Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
Sabato 29 luglio 2023
Art. 23.
Volontariato antincendio
1. Al comma 3 dell'articolo 34 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall’articolo 36 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c bis) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco.”.
2. Il Dipartimento regionale della protezione civile promuove, finanzia e coordina il volontariato AIB, contribuendo alla formazione, alle attrezzature, ai mezzi e ai DPI, determina le modalità operative, gli standard formativi ed i requisiti fisico attitudinali necessari e stipula accordi di collaborazione con il Corpo forestale della Regione siciliana, con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con i comuni.
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
Fonte: www.gurs.regione.sicilia.it
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