Dal sito www.federforeste.it
30 Marzo 2022
Mercoledì 23 marzo si è tenuto un incontro presso il Mipaaf avente per oggetto lo schema di decreto di incentivazione delle rinnovabili elettriche, con un focus particolare sulle biomasse e il biogas.
Nell’ambito del confronto, sono stati affrontati i principali contenuti della bozza di decreto di incentivazione dell’energia rinnovabile elettrica, con una attenzione specifica per quelle di maggiore interesse ovvero biogas e biomasse.
Da quanto emerge in termini generali il decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che stimolino tali applicazioni a incrementare la propria competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
Per questo il decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici ed eolici off-shore che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possano accedere agli incentivi.
. Possono accedere alle procedure competitive gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:
possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2;
rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:
1) impianti a biogas e biomasse: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
2) impianti solari termodinamici: potenza non superiore a 5.000 kW elettrici;
3) impianti eolici off-shore: utilizzo della tecnologia galleggiante-floating.
2. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 1, lettere a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale.
3. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:
alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
4. Non è consentito l’accesso agli incentivi agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui al presente decreto.
L’accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE nel quinquennio 2022-2026, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza.
Per quanto riguarda gli Impianti a biomassa la partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:
a. negli impianti di taglia inferiore a 300 kW, l’energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali ed è garantito il rispetto del limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm3 (tenore di ossigeno del 6%);
b. gli impianti utilizzano sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, per almeno l’80% e per l’eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, in entrambi i casi in assenza di trasformazione in pellet;
c. i sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, nonché i prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, sono approvvigionati dalle aziende realizzatrici degli impianti con accordi che identificano le aree geografiche e i siti di provenienza dei medesimi prodotti e sottoprodotti;
d. i sottoprodotti e i prodotti impiegati garantiscono, rispetto al combustibile fossile di riferimento, un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70% come deducibile dai valori standard applicabili per la produzione di energia elettrica di cui all’Allegato VII, Parte A1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, prendendo come parametro di riferimento la distanza geografica in linea d’aria tra l’impianto e i siti di provenienza; per i sottoprodotti e i prodotti non espressamente indicati nel citato Allegato VII, il suindicato risparmio emissivo di gas a effetto serra si intende rispettato quando la predetta distanza geografica è inferiore a 500 km.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla bozza di decreto in allegato
Fonte: www.federforeste.it
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