05 ottobre 2022

SCATTI DI ANZIANITÀ, ANCHE LA FLAI CGIL PALERMO RICORRE ALLE VIE LEGALI. IL BLOG: NEL FEBBRAIO 2017 I SINDACATI AVEVANO PREDISPOSTO UN’ISTANZA INDIVIDUALE PER IL RICONOSCIMENTO DI TALE DIFFERENZA ECONOMICA, MA LA REGIONE NON HA MAI VOLUTO SAPERE NIENTE. ADESSO FINALMENTE LA CASSAZIONE HA DEFINITIVAMENTE RICONOSCIUTO TALE DIRITTO


di Michele Mogavero
Tramite alcuni lavoratori iscritti al Sindacato, siamo venuti a conoscenza di un whatsapp da parte della segreteria prov.le della Flai Palermo rivolto proprio a loro. Spiegavano di un'iniziativa (facoltativa) legale per il riconoscimento degli scatti di anzianità. Siccome condividiamo tale l'iniziativa, ci è sembrato giusto ritornare sull'argomento. Il Blog segue la vicenda sin dal 2016 e in tutti questi anni, nel nostro piccolo, abbiamo fatto conoscere a tutti la questione degli scatti di anzianità.

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Sono decine le sentenze che condannano la regione, ma quello che fa ben sperare è la sentenza della Cassazione che ha definitivamente riconosciuto tale diritto
Nelle due recenti sentenze, si evince che il Tribunale di Palermo, con due sentenze rese il 20 aprile 2022, ha condannato l’Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente al pagamento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali in favore dell’INPS.

Secondo il giudice, un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

Il Tribunale ha osservato che la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, è stata più volte interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, la quale ha messo in luce che: 
a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;  
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.

Nella specie, tuttavia, il giudice ha ritenuto che non possano costituire “ragioni oggettive” le modalità di assunzione e una non precisa corrispondenza tra il profilo di appartenenza e uno dei profili stabiliti per i dipendenti a tempo indeterminato.

Inoltre, le declaratorie contenute nel CCNL non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea del rapporto. 

Neppure la contrattazione regionale ha poi previsto la benché minima differenziazione tra personale a tempo determinato e non, limitandosi a introdurre il riconoscimento dell’indennità legata all’anzianità di inserimento per i soli operai a tempo indeterminato.

Secondo il Tribunale “è provato che la prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale precario (…) è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l’unica differenza che i primi non svolgono la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell’anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe da differenziazione”.

L’amministrazione è stata così condannata al pagamento in favore di ciascuno dei lavoratori delle somme rivendicate, oltre che al versamento in favore dell’INPS della relativa contribuzione e al pagamento delle spese di lite. 
L'articolo integrale lo potete trovare nei link sottoelencati.

Anche il Giornale di Sicilia il 7 Luglio 2022 faceva il suo pezzo.
Accennava che la sentenza condannava l’assessorato al Territorio della Regione Siciliana a risarcire 11 forestali che, in estrema sintesi, hanno ricevuto stipendi inferiori a quelli dovuti. E rischia però di trasformarsi nel detonatore che può far saltare i conti di un settore che da anni ormai fatica a trovare il budget per coprire l’intera stagione antincendio.
L’assessorato al Territorio non ha mai riconosciuto ai circa 20 mila operai forestali stagionali l’indennità di anzianità di servizio. E questo - secondo la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo - viola le norme comunitarie in materia di lavoro a tempo determinato. E pure il contratto nazionale di categoria. La Regione infatti, in base a un proprio contratto, riconosce l’indennità di anzianità al personale forestale assunto a tempo indeterminato. E malgrado gli stagionali siano del tutto equiparati ai colleghi a tempo indeterminato, riguardo alle mansioni e alle altre norme contrattuali, a loro questa indennità non è stata mai attribuita. Adesso invece la Regione sarà costretta a pagare ben cinque anni di arretrati.



Leggi anche:

Ecco tutto quello che siamo riusciti a trovare, ma anche a cercare nei vari studi legali sparsi in Sicilia:











La sentenza. Forestali, il Tribunale del Lavoro: "Scatti di anzianità per i precari"

Sentenza Giudice del Lavoro: i forestali precari siciliani hanno diritto agli scatti di anzianità 

I forestali siciliani hanno diritto agli scatti di anzianità. Lo Snaf Fna Sicilia scrive una lettera al blog commentando positivamente questa notizia 


Forestali precari, il Giudice del lavoro inguaia la regione siciliana: risarcimento milionario in vista 


Tribunale del lavoro. Sentenza choc sui forestali, rischio stangata per la regione: uguali vantaggi economici fra gli otd e oti. Ad ogni lavoratore sono stati riconosciuti circa 2.700 euro 

Anche i precari hanno diritto agli scatti di anzianità. Questo Blog non dimentica: il Tribunale del Lavoro di Catania, ha riconosciuto ad ogni lavoratore forestale (101nista) circa 2.700 euro 





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