02 Dicembre 2018
L’AUTORE: Valentina Azzini
L’assenza ingiustificata di un giorno non è sanzionabile
Hai avuto un imprevisto, un incidente, un’emergenza e sei rimasto assente dal lavoro senza avvisare il tuo datore. Ti chiedi se il tuo comportamento sarà sanzionabile, se addirittura rischi il licenziamento. Sai bene che è un tuo preciso obbligo presentarti al lavoro nei giorni e negli orari stabiliti dal contratto di lavoro o comunque per i turni assegnati dal datore. E’ dunque evidente che se non ti presenti regolarmente al lavoro senza una valida motivazione, la tua assenza rappresenta una violazione dei tuoi obblighi e dunque può esserti contestata dal datore. Ma è sanzionabile anche l’assenza ingiustificata dal lavoro per un giorno? Vediamo in questa breve guida se l’assenza ingiustificata dal lavoro costituisce sempre illecito disciplinare sanzionabile e in quali casi il datore non ti può sanzionare.
Indice
1 Quando posso assentarmi dal lavoro?
2 Assenza ingiustificata e procedimento disciplinare
3 Licenziamento per assenza ingiustificata
Quando posso assentarmi dal lavoro?
Il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro in presenza di una delle cause di sospensione del rapporto previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva, aziendale, oppure dal contratto individuale di lavoro; in questi casi la legge e la contrattazione garantiscono al lavoratore il diritto di non presentarsi al lavoro.
Si tratta, ad esempio, delle assenze per malattia, maternità, delle assenze per ferie o fruizione dei permessi retribuiti, del congedo matrimoniale.
In tutti questi casi l’assenza è giustificata e il lavoratore è obbligato solamente a comunicare l’assenza al datore con un congruo preavviso e con le modalità di solito definite nel contratto collettivo o individuale di riferimento: può essere sufficiente una telefonata, una email, una richiesta anticipata scritta o verbale di ferie o permesso, l’invio di un certificato medico.
Al contrario, in tutte le ipotesi in cui non sussiste una delle ragioni giustificative previste dalla legge e dai contratti collettivi o individuali, l’assenza del dipendente sarà ingiustificata ed esporrà il lavoratore ad un possibile procedimento disciplinare.
L’assenza ingiustificata rappresenta, infatti, una violazione degli obblighi del dipendente, nascenti dal contratto di lavoro.
Assenza ingiustificata e procedimento disciplinare
L’assenza ingiustificata costituisce un illecito disciplinare che, se ripetuto nel tempo, può comportare il licenziamento del dipendente.
Essendo un illecito disciplinare, prima applicare qualsiasi sanzione, il datore deve seguire il procedimento previsto dallo statuto dei lavoratori e, dunque, dovrà:
contestare tempestivamente per iscritto al lavoratore la violazione commessa
concedergli un termine non inferiore a 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni scritte o verbali
comunicargli per iscritto l’archiviazione del procedimento disciplinare o l’applicazione della sanzione
Licenziamento per assenza ingiustificata
L’assenza ingiustificata è certamente un illecito disciplinare, ma non sempre porta al licenziamento.
I contratti collettivi, infatti, spesso contengono un’elencazione delle condotte inadempienti del dipendente prevedendo, per ciascuna di esse, la relativa sanzione che il datore di lavoro può infliggere.
La sanzione disciplinare deve infatti essere proporzionata al fatto commesso dal dipendente e il licenziamento rappresenta la sanzione più grave, applicabile solo in caso di comportamenti del lavoratore che ledano irrimediabilmente il rapporto di fiducia in essere con l’azienda, non consentendo la prosecuzione – nemmeno temporanea – del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, si prevede generalmente che, in caso di assenza ingiustificata, il licenziamento possa essere comminato quando il lavoratore violi più volte l’obbligo di presentarsi al lavoro (c.d. recidiva) oppure quando l’assenza supera un determinato numero di giorni consecutivi.
Un solo giorno di assenza ingiustificata, dunque, non è sufficiente a giustificare un licenziamento.
Addirittura, la giurisprudenza ritiene che l’assenza dal lavoro per un giorno non sia nemmeno sanzionabile: in altre parole, un’assenza rimasta ingiustificata per alcune ore di un solo giorno lavorativo non può qualificarsi come un comportamento di particolare gravità, tenuto conto che la contrattazione collettiva generalmente indica tra le condotte sanzionabili con la “sola” sospensione (e dunque con una sanzione più lieve del licenziamento) l’assenza arbitraria per due/tre/sei giorni lavorativi.
Questo ovviamente non legittima il lavoratore ad assentarsi dal lavoro se non vi sia una effettiva reale situazione di imprevedibile emergenza e sia oggettivamente impossibilitato ad avvisare il datore o a fornire, tempestivamente, adeguata certificazione medica a supporto della propria assenza.
Fonte: www.laleggepertutti.it
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