Con la prevenzioni incendi si risparmia... e le chiacchiere stanno a zero
Per quei Sindaci che ancora non l’hanno fatto. Bisogna far rispettare l’obbligo di pulizia dei terreni con un consistente inasprimento delle sanzioni. Considerando lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, tutti i proprietari di terreni incolti in genere e di terreni liberi dovranno intervenire per scongiurare tutte le situazioni di pericolo causate dall’incuria e dal degrado, come incendi che potrebbero mettere a rischio la salute pubblica. Siano essi privati o di enti pubblici, basta osservare le aree laterali per notare che anche lì regna l'incuria, ai contravventori si deve far applicare le sanzioni previste dall'articolo 10 della L.353/2000.
Con le nuove disposizioni è fatto obbligo ai proprietari e conduttori di aree incolte, in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione di provvedere alla ripulitura, importante rimuovere anche detriti, immondizie e quant'altro possa essere veicolo di incendio. Vietato accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli.
Ci appelliamo ai quei bravi Sindaci affinchè si facciano promotori anche per rimuovere la vegetazione incolta (arbusti, sterpaglie e quant’altro), in quelle strade provinciali che attraversano i boschi e non solo, quindi ritorni la pulizia allontanando il rischio incendi (Art. 41 e 42 della Legge Regionale 16/96), se è il caso coinvolgere anche la Prefettura.
Dove l'erba è altissima, assistiamo ad uno spettacolo indecoroso. Ci sono pochi uomini? Non e' assolutamente vero, assumete i forestali!
Con tutto quello che c'è da fare, quest'ultimi non possono rimanere per nessun motivo a casa, devono essere coinvolti nelle operazioni di pulizia, subito, prima che sia troppo tardi. Queste sono le risposte che si devono dare ai cittadini che pagano le tasse, ancora una volta e non mi stancherò ma i di ripeterlo, i forestali sono una vera risorsa per l'ambiente. Ma a nessuno viene questa idea? Quando poi scoppia un incendio BLA, BLA, BLA, si mormora (e quì l’ignoranza regna sovrana) che sono gli operai del settore ad innescare le fiamme. Ma per quale motivo dovrebbero avere questo interesse? I forestali svolgono un numero di giornate lavorative (poche a nostro avviso) già previsto dalla legge, indipendentemente dal verificarsi o meno degli incendi, nelle aree investite dalle fiamme non si può svolgere per legge, attività lavorativa per i prossimi 5 anni. Quindi i forestali ne vengono solamente danneggiati, perché viene meno il luogo dove lavorare”. Gli incendi si possono manifestare solo per colpa diretta o indiretta dell’uomo e i motivi in questi casi sono per esclusivi interessi personali. Infatti brucia il pastore perché poi dalle ceneri del bosco con le prime piogge crescerà un’erba tenera e nutriente per le proprie pecore; brucia lo speculatore edilizio che, nonostante l’esistenza di leggi che sanciscono il divieto di costruzione in terreni boscati bruciati, spera nella complicità di qualche amministrazione comunale per eludere la legge; brucia chi vuol danneggiare zone di interesse naturalistico al fine di dirottare, dopo il disastro, i turisti in altre aree con minori valori naturalistici e paesaggistici; bruciano poi i piromani, persone malate che nel divampare delle fiamme provano sensazioni di piacere. Se per puro caso un operaio forestale-criminale, viene colto in flagranza di reato, bisogna condannarlo con la massima pena e licenziarlo in tronco.
Con una buona prevenzione potremmo risparmiare i costi dei mezzi aerei. Per ogni ora di volo si spendono 2500 euro, almeno 200 milioni all'anno di risorse, 40 milioni per l’acquisto di un solo mezzo aereo, altri milioni per il liquido estinguente e ritardante.
Gli operai forestali che svolgono un ruolo importante in tale contesto per essere poi quasi criminalizzati, andrebbero senz’altro rivalutati per il lavoro svolto, quindi basterebbero molti meno quattrini per una seria opera di prevenzione.
Adesso se qualcuno ci ascolta, noi Forestali siamo a completa disposizione per difendere la natura dal fuoco. E le chiacchiere stanno a zero!
Legge Regionale 16/96
Art.41
Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi
(N.d.R.: Commi 1 e 3 così sostituiti e comma 5 così modificato dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all'articolo 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.
2. I lavori di cui al comma 1 devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui all'articolo 64, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.
4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi, contenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000.
5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale, degli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali.
6. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori.
7. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
Art. 42
Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi
1. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.
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