13 aprile 2025

PROCEDURA D'INFRAZIONE UE 2014/4231 - NON CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 1999/70 SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO. PERSONALE FORESTALE. TRASMISSIONE NOTA DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI, 2 APRILE 2025. SECONDO LA GIURSPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, I CONTRATTI DI LAVORO DE QUIBUS NON POSSONO ESSERE QUALIFICATI COME "SUCCESSIVI" POICHÉ "UN LASSO DI TEMPO PARI A 60 GIORNI PUÒ GENERALMENTE ESSERE CONSIDERATO SUFFICIENTE A INTERROMPERE QUALSIASI RAPPORTO DI LAVORO ESISTENTE E TALE DA FAR SÌ CHE OGNI CONTRATTO SOTTOSCRITTO POSTERIORMENTE NON SIA CONSIDERATO SUCCESSIVO". PERTANTO, PER QUANTO RIGUARDA I LAVORATORI FORESTALI STAGIONALI NON È STATO ACCERTATO, SECONDO LA COMMISSIONE, UN ABUSO NELL'UTILIZZO DI UNA SUCCESSIONE DI CONTRATTI O RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Ufficio legislativo e legale
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Palazzo Florio


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Saranno invece i vari studi legali a far valere i diritti dei propri assistiti.

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Ieri abbiamo ricevuto una nota del 02 Aprile 2025, che l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, ha inviato a:

- All'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
 
- All' Assessorato del territorio e dell'ambiente
 
- AL Comando del corpo forestale della Regione Siciliana

- All' Ufficio di Gabinetto del Sig. Presidente della Regione Siciliana


In sintesi
Si trasmette, per opportuna conoscenza, con cui il Dipartimento per gli Affari Europei - Servizio Procedure di Infrazione - ha comunicato che la Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (EMPL) della Commissione europea, ha informato di aver concluso l'analisi delle risposte fornite al parere motivato. La Commissione, per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratti a termine nelle aziende agricole e forestali della Regione Siciliana, ha rilevato che tali contratti, se stipulati solo per un numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, infatti, i contratti di lavoro de quibus non possono essere qualificati come "successivi" poiché "un lasso di tempo pari a 60 giorni può generalmente essere considerato sufficiente a interrompere qualsiasi rapporto di lavoro esistente e tale da far sì che ogni contratto sottoscritto posteriormente non sia considerato successivo". Pertanto, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali non è stato accertato, secondo la Commissione, "un abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato."

Questa nota era stata già diffusa nell'ultimo aggiornamento del 04 Marzo 2025
nel sito della "commission.europa.eu". Che potete leggere integralmente in questo link:




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