Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti Commissioni
AMBIENTE E TERRITORIO (IV)
- Norme per la funzionalità degli interventi e l’occupazione nel settore forestale. (n. 63)
di iniziativa parlamentare, inviato l’8 gennaio 2013, parere V
Onorevoli colleghi,
Il settore forestale costituisce, da sempre,
un'incombenza rilevante - ed in qualche caso
problematica - per l'amministrazione regionale.
Già in passato il legislatore regionale è
intervenuto dotando il settore di una disciplina
organica nell'ottica di una razionalizzazione delle
spese e di una maggiore garanzia dei livelli
occupazionali. In tal senso, l'articolo 45 ter della
legge regionale 14 aprile 2006 ha riordinato gli elenchi
speciali, estendendo le garanzie occupazionali ai
soggetti che avessero già svolto, tra il 2003 ed il
2005, almeno due turni.
Proprio nell'anno 2005 alcune centinaia di
lavoratori sono stati avviati, per una prima ed unica
volta, al lavoro e non hanno, perciò, potuto beneficiare
delle garanzie sopra dette.
Nel tempo, per effetto di cancellazioni e
pensionamenti, il numero degli iscritti agli elenchi
speciali si è ridotto considerevolmente, determinando,
in diversi distretti, l'impossibilità a soddisfare le
richieste di manodopera da parte dell'amministrazione
forestale.
Col presente provvedimento s'intende perciò
permettere, modificando l'articolo 45 ter della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto
dall'articolo 43 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14, l'inserimento negli elenchi dei soggetti che
hanno prestato servizio per almeno un turno prima del
2005, garantendo agli stessi una concreta opportunità
occupazionale senza nuovi ed ulteriori oneri per le
finanze regionali e la piena funzionalità degli
interventi in campo forestale.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Modifiche all'articolo 45 ter della Legge Regionale
16/1996
1. Al comma 2 dell'articolo 45 ter della legge
regionale 6 aprile 1996, n.16, come introdotto
dall'articolo 43 della legge regionale 14 aprile 2006,
n.14, le parole almeno due turni' sono sostituite dalle
parole almeno un turno'.
2. L'avviamento dei lavoratori iscritti all'elenco
speciale in forza delle previsioni di cui al precedente
comma avviene nell'ambito delle ordinarie esigenze
d'istituto, sulla scorta delle esigenze espresse
dall'amministrazione forestale in sede di richiesta di
manodopera e senza ulteriori oneri per le finanze
regionali.
Art. 2.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
10 Gennaio 2013
Ma chi l'ha detto che non ci dovevono essere nuovi precari?
Va bene, ma sarebbe questa la motivazione del blocco dello
scorrimento delle graduatorie?
Perchè l'accordo del 2009 e gli altri ddl dormono ancora
nei cassetti?
Siate un pò coerenti e consapevoli di ciò che avete promesso.
Martedì ne sapremo di più ....

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