Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti Commissioni
AMBIENTE E TERRITORIO (IV)
- Norme per la funzionalità degli interventi e l’occupazione nel settore forestale. (n. 63)
di iniziativa parlamentare, inviato l’8 gennaio 2013, parere V
Onorevoli colleghi, Il settore forestale costituisce, da sempre, un'incombenza rilevante - ed in qualche caso problematica - per l'amministrazione regionale. Già in passato il legislatore regionale è intervenuto dotando il settore di una disciplina organica nell'ottica di una razionalizzazione delle spese e di una maggiore garanzia dei livelli occupazionali. In tal senso, l'articolo 45 ter della legge regionale 14 aprile 2006 ha riordinato gli elenchi speciali, estendendo le garanzie occupazionali ai soggetti che avessero già svolto, tra il 2003 ed il 2005, almeno due turni. Proprio nell'anno 2005 alcune centinaia di lavoratori sono stati avviati, per una prima ed unica volta, al lavoro e non hanno, perciò, potuto beneficiare delle garanzie sopra dette. Nel tempo, per effetto di cancellazioni e pensionamenti, il numero degli iscritti agli elenchi speciali si è ridotto considerevolmente, determinando, in diversi distretti, l'impossibilità a soddisfare le richieste di manodopera da parte dell'amministrazione forestale. Col presente provvedimento s'intende perciò permettere, modificando l'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l'inserimento negli elenchi dei soggetti che hanno prestato servizio per almeno un turno prima del 2005, garantendo agli stessi una concreta opportunità occupazionale senza nuovi ed ulteriori oneri per le finanze regionali e la piena funzionalità degli interventi in campo forestale. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Modifiche all'articolo 45 ter della Legge Regionale 16/1996 1. Al comma 2 dell'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n.16, come introdotto dall'articolo 43 della legge regionale 14 aprile 2006, n.14, le parole almeno due turni' sono sostituite dalle parole almeno un turno'. 2. L'avviamento dei lavoratori iscritti all'elenco speciale in forza delle previsioni di cui al precedente comma avviene nell'ambito delle ordinarie esigenze d'istituto, sulla scorta delle esigenze espresse dall'amministrazione forestale in sede di richiesta di manodopera e senza ulteriori oneri per le finanze regionali. Art. 2. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
10 Gennaio 2013
Ma chi l'ha detto che non ci dovevono essere nuovi precari?
Va bene, ma sarebbe questa la motivazione del blocco dello
scorrimento delle graduatorie?
Perchè l'accordo del 2009 e gli altri ddl dormono ancora
nei cassetti?
Siate un pò coerenti e consapevoli di ciò che avete promesso.
Martedì ne sapremo di più ....
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