14 febbraio 2020

RIFLESSIONE DELL'AVVOCATO ANGELA FASANO INDIRIZZATA AL BLOG ED AI LAVORATORI OPERAI FORESTALI


Buonasera Sig. Mogavero, Le chiedo gentilmente di poter pubblicare questa mia riflessione che è indirizzata UNICAMENTE AL BLOG ED AI LAVORATORI OPERAI FORESTALI.

Da avvocato rispondo ad una missiva a me indirizzata che, a onor del vero, essendo stata trasmessa da un legale ad un altro legale, sarebbe dovuta transitare attraverso la posta privata dei rispettivi studi professionali in ottemperanza al nostro Codice Deontologico Forense.
Una premessa m’è d’uopo. Sono la prima ad utilizzare la rete. E ritengo che la stessa sia uno strumento importantissimo anche nella moderna professione. Ma la stessa va utilizzata in modo inflessibile. Le comunicazioni tra avvocati, dunque, vanno esternate rigorosamente o tramite email o tramite PEC come di recente affermato dal CNF.
Ciò detto, la mia non sarà una risposta all’avvocato che ha deciso di indirizzarmi un suo personale ed opinabile pensiero. La scrivente, da professionista, non risponde su Facebook o su un sito internet ad un Collega. Perché ha troppo rispetto della professione, dei Colleghi e del nostro Codice, anche in ossequio ai principi di correttezza e professionalità.
Questa lettera, indi, poiché trasmessa con un canale non formale, neppure la considero, come non considero l’interlocutore, che potrebbe essere chiunque. Nella rete, infatti, si nasconde chicchessia. 
La mia risposta, invero, è DOVEROSA per il Blog e per i forestali, miei unici interlocutori.
La mia lettera, allora, da qui in avanzi verrà così indirizzata: cari lavoratori forestali…
Dunque, dicevo: cari lavoratori forestali essendo stato ventilato, come appreso personalmente a mezzo diverse comunicazioni informali che taluni “signori” avrebbero intenzione di far siglare una liberatoria (RINUNZIA ALLE AZIONI LEGALI) prima dell’avvio all’impiego, la scrivente per farvi cosa gradita esterna la sua valutazione legale.
Rispondo, pertanto, UNICAMENTE a VOI, UNICI SOGGETTI CHE MI STANNO A CUORE IN QUESTA VICENDA sulla base delle mie precedenti informazioni che qui si intendono integralmente trascritte e riportate. Il mio pensiero giuridico, invero, è immutato anche in considerazione della circostanza che dall’anno 2015 seguo questa vicenda e quindi posso permettermi di rendere delle linee guida ai miei clienti.
Non solo. In tal senso, al fine di non ingenerare confusione negli operai è DOVEROSO da parte di noi legali, non già marcare il territorio, ma rendere corrette informazioni. Altrimenti si cade nello stesso gioco di chi per anni ha fatto a gara per mettersi in mostra e non ha mai risolto nulla. Questa vicenda non è una gara tra avvocati o sindacati. Qui si parla di persone, non di oggetti. E a me stanno a cuore i diritti IRRINUNZIABILI DELLE PERSONE.
Peraltro, questo rimarcare concetti o opinioni ad ogni mia pubblicazione, mi sembra un gioco puerile che viene esternato in danno dei lavoratori. A noi legali, invero, non dovrebbe interessare quello che fanno gli altri avvocati. Ma unico nostro interesse dovrebbe essere il bene del cliente. Motivo questo che spinge la scrivente a fare sempre del suo e a non guardare MAI gli altri. Né a chiedere aiuto ad altri.
Ciò detto partiamo da un presupposto. Partiamo dal presupposto, UNICO, CHE LA SCRIVENTE HA RESO UN CONSIGLIO PER I SOLI SOGGETTI INTERESSATI ALLE AZIONI COMUNITARIE INTRAPRESE E CHE SI SONO CONCLUSE POSITIVAMENTE COME DA GIORNI AVETE APPRESO.
Il mio consiglio, indi, non riguardava i lavoratori di Ragusa che hanno intrapreso la sola causa al Giudice del lavoro e che hanno ottenuto il solo diritto al risarcimento del danno, poiché trattasi di due cose enormemente differenti. I lavoratori di Ragusa, infatti, dovranno chiedere lumi unicamente al legale che li ha seguiti e che conosce la procedura.
In tal senso il mio consiglio era unicamente diretto ai miei ricorrenti i quali, essendo oltre 1700 sono stati destinatari di un messaggio virtuale per ovvie ragioni logistiche.
Consiglio che qui ripropongo e che non è immutato, essendo, ribadisco, la mia procedura totalmente diversa da quella di Ragusa e che spesso sento confondere con la stessa, anche da Colleghi.
Tanto premesso veniamo al punto.

Perché le rinunzie alle azioni legali non sono valide ai fini dei ricorrenti dello studio legale Fasano?
Perché le rinunzie e le transazioni concernono il diritto interno e non già il diritto comunitario.

Indi i miei clienti potranno firmare quello che eventualmente verrà presentato, con qualsiasi contenuto, essendo la nostra una infrazione comunitaria che, normativamente, supera persino la norma nazionale.
La rinunzia e la transazione infatti non possono coprire la procedura comunitaria che si fonda su una norma di rango superiore.
Peraltro, l’ipotesi di questa becera proposta – ossia minacciare il lavoratore – è stata già da me sottoposta all’attenzione dei funzionari comunitari con cui sono in contatto i quali stanno già applicando i dovuti provvedimenti.
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
Quindi che firmino pure i lavoratori forestali la rinunzia, tanto la stessa non produrrà alcun valore legale, perché l’azione comunitaria oramai è stata accolta ed andrà avanti! Soprattutto ai fini della nostra procedura di infrazione comunitaria.
La liberatoria è un atto nullo. Una clausola vessatoria che non ha valore legale. Il lavoratore non può rinunciare alla tutela dei propri diritti essendo un atto inderogabile di legge. La rinuncia, infatti, secondo il codice civile non è valida. 
La disciplina in tema di rinunce e transazioni in materia di lavoro ruota intorno all’articolo 2113 cod. civ., in base al testo modificato dall’articolo 6, L. 533/1973, che impone di fatto dei limiti alla facoltà di disposizione di taluni diritti del lavoratore, nel momento in cui al primo comma esordisce disponendo per l’appunto che: “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide”.

Il mio consiglio? 
Firmate tutti la rinunzia alla possibilità di fare azione legale. Dovete firmarla tutti. Tanto non produrrà nessun effetto negativo. 

Inoltre ai fini del procedimento al Parlamento Europeo, trattandosi di atto comunitario, e non processuale, non potrà bloccare nulla, considerato che la liberatoria si riferisce agli atti dinanzi al Giudice nazionale come ad esempio il ricorso di Ragusa, che, tengo a precisare è totalmente differente dal risultato che abbiamo ottenuto noi. Quindi tutti coloro i quali hanno fatto ricorso al Parlamento Europeo per il tramite del nostro studio possono stare sereni.
Con affetto e stima
Il Vostro avvocato Angela Maria Fasano





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