31 agosto 2022

SICILIA, ELEZIONI ARS IL 25 SETTEMBRE. IL PRESIDENTE ELETTO POTREBBE NON AVERE LA MAGGIORANZA IN AULA

 
Dal sito www.ilgazzettinodisicilia.it

30 Agosto 2022
Regionali. L’attuale legge elettorale, pur prevedendo un “premio di maggioranza” nell’assegnazione dei seggi, in aggiunta a quelli conquistati dalle liste collegate al futuro governatore nei collegi provinciali, non assicurano al presidente eletto di disporre effettivamente di una maggioranza in Aula.

È possibile il voto disgiunto: l’elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro.

Il 25 settembre i cittadini siciliani eleggeranno contestualmente il presidente della Regione Siciliana e l’Assemblea Regionale Siciliana.
Ciascun candidato presidente è capolista di un listino regionale di sette candidati deputati, collegato ad almeno cinque liste provinciali. Chi otterrà più voti sarà proclamato presidente.
L’Ars è composta da 70 deputati. Di questi, due sono il presidente eletto e il più votato candidato alla presidenza non eletto; sessantadue deputati saranno eletti nei collegi provinciali. Gli altri sei seggi all’Ars saranno attribuiti come premio di maggioranza al listino del presidente eletto, fino alla concorrenza di un massimo di 42 seggi al complesso delle liste a lui collegate; i seggi eccedenti i 42, saranno ripartiti fra gli altri gruppi di liste. Questo meccanismo, com’è successo nelle precedenti elezioni regionali, non garantisce che la coalizione di liste collegate al presidente eletto abbia la maggioranza dei deputati all’Ars.

La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale avviene su un’unica scheda. Sessantadue seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell’intera Regione una cifra elettorale “di sbarramento” inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.
Ogni candidato alla carica di Presidente della Regione è capolista di una lista regionale. Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a sette, incluso il capolista. Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell’ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne. I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate. Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.
Sono proclamati eletti deputati tanti candidati della lista regionale (cd listino) risultata più votata secondo l’ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero di seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di quarantadue, oltre al Presidente della Regione eletto. I seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti.

I 62 seggi sono attribuiti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione.
Il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio elettorale provinciale viene calcolato dividendo per sessantadue la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell’ultimo censimento generale della popolazione.
Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati quante volte il quoziente (popolazione regionale diviso 62) è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai collegi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai collegi relativi alle province con maggiore cifra di popolazione legale residente.

Elezione dei 62 deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale.
L’ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all’assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l’ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

Sono sette i candidati alla Presidenza della Siciliana: Gaetano Armao, Caterina Chinnici, Cateno De Luca, Nuccio Di Paola, Renato Schifani, Eliana Esposito, Fabio Maggiore.

Sono stati depositate le liste regionali (listini) dei sette candidati alla Presidenza e le liste dei candidati all’Ars nelle nove province dell’Isola.

Listini dei candidati alla presidenza

Gaetano Armao, Giulia Licitra, Fabrizio Di Paola, Giuseppina Valenti, Calogero Cittadino, Maria Grazia Cutrera e Giovanni Bavetta.

Caterina Chinnici, Cleo Li Calzi, Antonio “Peppe” Calabrese, Cettina Martorana, Cesare Mattaliano, Roberta Bellia e Nicola Grassi.

Cateno De Luca, Giulia Polizzi, Danilo Lo Giudice, Francesca Draià, Ismaele La Vardera, Marzia Maniscalco, Mirko Stefio.

Nuccio Di Paola, Stefania Campo, Antonio De Luca, Jose Marano, Giovanni Di Caro, Roberta Schillaci, Giorgio Pasqua.

Renato Schifani, Elvira Amata, Riccardo Gallo Afflitto, Marianna Caronia, Giuseppe Lombardo, Federica Marchetta, Gaetano Galvagno.

Eliana Silvia Saturnia Esposito, Ciro Lomonte, Anna Manzo, Fonso Genchi, Angela Romano, Marco Lo Dico, Carmela Cappello

Fabio Maggiore, Gery Bavetta, Davide Amato, Marco Baiamonte, Silvia Bentivegna, Maria Franca Garro.





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