Avvocato Fasano
Preg.mo dott. Borrelli buongiorno.
Le scrivo in rappresentanza di alcuni lavoratori, operai precari forestali della Regione siciliana a tempo determinato da oltre 30 anni, giusta mandato ricevuto.
Mi permetto di girarLe la nostra petizione n. 0171/2018 che attualmente è al Vaglio dell'istituzione parlamentare europea, avendo ad oggetto un tema, il precariato, già oggetto di risoluzione del Parlamento Europeo con provvedimento del 31 maggio 2018.
E' un tema molto delicato, il nostro, poiché investe uomini e donne che da anni attendono un processo normativo atto a definire legalmente questa incresciosa vicenda. La Regione siciliana non sta tenendo minimamente conto del disagio e della grave lesione della dignità curriculare e professionale che stanno subendo i miei clienti. Nessun avvio di procedure concorsuali, nessun percorso atto a sanzionare l'uso abusivo del termine che da oltre 30 anni affligge la categoria.
Né, tanto meno, le scelte di politica sociale della Regione Siciliana possono giustificare la mancanza di misure efficaci volte a prevenire e a punire debitamente l'uso abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Per i precari forestali si delinea un quadro giuridico in cui non è stato possibile impedire né sanzionare adeguatamente l'utilizzo improprio di contratti a tempo determinato a causa della mancanza di rimedi efficaci e proporzionali.
Quanto detto ha minato l'integrità della legislazione europea in materia di lavoro e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Ad oggi, invero, non ci è dato sapere del perché si continuino a sfruttare queste professionalità in forma precaria, né la Regione siciliana ha applicato un piano di contenimento.
Ora appare evidente che la posizione degli operai forestali a tempo determinato appare in netta antitesi con la legislazione comunitaria considerando che esiste un quadro globale della legislazione dell'UE che dovrebbe contenere il rischio di precarietà di talune tipologie di rapporti di lavoro, tra cui la direttiva sui contratti a tempo determinato, la direttiva sul lavoro a tempo parziale, la direttiva sul lavoro temporaneo, la direttiva sull'orario di lavoro, la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la direttiva sulla parità di trattamento fra le persone e la direttiva sulle pari opportunità e sulla parità di trattamento.
In particolare, nel caso di specie, gli operai forestali, registrano le seguenti posizioni:
A) Gli operai forestali come emerge dai certificati allegati e dall’estratto conto previdenziale INPS hanno abbondantemente superato i 36 mesi di servizio, ossia i 1095 giorni di servizio effettivo alle dipendenze degli enti convenuti. L’amministrazione convenuta non ha mai sanzionato il ricorso abusivo alla reiterazione del rapporto a termine dei ricorrenti che ogni anno vengono reclutati – da ben oltre vent’anni – dagli enti convenuti,
B) In particolare i forestali vengono reclutati in base alla graduatoria regionale e, una volta chiamati, firmano la disponibilità al lavoro (DID) per essere avviati dai CPI – Centri per l’Impiego di residenza.
C) Per ogni avvio al lavoro i forestali, quindi firmano un documento in cui prestano la loro disponibilità al lavoro. Tale documento viene conservato dal CPI di competenza.
D) Tale documento, quindi, è l’atto contrattuale con cui si manifesta la volontà contrattuale di lavoro subordinato. Da questo momento potranno svolgere la prestazione che ha il suo inizio.
E) Ad ulteriore riprova di quanto anzi specificato, appare utile evidenziare, che i ricorrenti una volta terminato il rapporto percepiscono la disoccupazione (cd. Naspi).
F) Da qui, indi, la natura a tempo determinato del rapporto che individua preciso inizio e precisa fine in relazione ai giorni di lavoro concessi.
G) La stabilizzazione dei ricorrenti non si è mai concretizzata, né l’amministrazione convenuta ha applicato alcuna misura dissuasiva o sanzionatoria sul punto, promettendo, sempre in sede di campagna elettorale, la possibilità di addivenire ad una definizione del rapporto a tempo determinato, mai realizzata.
H) Non è stata indetta alcuna procedura concorsuale, né l’amministrazione ha previsto un ristoro economico sul punto.
I) Orbene, partendo dal presupposto che i ricorrenti sono pubblici dipendenti, come peraltro acclarato da un Ufficio della stessa Regione con il parere allegato (all. 4) gli stessi, a causa dell’assenza di una misura sanzionatoria sul punto, hanno diritto al risarcimento del danno così come in ultimo stabilito dalla Cassazione e dalla Corte di Giustizia.
Si fa presente che politica sociale di uno Stato membro non può giustificare la mancanza di misure efficaci volte a prevenire e a punire debitamente l'uso abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato; sottolinea, infatti, che l'adozione di tali misure efficaci, nel pieno rispetto del diritto dell'UE, è necessaria per eliminare le conseguenze della violazione dei diritti dei lavoratori.
Ciò detto, avrei la necessità di poter interloquire con Lei, in nome e per conto dei miei assistiti.
Fiduciosa in un Suo riscontro
porgo distinti saluti
avv. Angela Maria Fasano
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