29 giugno 2023

A PROPOSITO DI UN EMENDAMENTO E DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI



DOSSIER ARRETRATI CONTRATTUALI FORESTALI

Ricevo e pubblico
da Michelangelo Ingrassia 
Chi o cosa abbia spinto un giovane deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana a presentare un emendamento riguardante una questione vecchia di diciannove anni e già archiviata, come quella degli arretrati a suo tempo legalmente percepiti da tutte le lavoratrici e da tutti i lavoratori forestali, non è dato sapere. La necessità del governo regionale - del quale il deputato in causa è sostenitore - di fare cassa? Probabile. La necessità di taluni dirigenti e funzionari della burocrazia regionale -  magari amici intimi del giovane deputato - di produrre un “obiettivo” per conseguire accessori stipendiali? Forse.
In tutta questa vicenda, comunque, ciò che conta non è la motivazione del deputato famoso ma le conseguenze del suo emendamento famigerato: ossia che la Regione Siciliana ancora una volta mette le sue manine dentro le tasche dei lavoratori e delle lavoratrici per riprendersi, con la destra, ciò che aveva dato a suo tempo con la sinistra.
Proprio sulle conseguenze occorre dunque ragionare e per farlo bene è necessario ricostruire l’intera storia, naturalmente sulla base della documentazione ormai archiviata ma ancora disponibile e che  sicuramente il giovane deputato di Fratelli d’Italia non avrà neppure compulsato o che forse avrà consultato frettolosamente. A proposito di fretta: questo articolo è necessariamente lungo (e chi lo scrive se ne scusa) ma va letto fino in fondo e senza avere fretta perché riguarda i diritti contrattuali e soprattutto il salario degli operai forestali che è il sostentamento materiale di migliaia di famiglie siciliane e in alcuni casi anche l’economia di interi paesi della Sicilia che ancora oggi si reggono economicamente e finanziariamente proprio sul lavoro in forestale.

La Regione Siciliana e il CCNL dei lavoratori forestali

La vicenda riguarda il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale che, ai sensi del vigente art. 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e sue modifiche e integrazioni così come introdotte dalla successiva legge regionale n. 14/2006, regola la gestione giuridica ed economica di tutti i lavoratori forestali a tempo determinato e indeterminato, della Manutenzione e dell’Antincendio, in servizio nella Regione Siciliana.
Per effetto del vigente art. 49 della legge regionale n. 14/2006, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di che trattasi deve essere recepito dalla Regione Siciliana mediante due diversi atti da compiersi in due diversi momenti e da due differenti soggetti istituzionali.
Il primo atto riguarda il recepimento della parte normativa del CCNL e deve essere emanato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
Il secondo atto riguarda il recepimento della parte economica del CCNL e deve essere emanato dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui è stato emanato l’atto dell’Assessorato dell’Agricoltura.
Riassumendo: entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL, l’Assessore dell’Agricoltura deve deliberare il recepimento della parte normativa del Contratto; entro i sessanta giorni successivi a questa delibera, la Giunta Regionale deve deliberare il recepimento della parte economica del Contratto.

Prima questione: il CCNL 2006-2009 dei lavoratori forestali è stato recepito?

