Ricevo e pubblico
dal Segretario Regionale
Ugl Agricoli e Forestali
Franco Arena
Nell’anno 2015 l’Assessorato all’Agricoltura, sulla scorta delle disposizioni dettate dal nuovo comma 4bis dell’art. 45ter L. R. 16/96, introdotto dalla Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, ha ritenuto di dover pagare ai lavoratori forestali l’indennità chilometrica nel limite di 20 Km tra andata e ritorno.
I lavoratori, dopo essere stati impegnati in quell’anno in attività di lavoro presso cantieri distanti dai centri di raccolta ben più di 20 km, si sono visti decurtare dalla busta paga l’indennità chilometrica in modo illegittimo ed arbitrario.
Ebbene, il sindacato UGL di Enna, con il suo segretario Franco Arena e tramite il proprio ufficio legale, ha avanzato in giudizio dei ricorsi per far dichiarare l’illegittimità di tale decurtazione e quindi far recuperare ai lavoratori l’indennità dovuta in relazione all’effettivo tragitto di lavoro effettuato.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dott. Eugenio Stancanelli, ha dato ragione ai lavoratori, accogliendo la tesi proposta dai legali Avv.ti Carmelo Sebeto e William Balbo, ritenendo pienamente dovuta l’indennità chilometrica per tutti i chilometri del tragitto casa-lavoro, condannando l’Assessorato all’Agricoltura al pagamento della differenza dovuta.
Secondo il Giudice del Lavoro ennese, la novella normativa non ha inciso in alcun modo sul diritto all’indennità chilometrica, essendosi limitata solo a prevedere una contrattazione collettiva per rideterminare i criteri dell’indennità superiore ai 20 km, avuto riguardo al limite di 1/5 del costo del carburante, circostanza quest’ultima già prevista dal C.I.R.L..
Un’altra importante vittoria da parte dei lavoratori forestali e dell’ufficio legale del sindacato UGL di Enna che riconosce il diritto degli operai ad una piena retribuzione.
Precisa il segretario Franco Arena: “Abbiamo subito attenzionato il grave errore in cui era incorsa l’amministrazione riguardo al pagamento del chilometraggio agli operai forestali. Tale atteggiamento non era tollerabile poiché determinava una illegittima decurtazione della retribuzione. E’ stato lo stesso datore di lavoro ad assegnare i cantieri agli operai, imponendo agli stessi dei tragitti casa-lavoro a volte superiori ai 50 km tra andata e ritorno, con notevoli spese poste a loro carico. Non riconoscere l’indennità è stato un atto di prepotenza che andava denunciato ed opposto. Ci siamo subito attivati con il nostro ufficio legale ed abbiamo ottenuto sentenza positiva. I diritti dei lavoratori forestali vanno rispettati e siamo pronti a farli valere in ogni momento e in tutte le sedi opportune se necessario.”.
Sentenza
Caro collega Arena sono felice per te e per tutti noi, hai vinto una battaglia ora dobbiamo vincere la guerra sul rimborso chilometrico, come prevede la norma deve essere 1/5 del costo del carburante che si superino o meno i 20 chilometri e non 1/10. il nuovo CIRL essendo un integrazione del CCNL deve essere un migliorativo e non un peggiorativo,quindi anche se si superano i 20 km il rimborso deve essere sempre di 1/5 del costo del carburante.Penso che questo sia pacifico e costituzionale nella discipline delle contrattazioni di lavoro,quindi è convenzionale che sia UGL che i Confederali si impegnino a rivedere il nuovo CIRL per abrogare questa meschina clausola che mortifica le aspettative dei Lavoratori decurtando illegittimamente il salario di noi tutti Lavoratori Forestali.Saluti Giuseppe Sapienza.
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