Ricevo e pubblico
dall'Avv. Fasano
La legge, precisamente la L. n. 4 del 5 gennaio 1953, impone al datore di lavoro un altro obbligo: l’obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti un prospetto paga (o cedolino paga o, ancora, busta paga).
Oltre alla classica modalità di consegna cartacea della busta paga, provvista di sottoscrizione per accettazione da parte del lavoratore, il datore di lavoro ha la facoltà di inviare il cedolino paga anche via e-mail.
Infatti, con l’interpello n. 1 del 2008 il Ministero del Lavoro ha chiarito che non sussistono motivi ostativi all’invio del prospetto paga con posta elettronica, anche non certificata.
Infine, con l’interpello n. 13 del 2012 il Ministero del Lavoro ha aperto anche alla consegna della busta paga attraverso la pubblicazione online sul sito web aziendale, dotato di un’area riservata al lavoratore alla quale possa accedere tramite username e password.
Quindi la condotta regionale è illegittima.
In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, come nel caso di omissione o inesattezza nelle registrazioni ivi apposte, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 900. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da € 600 a € 3.600. Se la violazione, infine, si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da € 1.200 a € 7.200 (art. 5, L. n. 4/1953).
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