizzazione del patrimonio naturale e degli ambienti
rurali.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma
1, la Regione promuove e realizza l'utilizzo razionale
ed efficace delle risorse umane, mediante interventi che
valorizzino il ruolo dei lavoratori nella tutela
integrata dei territori nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento
regionale dello sviluppo rurale e territoriale provvede
alla ricognizione dei beni immobili del demanio
forestale regionale al fine di attivare, ai sensi del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi con
enti e organismi pubblici e privati diretti al recupero,
anche ai fini turistici, alla manutenzione, alla
gestione, alla pubblica fruizione dei beni immobili del
demanio forestale regionale non necessari alla gestione
delle aree demaniali.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione
promuove l'impiego di fondi e contributi provenienti
dall'Unione europea per incrementare il patrimonio
demaniale forestale.
Art. 2.
Norme speciali
1. Le norme della presente legge costituiscono norme
speciali che regolano il lavoro alle dipendenze
dell'Amministrazione forestale regionale,
compatibilmente con la disponibilità delle risorse
finanziarie.
Art. 3.
Programmazione dei fabbisogni lavorativi
1. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
territoriale redige il Piano dei fabbisogni lavorativi
per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1, comma 1, fatte salve le competenze già attribuite al
Comando del corpo forestale della Regione siciliana. Il
Piano ha durata quinquennale ed è redatto conformemente
alle previsioni del Piano forestale regionale di cui
all'articolo 5 bis della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16. Esso è approvato con decreto dell'Assessore
regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea, su proposta del Dipartimento
regionale dello sviluppo rurale e territoriale. Il Piano
è sottoposto a revisione ed eventuale adeguamento ogni
trenta mesi.
2. Il Piano di cui al comma 1 definisce il contingente
dei lavoratori a tempo determinato di cui all'articolo 6
della presente legge, tenuto conto degli stanziamenti
sui capitoli del bilancio regionale destinati alle
garanzie occupazionali dell'intero bacino dei lavoratori
già inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45
ter della l.r. n. 16/1996 e ss.mm.ii..
3. Il Piano di cui al comma 1, con i relativi
fabbisogni, costituisce lo strumento attraverso cui è
stabilita la dimensione dei contingenti di cui
all'articolo 5, determinata sulla base dello
stanziamento complessivo dell'anno 2021 e in relazione
alle disponibilità dei capitoli del bilancio regionale e
delle misure di finanziamento extraregionale. Tale Piano
è finalizzato al rispetto delle garanzie occupazionali
dell'intero bacino dei lavoratori già inseriti
nell'elenco speciale di cui all'art. 45 ter della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 e ss.mm.ii..
4. L'articolo 81 della l.r. n. 16/1996, è sostituito
dal seguente:
Art. 81.
Capitolo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a
tempo indeterminato
1. Nell'ambito degli impegni finanziari relativi alle
attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi
nonché per l'attività e gli interventi di cui agli
articoli 30 e 30-bis della legge regionale 16 aprile
1996, n. 16 e ss.mm.ii., sono istituiti nuovi capitoli
di spesa per l'impiego continuativo dei lavoratori a
tempo indeterminato in servizio presso il Comando del
corpo forestale della Regione siciliana e presso il
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
territoriale.
2. I capitoli di spesa di nuova istituzione, aventi
rispettivamente le seguenti denominazioni: Emolumenti
Lavoratori a Tempo Indeterminato in servizio presso il
Comando del corpo forestale della Regione siciliana ed
Emolumenti Lavoratori a Tempo Indeterminato in servizio
presso il Dipartimento dello sviluppo rurale e
territoriale della Regione Siciliana , sono finanziati
utilizzando parte dello stanziamento di competenza e di
cassa rispettivamente del capitolo di spesa n. 150514 e
del capitolo di spesa n. 156604. .
Art. 4.
Attività stagionali
1. In conformità a quanto previsto dalla l.r. n.
16/1996 e ss.mm.ii. e a quanto stabilito dalle
prescrizioni di massima e di polizia forestale, le
attività di competenza dell'Amministrazione forestale
regionale sono considerate attività stagionali, fatte
salve le attività istituzionali di carattere
continuativo.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma
1, i lavoratori forestali di cui al successivo articolo
5 sono avviati al lavoro mediante stipula di contratti
di lavoro stagionale a tempo determinato, nel rispetto
della legislazione vigente e secondo le previsioni del
rispettivo contratto collettivo di lavoro.
3. Per le finalità del presente articolo, il
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
territoriale stipula apposita intesa con le
organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori
forestali.
Art. 5.
Formazione degli elenchi
1. Ferma restando l'articolazione nei distretti
forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a),
della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, sono
istituiti presso gli uffici competenti del Dipartimento
regionale del lavoro due elenchi dei lavoratori già
inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter
della l.r. n. 16/1996 e ss.mm.ii., articolati, su base
provinciale e distrettuale, nel seguente modo:
a) elenco dei lavoratori per Attività di
manutenzione ;
b) elenco dei lavoratori per Attività di antincendio
boschivo .
2. Negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma
1 sono iscritti, a domanda, i lavoratori inseriti nella
graduatoria unica di cui all'articolo 12 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5, tenuto conto delle
cancellazioni dagli elenchi effettuate alla data di
pubblicazione della presente legge.
3. Nella domanda di iscrizione nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 1, sono indicate le qualifiche
possedute che il richiedente intende utilizzare.
4. Nell'elenco di cui alla lettera b) del comma 1 sono
iscritti, a domanda, i lavoratori inseriti nella
graduatoria unica di cui all'articolo 12 della l.r. n.
5/2014 che siano stati impiegati nelle attività di
antincendio boschivo (AIB).
5. I lavoratori in possesso dei requisiti sono
inseriti negli elenchi di cui al comma 1 secondo
l'ordine della fascia di garanzia occupazionale di
appartenenza, con l'indicazione di priorità, secondo il
Piano dei fabbisogni lavorativi di cui all'articolo 3.
6. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 è
requisito obbligatorio per l'avviamento al lavoro.
7. I lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1
lettera b) ( Attività di antincendio boschivo ),
successivamente all'avviamento al lavoro da parte del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
territoriale, prestano la loro attività alle dipendenze
del Comando del corpo forestale della Regione siciliana.
A tal fine i suddetti Dipartimento e Comando stipulano
apposita convenzione.
8. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, non è consentito l'ulteriore avviamento di
lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 45 ter della l.r. n. 16/1996 e ss. mm. ii..
Art. 6.
Organizzazione e formazione dei contingenti
1. Per esigenze dovute al perseguimento di finalità
istituzionali mediante l'esecuzione di lavori in
amministrazione diretta, il Dipartimento regionale dello
sviluppo rurale territoriale si avvale, in ciascun
distretto, dei seguenti contingenti di lavoratori:
a) contingente di lavoratori a tempo indeterminato
(LTI);
b) contingente di lavoratori stagionali a tempo
determinato (LTD) con livello occupazionale di
centottanta giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) contingente di lavoratori stagionali a tempo
determinato (LTD) con livello occupazionale di
centoventi giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Al contingente di lavoratori a tempo indeterminato
(LTI), che costituisce contingente ad esaurimento, sono
iscritti i lavoratori a tempo indeterminato inseriti
nella graduatoria unica, di cui all'articolo 12 della l.
r. n. 5/2014, alla data di entrata in vigore della
presente legge. I lavoratori a tempo indeterminato che
alla data di entrata in vigore della presente legge
abbiano svolto servizio negli ispettorati ripartimentali
delle Foreste e nel Servizio antincendio boschivo,
permangono alle dirette dipendenze del Comando del corpo
forestale della Regione siciliana che ne cura il
trattamento giuridico ed economico.
3. Al contingente con livello occupazionale di
centottanta giornate lavorative sono iscritti i
lavoratori a tempo determinato con garanzia di fascia
occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative,
inseriti nella graduatoria unica di cui all'articolo 12
della l.r. n. 5/2014 alla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Al contingente con livello occupazionale di
centoventi giornate lavorative sono iscritti i
lavoratori a tempo determinato con garanzia di fascia
occupazionale di centouno giornate lavorative, inseriti
nella graduatoria unica di cui all'articolo 12 della
l.r. n. 5/2014 alla data di entrata in vigore della
presente legge. I lavoratori di cui all'articolo 44
della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, inseriti
nella graduatoria unica di cui all'articolo 12 della
l.r. n. 5/2014 alla data di entrata in vigore della
presente legge, in fase di prima applicazione sono
iscritti al contingente con livello occupazionale di
centouno giornate lavorative successivamente alle
rispettive graduatorie distrettuali. Gli stessi
lavoratori, a regime, transitano al contingente con
livello occupazionale di centoventi giornate lavorative.
5. Il Dipartimento regionale del lavoro provvede
annualmente all'elaborazione dei contingenti dei
lavoratori a tempo determinato in base ai fabbisogni
rilevati dal Piano di cui all'articolo 3.
6. Il meccanismo di sostituzione per la copertura dei
posti resisi disponibili, di cui all'articolo 52 della
l. r. n. 16/1996 e ss. mm. ii., è sospeso fino alla
definitiva formazione dei contingenti di cui ai commi 3
e 4. Al termine di tale operazione il meccanismo è
riattivato esclusivamente per lo scorrimento del
contingente di lavoratori a tempo determinato di
centottanta giornate lavorative annue nel contingente di
lavoratori a tempo indeterminato; tale riattivazione del
meccanismo di sostituzione avviene nei limiti delle
disponibilità economiche e della capienza di tale ultimo
contingente valutata al termine della formazione dei
contingenti.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, di concerto con l'Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa
delibera della Giunta regionale, sono adottate le
disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 7.
Attività complementari dei lavoratori forestali
1. Oltre alle attività svolte alle dipendenze
dell'Amministrazione forestale regionale, i lavoratori
inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 45 ter
della l.r. n. 16/1996 e ss.mm.ii., compatibilmente con
le qualifiche possedute, possono essere impiegati nelle
seguenti attività:
a) interventi di Protezione civile secondo gli
indirizzi operativi impartiti dal Dipartimento regionale
della Protezione civile;
b) attività di contrasto del randagismo.
