15 settembre 2024

IL 17/09/24 ALL'ARS SI DISCUTE ANCHE IL DDL 738. SI INTERVIENE IN MATERIA FORESTALE, IN PARTICOLARE, ELIMINANDO LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE GLI OPERAI FORESTALI “ANCHE PER GARANTIRE IL TURNOVER PRESSO IL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA”. TUTTI MUTI! NEL FRATTEMPO I LAVORATORI FORESTALI SONO SEMPRE PIÙ DISCRIMINATI NONOSTANTE UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE




di Michele Mogavero
Come si evince dalle modifiche.
L’articolo interviene su un aspetto specifico della norma che ha introdotto misure c.d. antincendio (di cui all’articolo 15, comma 6, della legge regionale n.1/2024), in particolare eliminando il riferimento alla possibilità di utilizzare gli operai forestali “anche per garantire il turnover presso il Corpo forestale della Regione siciliana”. 

La modifica intende superare i rilievi mossi dal Ministero della pubblica amministrazione sulla formulazione – ritenuta “non meglio circostanziata” – ai sensi della quale gli operai forestali possono essere impiegati anche per garantire il turnover presso il Corpo forestale. Secondo il richiamato Ministero tale previsione “parrebbe configurare un surrettizio inquadramento dei suddetti lavoratori nei ruoli del Corpo forestale”, così determinando una violazione del principio del concorso, ex articolo 97, quarto comma, della Costituzione.

Dossier sui disegni di legge DDL N. 738 Modifiche ed integrazioni di norme Documento n. 3 - 2024. Fonte: www.ars.sicilia.it


In primis era stato il Consiglio dei Ministri, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Contesu proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, che aveva deciso di impugnare la legge della Regione Siciliana recante “Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana“.

Adesso il governo Schifani corre ai ripari. Il disegno di legge di iniziativa governativa in esame conta quattro articoli da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea rispetto ad una serie di impegni assunti con il governo nazionale in sede di esame dei contenuti della legge di stabilità regionale n. 2 del 2024 (articolo 1) e del relativo collegato di cui alla legge regionale n. 3 del 2024.


DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.
Modifiche ed integrazioni di norme

1. Il comma 6 dell'art.15 della legge 16 gennaio 2024, n.1 è così interamente sostituito:

6. I lavoratori di cui al comma 5, previa acquisizione della qualificazione e della idoneità, sono impiegati anche presso il Corpo forestale della Regione siciliana per le attività antincendio.



Tutti muti! I lavoratori di cui al comma 5, previa acquisizione della qualificazione e della idoneità, dovevano essere impiegati anche per garantire il turnover presso il Corpo forestale della Regione siciliana per le attività antincendio.






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