10 luglio 2019

PALERMO. BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CAPI SQUADRA. INDIVIDUAZIONE - ISTANZA - AVVISO - ART. 7 L.300-1970

Istanza individuazione dei Capo Squadra Aib della prov. Palermo

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Individuazione dei Capi Squadra Aib


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Istanza per individuazione degli Addetti Antincendio in prova alla mansione di Capo squadra Aib
Dichiarazione di disponibilità e possesso di requisiti e priorità

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LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 

Art. 7. 
(Sanzioni disciplinari) 
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle  infrazioni  in relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata ed alle procedure di contestazione delle  stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia e' stabilito  da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza    avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potra' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni  disciplinari  che  comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre  la  multa  non puo' essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per piu' di dieci giorni. 
In ogni caso, i provvedimenti  disciplinari piu' gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati  prima  che  siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per  iscritto del  fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe  procedure  previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione  disciplinare puo' promuovere, nei venti  giorni successivi, anche per  mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca  mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale  del  lavoro  e  della
massima occupazione, di un collegio di  conciliazione  ed  arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da  un  terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto  di  accordo,  nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore  di  lavoro  non  provveda,  entro  dieci  giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma  precedente,  la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorita' giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa  fino alla definizione del giudizio. Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 





art. 7 L.300-1970











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