2. L'impiego dei lavoratori nelle attività di cui al
comma 1 non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del
bilancio della Regione.
Art. 8.
Indennità di funzione lavoratori forestali
1. Al personale di ruolo dell'Amministrazione
regionale inquadrato in categoria D Funzionario
direttivo , in possesso del titolo di studio richiesto,
che per specifiche esigenze dell'Amministrazione svolge
le attività previste dall'articolo 33 e dall'articolo 47
del D.P.R.S. 20 aprile 2007, n. 154 e che per almeno 24
mesi continuativi ha maturato esperienza nel settore
forestale presso il Servizio per il territorio del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
territoriale, è riconosciuto il trattamento economico
equiparato a quello di cui all'articolo 1, commi 6 e 7,
della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4,
nell'esercizio di funzioni.
Art. 9.
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 64 della l.r. n.
16/1996 e ss.mm.ii., è inserito il seguente comma:
3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 113 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modifiche ed integrazioni, recepite nel territorio della
Regione siciliana con legge regionale 17 maggio 2016, n.
8, si applicano anche ai lavori disciplinati dalla
presente legge, condotti in economia per amministrazione
diretta, con le medesime misure, decorrenze e
ripartizioni economiche previste dal regolamento
adottato con decreto del Presidente della Regione
siciliana del 30 maggio 2018, n. 14 e per importi dei
lavori superiori ad euro 15.000,00.
Art. 10.
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14
1. Il comma 12 dell'articolo 44 della l.r. n. 14/2006
è sostituito dal seguente:
12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al
contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del
lavoratore o per specifiche esigenze
dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al
comma 2, nell'ambito provinciale. .
2. All'articolo 44 della l.r. n. 14/2006 sono aggiunti
i seguenti commi:
12 bis. Il provvedimento di mobilità inter-
distrettuale definitivo compete ai centri per l'impiego
provinciali ed è emanato per le seguenti ragioni:
a) possesso dei requisiti della legge n. 104/1992;
b) esigenze di ricongiungimenti familiari;
c) provvedimenti giudiziari;
d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;
e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione
forestale regionale.
12 ter. E'ammesso il ricorso alla mobilità
interprovinciale definitiva mediante provvedimento dei
centri per l'impiego competenti per territorio emanato
per le seguenti ragioni:
a) possesso dei requisiti della legge 104/1992;
b) ricongiungimenti familiari;
c) provvedimenti giudiziari;
d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;
e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione
forestale regionale. .
3. Dopo l'articolo 44 della l.r. n. 14/2006 è aggiunto
il seguente articolo:
Art. 44 bis
Disposizioni speciali per l'occupazione forestale nelle
isole minori
1. Nei casi di riduzione del personale dell'elenco
speciale di cui all'articolo 45 ter della l.r. n.
16/1996 e ss. mm. ii., ivi compresi i lavoratori del
servizio antincendio, anche a seguito di provvedimenti
di mobilità inter-distrettuale, nei distretti forestali
comprendenti le isole minori è ammesso l'inserimento in
graduatoria di nuovi operatori fino al completamento del
contingente distrettuale.
2. Le carenze di personale di cui al comma 1 sono
colmate attingendo dalle graduatorie dei lavoratori
inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter
della l.r. n. 16/1996 e ss.mm.ii.. .
4. Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. n. 14/2006 è
sostituito dal seguente:
4. L'Osservatorio fissa i criteri generali sia per la
distribuzione territoriale degli incrementi delle
dotazioni dei contingenti distrettuali di cui alla
presente legge, sia per l'uniforme applicazione delle
norme legislative e contrattuali nel territorio
regionale. .
Art. 11.
Disciplina dell'avvicendamento (cd. turnover) dei
lavoratori forestali della Regione
1. Ultimata la costituzione del contingente di cui
all'articolo 6, comma 1, lett. b), il Dipartimento
regionale dello sviluppo rurale è autorizzato
annualmente all'avviamento al lavoro di nuove unità
lavorative, nella misura del 30 per cento del numero
complessivo di lavoratori forestali posti in quiescenza
nell'anno precedente e fino alla definitiva fuoriuscita
dal bacino dei suddetti lavoratori, attingendo agli
elenchi di disponibilità dei Centri per l'impiego.
2. I lavoratori di cui al comma 1 sono iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della
l.r. n. 16/1996 e ss.mm.ii. e inseriti nel contingente
di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b) della presente
legge.
3. Dall'applicazione del presente articolo non
derivano nuovi ulteriori oneri a carico del bilancio
della Regione.
Art. 12.
Pubblicazione della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16, coordinata con le successive modifiche e
integrazioni
1. Il Governo regionale è autorizzato a pubblicare
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il
testo coordinato della legge regionale 6 aprile 1996, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni apportate
anche dalla presente legge.
Art. 13.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.