La domanda non è posta a caso perché tutta la questione ruota innanzitutto attorno alla risposta che è nel tempo è stata data a questa domanda e alle considerazioni e interpretazioni che si sono succedute negli anni. Domande, risposte, considerazioni e interpretazioni elaborate soprattutto da taluni dirigenti, funzionari e direttori generali del Comando Corpo Forestale.
Vi è stato, infatti, chi ha sostenuto che il CCNL 2006-2009 non sia stato correttamente o interamente recepito dalla Regione Siciliana, chi ha confuso le previsioni economiche del CCNL con quelle del CIRL (Contratto Integrativo Regionale di Lavoro), chi ha equivocato sulle parole “riconoscimento” e “rivendicazione”, chi ha scambiato i protocolli d’intesa con i contratti integrativi. Nel Diritto, però, contano: il fatto giuridico, l’iter legislativo e il linguaggio giurisprudenziale; ogni altra considerazione e interpretazione equivale ad opinione e le opinioni non hanno potestà normativa.
Dunque, in termini di Diritto, il CCNL 2006-2009 è stato o no recepito dalla Regione? La risposta è affermativa! Il CCNL 2006-2009 è stato recepito e lo è stato con l’applicazione di tutte le norme previste e richieste dalla fattispecie giuridica, sulla base del corretto iter legislativo e nel rispetto formale e sostanziale della Giurisprudenza come attesta anche il linguaggio giuridico adottato.
Andando al punto. Il CCNL 2006-2009 fu siglato in Roma il 2 agosto 2006. Con Nota Prot. 63141 del 13 luglio 2007 l’Assessorato dell’Agricoltura inviava alla Segreteria della Giunta Regionale lo schema di decreto con cui l’Assessore pro tempore decretava il recepimento della parte normativa chiedendone l’inserimento all’ordine del giorno della Giunta.
Il 19 luglio 2007, con deliberazione n. 287, la Giunta Regionale prendeva atto dello schema di decreto trasmesso dall’Assessorato dell’Agricoltura. A questo punto la parte normativa del CCNL era giuridicamente recepita nella forma e nella sostanza.
Il 9 agosto 2008, con deliberazione n. 195, la Giunta Regionale decretava  il recepimento della parte economica del CCNL a decorrere dall’1 settembre 2008. A questo punto anche la parte economica del CCNL era giuridicamente recepita nella forma e nella sostanza.
Ora bisogna prestare attenzione alle date. Il recepimento della parte economica da parte della Regione avveniva con decorrenza 1 settembre 2008 ossia quasi due anni dopo la sigla del CCNL avvenuta a Roma il 2 agosto 2006. Questa distanza di tempo comportava dal punto di vista economico una conseguenza: si erano accumulati due anni di differenza a favore dei lavoratori tra  gli aumenti salariali previsti dal CCNL 2006-2009 e il salario nel frattempo percepito dai lavoratori con le vecchie tabelle. Questa differenza determinò la somma degli arretrati contrattuali spettanti ai lavoratori per pareggiare la differenza tra il nuovo salario aumentato e il vecchio salario. Entrano in scena, così, i famosi arretrati contrattuali di cui parla oggi (dopo quattordici anni) l’emendamento presentato dal giovane deputato.

Seconda questione: la Regione ha riconosciuto l’aumento e gli arretrati del CCNL 2006-2009?

Qui sta la vera contesa tra chi, nella Regione Siciliana, ha voluto e vuole mettere le proprie mani nelle tasche dei lavoratori e delle lavoratrici e tutti gli operai che le loro tasche vogliono proteggere.
La domanda, anche qui, richiede una risposta in termini di Diritto. Va detto subito che la risposta è anche qui affermativa!
La Giunta Regionale, infatti, ha riconosciuto sia l’aumento delle tabelle salariali del CCNL sia gli arretrati contrattuali spettanti e dovuti a causa del ritardo con cui la Regione ha recepito la parte economica del CCNL. Il riconoscimento è giuridicamente espresso formalmente e sostanzialmente proprio nella Deliberazione n. 195 del 9 agosto 2008, laddove è deliberato:

“il recepimento della parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria a decorrere dall’1 settembre 2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro sia le rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali sia agli altri istituti che comportano oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale”.

La Giunta di Governo, insomma, recependo la parte economica del CCNL ha riconosciuto le nuove tabelle salariali e i conseguenti aumenti dei minimi retributivi previsti dal CCNL; e prendendo atto del ritardato recepimento del CCNL ha riconosciuto anche gli arretrati contrattuali rinviandone le rivendicazioni in sede di rinnovo del Contratto Integrativo Reagionale di Lavoro (CIRL).
Qui bisogna fare attenzione, perché sarà proprio la parola “rivendicazione” a essere utilizzata come arma da chi volutamente intendeva e intende negare ai lavoratori gli arretrati contrattuali del CCNL 2006-2009.
Riassumendo, dunque, la Regione ha riconosciuto gli arretrati contrattuali e ne ha rinviato la rivendicazione in un secondo momento: quello del rinnovo del CIRL.

