26 ottobre 2024

COLLEGATO LAVORO. NEL FRATTEMPO SI SPERA IN UN MIRACOLO AL SENATO. ECCO COSA BOLLE IN PENTOLA. MA CHI LO DOVEVA DIRE CHE IL NOSTRO CONTRATTO DI LAVORO FIRMATO NEL 2021 RISCHIA L'EFFETTO BOOMERANG E CIOÈ CHE SI STA RITORCENDO CONTRO I LAVORATORI FORESTALI? COLPITI DAL FUOCO AMICO!




di Michele Mogavero
Con la firma di Cgil, Cisl, Uil & Company al Contratto Collettivo 2021-2024, hanno deciso PURTROPPO di cambiare la tipologia di lavoro, da lavoratore a termine a lavoratore stagionale (bella minchiata). Per fare una cosa del genere bisognava essere scienziati. Con quella firma si ostacolavano le norme europee rilevate dalla Commissione Europea per l’uso continuato dei contratti a termine. 
Ebbene, oggi gli scienziati del Governo Meloni, con in primis la Lega di Salvini, escono dal cilindro proprio le attività stagionali individuabili in base a contratti collettivi di lavoro.
I Sindacati firmatari si dovrebbero dimettere senza battere ciglio. Per la prima volta assoluta un Contratto di lavoro rischia l'effetto boomerang e cioè che si può ritorcere contro i lavoratori.

Ma perchè hanno voluto cambiare la tipologia del lavoro?
Semplice, sono allergici alla stabilizzazione dei lavoratori forestali! Oggi come oggi possiamo constatare che non la vogliono e quindi dovevano cambiare le carte in tavola dall'egregio lavoro fatto dalla Commisione Europea, che molto probabilmente non accetterà mai un provvedimento al ribasso. Noi ci speriamo!


Ed ecco l'art. 46 bis con l'allegato N. del CCNL




Ma il destino beffardo ha voluto che il governo Meloni (tutti compresi e nessuno escluso) ha seriamente intenzione di far valere proprio quella norma con un emendamento ad hoc da parte degli scienziati della Lega. Quindi, Sindacati e Governo si sono coalizzati contro i lavoratori forestali. 
Mi dispiace, ma è questa la lettura del Blog.
Se non ci fosse stata quella norma contrattuale, oggi i lavoratori forestali sarebbero più tranquilli

Tutto quì?
Assolutamente No!
 
L'emendamento studiato a tavolino ha anche effetto retroattivo. Quindi i forestali da dove ti giri ti giri sono sempre "fottuti". Vergogna!
Però noi andiamo avanti lo stesso, abbiamo ancora fiducia nelle istituzioni, un pò meno in quelle politiche e sindacali, da quest'ultimi siamo stati colpiti alle spalle, non ce lo aspettavamo proprio.

Ma perchè questa gran minchiata che oggi rischia di far sprofondare ancor di più i lavoratori forestali?





Nel frattempo si spera in un miracolo al Senato. Ecco cosa bolle in pentola


Articolo 11 (Norma di interpretazione autentica in materia di contratti a termine e di attività stagionali)

L’articolo 11 – inserito dalla Camera dei deputati – reca una norma qualificata come di interpretazione autentica – avente quindi effetto retroattivo –, relativa alla disciplina sulla esclusione delle attività stagionali dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore. L’intervento in esame concerne le fattispecie di attività stagionale individuabili in base a contratti collettivi di lavoro.
La norma di interpretazione autentica di cui al presente articolo concerne la disposizione di cui all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Il suddetto secondo periodo, in combinato disposto con il successivo terzo periodo, esclude le attività stagionali dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore. In tale esclusione rientrano le attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – ovvero, fino all’eventuale adozione di tale decreto, quelle individuate dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 – nonché le altre ipotesi, individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (51). In virtù dell’esclusione in oggetto, non trovano applicazione i termini dilatori posti dal medesimo articolo 21, comma 2; in base a tali termini, qualora un lavoratore dipendente a termine sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero entro venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
In base alla norma di interpretazione autentica di cui al presente articolo 11, il suddetto riferimento alle ipotesi individuate dai contratti collettivi ricomprende tutti i casi in cui i contratti (rientranti nelle tipologie summenzionate) contemplino fattispecie di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno oppure per esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati di destinazione. L’intervento normativo in esame, essendo di interpretazione autentica, ha natura retroattiva e si applica, come specificato dal presente articolo 11, anche in relazione ai contratti collettivi sottoscritti prima dell’entrata in vigore della presente legge (qualora essi siano ancora in applicazione). L’intervento legislativo in esame appare dunque conferire a testi contrattuali già adottati una portata non sempre prevista esplicitamente dai
(51 Cfr. l’articolo 51 del citato D.Lgs. n. 81 del 2015).
medesimi. Si consideri l’opportunità di valutare se tale intervento sia propriamente di natura interpretativa (e quindi pacificamente retroattiva), considerata anche la giurisprudenza della Corte costituzionale sui limiti dell’ambito delle norme di interpretazione autentica (52); si ricorda che tale giurisprudenza distingue tra le norme propriamente di interpretazione autentica e gli interventi normativi che, pur se letteralmente qualificati come di interpretazione autentica, conferiscono (sempre retroattivamente) un nuovo significato normativo a disposizioni precedenti – significato non ricavabile dalla formulazione precedente –; per questi ultimi interventi, secondo la giurisprudenza della Corte, nell’eventuale scrutinio di legittimità costituzionale dell’effetto retroattivo, occorre valutare se sussistano elementi sintomatici dell’uso distorto della funzione legislativa (secondo la Corte, anche l’eventuale circostanza che la norma, qualificata come di interpretazione autentica, impatti su giudizi pendenti può essere ritenuta, nell’ambito delle specifiche considerazioni del caso, un elemento sintomatico).
(52 Cfr., tra le altre, la sentenza n. 4 del 6 dicembre 2023-11 gennaio 2024 e la sentenza n. 77 del 7 marzo-6 maggio 2024).




1 commento:

  1. Buonasera caro Michele e colleghi forestali della Sicilia.Anche io sono in questo ricorso sin dalle anno 2015 quando abbiamo intrapreso con l Av.to Fasano l azione collettiva presso il Parlamento Europeo e alla Cedu.Detto ciò volevo incoraggiare tutti a stare tranquilli.Poiché il CCNL ha effetto dal 2021-2024, Poi Il DL del Governo Meloni ammesso o no che venga approvato anche in Senato ha effetto dal 2024.Quindi facendo un po' i conti fino al 2021,la Regione Sicilia è obbligata in solido al risarcircimento e non c'è Tribunale che possa smontare questo poiché il danno è stato fatto.Ultima cosa che voglio dire per me il rapporto a tempo indeterminato che se l ho tengano pure.Ci dovevano pensare quando avevo 30 anni.

    RispondiElimina

Ogni commento anonimo sarà cestinato, verranno pubblicati tutti tranne quelli offensivi e/o volgari, si ricorda che commentare significa anche assumersi la responsabilità di ciò che si dice. Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Quelli con profilo Anonimo DEVONO essere firmati alla fine del commento altrimenti saranno cancellati. Il titolare del blog declina ogni responsabilità per i commenti rilasciati da terzi. Le immagini pubblicate sono quasi tutte tratte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro rimozione.