05 giugno 2023

FORESTALI SICILIANI, UNA NUOVA VITTORIA PER LO STUDIO LEGALE FASANO. LA REGIONE È STATA CONDANNATA A CORRISPONDERE L’INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PARI DI QUELLA SPETTANTE AI COLLEGHI A TEMPO INDETERMINATO. DIMOSTRATA UNA ULTRAVENTENNALE ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEL RICORRENTE



Ricevo e pubblico
dall'Avvocato Fasano

Forestali siciliani: 1 giugno 2023 una nuova vittoria per il nostro studio. 
Nella specie la Regione è stata condannata a corrispondere l’indennita di anzianità al pari di quella spettante ai colleghi a tempo indeterminato. 
Ed ha così rilevato: 
rilevato che per quanto concerne la domanda volta al riconoscimento dell’indennità di anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall’art. 11 dell’accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, non vi è ragione per operare alcuna distinzione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori a termine, dovendo compiere una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 3 Cost.) e
3 conforme ai principi cardine del diritto comunitario delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e integrativa;
- rilevato, in particolare, che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento” (così, ex plurimis, Cass., sez. lav., sentenza n. 15231 del 16 luglio 2020);
- rilevato che, dalla documentazione in atti, risulta dimostrata una ultraventennale anzianità di servizio del ricorrente alle dipendenze delle amministrazioni resistenti, seppur mediante contratti di lavoro a tempo determinato, mentre non emergono “ragioni oggettive” tali da giustificare un regime giuridico differente tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato

Per informazioni 
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studiolegale.fasano@virgilio.it 





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