Primo equivoco: il significato giuridico del termine “rivendicazione”

Che cosa significa, nel linguaggio giuridico, la parola “Rivendicazione”? Certamente non ha il significato che in buona o mala fede gli è stato attribuito da taluni burocrati regionali e dal giovane Deputato che ha firmato il recente emendamento (ammesso che egli abbia davvero letto tutte le carte così come dovrebbe fare una personalità politica).
Dal punto di vista giuridico, la parola “rivendicazione” non significa promuovere una azione intesa a ottenere qualcosa che è stato negato. Nel latino giuridico la parola “rivendicazione” è correlata al concetto di rei vindicatio; parafrasandolo dalla fattispecie della proprietà, per cui era prevista nel diritto romano, la rivendicazione presuppone le azioni e le modalità affinché un soggetto possa riottenere il possesso di un bene o di un diritto che già gli appartengono.
In questo senso, quando nella delibera della Giunta Regionale il Governo della Regione delibera di rinviare ad altro momento la rivendicazione degli arretrati contrattuali, intende affermare che gli arretrati contrattuali già riconosciuti dalla Regione, saranno materialmente dati successivamente,  secondo azioni e modalità da concordare posteriormente.
In sostanza, la rivendicazione in sede di CIRL degli arretrati contrattuali non significa che detti arretrati contrattuali non siano riconosciuti; al contrario: sono riconosciuti ma saranno pagati posteriormente e con modalità e azioni che saranno stabilite anch’esse posteriormente.
Taluni burocrati della Regione Siciliana hanno interpretato la parola “rivendicazione” come azione per ottenere una cosa negata e dunque non riconosciuta ma questa è una libera interpretazione che contrasta con il linguaggio giuridico degli atti legislativi, politici, contrattuali e del Diritto.
Che questa interpretazione sia libera e anche errata è dimostrato dal preambolo della Deliberazione della Giunta Regionale n. 195/2008 che non per caso afferma che il Governo Regionale reputa:

“Considerata l’opportunità che il recepimento della parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agrari decorra dall’1 settembre 2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro le rivendicazioni relative sia agli arretrati contrattuali sia agli altri istituti che comportano oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale, dando mandato all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze a porre in essere le iniziative per reperire le relative risorse finanziarie”.

Tradotto dal linguaggio giuridico significa che il Governo da mandato all’Assessorato del bilancio e delle finanze di reperire le risorse finanziarie  necessarie per le nuove tabelle salariali e necessarie anche a rendere esecutive le rivendicazioni (ossia il pagamento posteriore di quanto già dovuto in arretrato a causa del tardivo recepimento della parte economica del CCNL) relative agli arretrati contrattuali spettanti.
Non per caso furono istituiti appositi capitoli di spesa per la corresponsione degli arretrati contrattuali per effetto del recepimento della parte economica del CCNL 2006-2009, ossia i capitoli 155318 (per i lavoratori della manutenzione) e 150536 (per i lavoratori dell’antincendio).

Terza questione: perché la corresponsione degli arretrati fu rinviata?

Certamente non perché vi fu resistenza da parte del Governo Regionale o rifiuto del riconoscimento degli arretrati contrattuali. La motivazione è un’altra ed è chiaramente espressa nelle note dell’Assessorato dell’Agricoltura e dell’Azienda Foreste demaniali con prot. n. 7008 del 14/07/2008 Azienda; prot. n. 2647 del 05/08/2008 Assessorato; prot. n. 74713 del 08/08/2008 Assessorato; dai quali si evince la mancanza di risorse finanziarie per coprire la spesa necessaria non solo per gli arretrati contrattuali ma anche per il completamento della campagna antincendio 2008; tutte note da cui si evince pure il continuo confronto con le Organizzazioni Sindacali Confederali di Categoria costantemente informate della mancanza di risorse utili.
Detto semplicemente: poiché la Regione non aveva soldi per il completamento dell’antincendio, proponeva di rinviare a posteriori, in sede di rinnovo CIRL, la definizione delle azioni e modalità necessarie a rivendicare gli arretrati contrattuali ai lavoratori e alle lavoratrici forestali.

