31 dicembre 2020

GRADUATORIE FORESTALI. IL SERVIZIO MILITARE NON PREGIUDICA LA POSIZIONE DI LAVORO. NELL'ENNESE CI SONO STATI GIÀ I PRIMI PRONUNCIAMENTI A FAVORE DEGLI OPERAI. MA CE NE SONO ANCHE NELLE ALTRE PROVINCE IN ATTESA DI GIUDIZIO. NON RIGUARDA TUTTI, INFORMARSI BENE. VALE ANCHE PER LA MATERNITÀ


Già dai prossimi aggiornamenti ci potrebbero essere delle novità a favore dei ricorrenti


Art. 20. della Legge 958/1986
(Riconoscimento del servizio militare)
1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

La tutela della posizione di lavoro del cittadino chiamato a prestare il servizio militare obbligatorio è sancita dall'Art. 52 della Costituzione, garantisce la conservazione del posto di lavoro nonchè l'anzianità e la situazione di carriera effettivamente ricoperta al momento dell'inizio del servizio di leva che pertanto deve essere computato ai fini di emolumenti quali indennità di anzianità e gli scatti periodici di anzianità.

Art. 52 della Costituzione
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

A sua volta la Corte di Cassazione ha chiarito che a norma dell'Art. 52 Cost. cui l'adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino. La durata del servizio militare obbligatorio deve essere considerata utile non solo ai fini della corresponsione degli scatti di anzianità, ma anche ai fini dell'indennità di anzianità (Cassazione civile, sez. lav., 1 settembre 1997 n. 8279)


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