Le istanze con le quali e stato chiesto il servizio militare e/o maternità ai fìni dell'attribuzione del punteggio per la graduatoria forestale 2021, si segnala che l'art. 49 della L. R. 16/96 e ss. mm. ii;, contempla ai fini del relativo computo, "il lavoro prestato alle dipendenze dell'amministrazione forestale", escludendo ulteriore punteggi per servizio militare e/o maternità o altro servizio reso al di fuori del rapporto di lavoro
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Art. 49 della L.R.16/96
Graduatoria unica distrettuale
1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale.
2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici. 3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1.
5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione.
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