Secondo equivoco: il protocollo d’intesa del 14 maggio 2009

Anche qui si è in presenza di un equivoco provocato in buona o mala fede da taluni burocrati della Regione Siciliana con l’intento di rivalersi sui lavoratori per togliergli quanto gli era stato legalmente e giustamente pagato.
Dopo avere preso atto della mancanza di risorse finanziarie comunicato dal Governo Regionale nei mesi di luglio e agosto del 2008, e al fine di consentire il completamento della campagna antincendio 2008, FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL responsabilmente decisero di andare incontro alle esigenze finanziarie del Governo Regionale accettando che il riconoscimento delle nuove tabelle salariali previste dal CCNL 2006-2009 fosse deliberato subito e che la rivendicazione degli arretrati (ossia, ripetiamo, le azioni e le modalità per il riottenimento materiale di quanto dovuto) venisse rinviato in sede di rinnovo del CIRL.
Alla vigilia della campagna antincendio 2009, però, la crisi economica della Regione non era terminata e anzi si era aggravata; contemporaneamente crescevano il disagio e le aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici forestali per il pagamento degli arretrati contrattuali. Cresceva anche il rischio, per la Regione, di andare incontro ad un contenzioso legale sulle somme arretrate che, a detta degli stessi uffici e dell’assessorato dell’Agricoltura, avrebbe visto la Regione Siciliana soccombente con grave danno economico (vedi le note dell’Azienda e dell'assessorato precedentemente citate). Aspettare, dunque, i lunghi tempi del rinnovo del CIRL era pericoloso perché avrebbe portato a tensioni sociali che tutti volevano evitare.
Fu a questo punto che il nuovo Governo Regionale e le Organizzazioni Sindacali decisero di firmare, il 14 maggio 2009, un protocollo d’intesa la cui ragion d’essere era innanzitutto: “la necessità di modificare significativamente le attuali modalità d’intervento e d’impiego delle risorse finanziarie evitando la frammentazione delle fonti finanziarie e giungendo ad un sistema di sinergia economica che allinei la programmazione regionale con le politiche nazionali e comunitarie”.
E’ in tale prospettiva che va inquadrato quanto espresso dalle parti nel protocollo circa gli arretrati, ossia che:

“le parti in considerazione della oggettiva sussistenza di elementi che rendono indifferibile il pagamento degli arretrati contrattuali, stabiliscono che le spettanze maturate saranno erogate a partire dal 1° luglio 2009 per il 25% e con successive altre due erogazioni in quanto al 35% entro il 2010 ed il rimanente 40% entro il 2011. Le OO. SS. Si impegnano a non intraprendere vertenze collettive ed a ricorrere a nessuna azione risarcitoria”.

Detto protocollo, dunque, non è per niente un documento contrattuale, come pure è stato affermato in buona o mala fede, ma è un documento che stabilisce le modalità di erogazione di un diritto contrattuale regolarmente recepito e rivendicato (ripetiamo: nel senso giuridico del termine) dai Sindacati e dal Governo, ossia le modalità di pagamento degli arretrati contrattuali.
In quanto tale, questo protocollo d’intesa, non statuendo un nuovo diritto ma stabilendo le modalità di soddisfacimento di un diritto preesistente e già recepito, non costituisce atto giuridico ma atto politico e in quanto tale non andava assolutamente consacrato da una delibera della Giunta Regionale in quanto era già crismato dalla concordia tra le parti convenute.
Tanto è vero che gli appositi capitoli di bilancio istituiti per pagare gli arretrati ai lavoratori della manutenzione e dell’antincendio richiamano l’attuazione di tale Protocollo nel senso che richiamano l’attuazione delle modalità di erogazione stabilite: ossia più tranche in tempi diversi.
Il Protocollo d’intesa, insomma, stabilisce le modalità di erogazione degli arretrati anticipando i tempi rispetto al rinnovo del CIRL. Il quale CIRL non ha nulla a che fare con la questione arretrati. Tanto è vero che il protocollo d’intesa stabilì che le parti avrebbero ripreso il confronto sul CIRL a partire dal 15 giugno 2009 e completate entro il 31 luglio 2009.
Sostenere che gli arretrati non spettano ai lavoratori in quanto il protocollo d’intesa non fu deliberato dalla Giunta Regionale è una solenne fesseria, che non sta né in cielo né in terra ma solo nelle menti in buona o mala fede che non hanno letto le carte o fingono di averle lette.

L’inghippo

Dove nasce, a questo punto, l’inghippo? Nasce da una serie di sentenze frutto di ricorsi legali fatti da singoli lavoratori che contestavano tempi e modalità di erogazione degli arretrati contrattuali.
Taluni burocrati della Regione Siciliana hanno liberamente interpretato il protocollo d’intesa come un documento di contrattazione collettiva di carattere locale che, non crismato da una delibera di Giunta, non avrebbe alcuna efficacia. E poiché le sentenze dei ricorsi legali hanno stabilito che i contratti vanno recepiti mediante deliberazioni della Giunta Regionale, questi stessi burocrati hanno definito inefficace il protocollo e hanno messo e per questo motivo vogliono mettere le loro mani nelle tasche dei lavoratori. Sbagliato! Il protocollo d’intesa non è, come già detto, un atto contrattuale ma un atto politico che stabilisce modalità di soddisfacimento di un diritto già recepito, già riconosciuto e già finanziato con appositi capitoli di bilancio del governo regionale.
Basta leggere le sentenze per rendersene conto.
La sentenza n. 355 pubblicata dalla Corte di Cassazione il 13 gennaio 2016 non fa riferimento alcuno al protocollo d’intesa. Stabilisce invece il giusto principio che l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro s’impone mediante recepimento ad hoc con delibera di giunta e decreto assessoriale. E’ quello che è esattamente avvenuto con i già citati decreti e delibere dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Giunta Regionale. Ed è sulla base di tali atti che il governo regionale ha giustamente ribadito e consentito l’erogazione degli arretrati contrattuali. Tanto e vero che gli appositi capitoli di bilancio per gli arretrati contrattuali sono sopravvissuti, integri, persino alla mannaia calata sulle risorse finanziarie della Regione Siciliana con la legge 9 maggio 2012, n. 26 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale”, che all’art 6, comma 12 stabilisce che le riduzioni finanziarie previste da detta legge non si applicano “alle spese per arretrati contrattuali forestali (capitoli 155318 – 150536)”, senza peraltro alcun riferimento all’attuazione del protocollo d’intesa.

Conclusione

Il deputato Carlo Auteri ha studiato queste carte prima di formulare il suo emendamento? Chi sta dietro di lui e lo ha spinto a presentare il suo emendamento, ha studiato e analizzato queste carte? Il deputato Carlo Auteri e coloro che lo hanno spinto a presentare il suo emendamento, si rendono conto che stanno riaprendo una questione che potenzialmente può condurre a decine di migliaia di ricorsi legali che presentati nelle giuste forme e sostanza da un pool di avvocati del lavoro in gamba possono arrecare un gigantesco danno erariale? Penso che in questa occasione nessun passo indietro debbano fare i lavoratori e le lavoratrici; penso che si debba resistere e non solo per difendere le proprie tasche ma per una questione di principio: i diritti dei lavoratori non si toccano. E se in passato il Sindacato confederale ha responsabilmente accettato rinunce e sacrifici per garantire il lavoro, ora forse è arrivato il momento di cambiare strategia. E già che ci siamo, vogliamo ricordare che ad oggi l’Assessorato del Territorio è ancora inadempiente per quanto riguarda le previsioni dei commi 5 e 6 dell’art. 5 della legge regionale n. 2/2023, ossia non ha ancora pagato gli arretrati contrattuali spettanti ai lavoratori e alle lavoratrici forestali. Anche qui il rischio è che si apra una vertenza che potrebbe avere risvolti clamorosi.
Michelangelo Ingrassia 







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