Dal sito www.laleggepertutti.it
11 Maggio 2017 - Autore: Alessandro Galati
Può essere licenziato il lavoratore che abbandona il posto di lavoro senza un valido motivo e senza giustificazione.
Il lavoratore che abbandona il posto di lavoro è licenziabile perché tra gli obblighi che nascono dal contratto di lavoro vi è quello di osservare l’orario lavorativo nella sede che gli viene assegnata dal datore: se il lavoratore abbandona il luogo di lavoro, quindi, da vita ad un inadempimento del contratto e ad un illecito disciplinare. Tuttavia, il lavoratore che abbandona il posto di lavoro può essere licenziato a determinate condizioni: infatti, il licenziamento del lavoratore che abbandona il posto di lavoro per giustificare il licenziamento deve dar vita ad una situazione così grave che si possa parlare di estinzione del rapporto di fiducia col proprio datore.
Lavoratore che abbandona il posto di lavoro con valide giustificazioni
Innanzitutto, il lavoratore che abbandona il posto di lavoro è licenziabile solo se l’abbandono del posto di lavoro non ha giustificazioni: in alcuni casi, infatti, è possibile allontanarsi dal luogo di lavoro.
Uno dei casi in cui è consentito l’abbandono del posto di lavoro è quello in cui sorge un pericolo grave ed immediato per la sicurezza del lavoratore: in questi casi il lavoratore che si è allontanato dal luogo di lavoro non può incorrere in alcuna sanzione disciplinare [1]. Infatti, in questi casi, prevale l’interesse alla salute ed all’integrità fisica del lavoratore sull’interesse dell’azienda alla produzione. In queste situazioni il lavoratore può abbandonare immediatamente il posto di lavoro senza darne notizia al datore o al suo diretto superiore gerarchico.
Altro caso in cui il lavoratore può abbandonare il posto di lavoro senza essere licenziato è quello in cui accusi una seria malattia che richieda un soccorso medico immediato. Ancora, il lavoratore può abbandonare il luogo di lavoro quando si trovi esposto ad agenti nocivi per la salute, ad esempio di tipo chimico: in questi casi il lavoratore può allontanarsi dal posto di lavoro fino a che l’ambiente in cui lavora sia tornato salubre.
Lavoratore che abbandona il posto di lavoro senza valide giustificazioni
Invece, il lavoratore che abbandona il posto di lavoro può essere licenziato quando non ha valide giustificazioni. L’assenza di giustificazione, infatti, costituisce giusta causa di licenziamento per il lavoratore che ha abbandonato il posto di lavoro determinando un problema nella catena organizzativa e produttiva del datore di lavoro. In questi casi, l’illecito disciplinare è così grave che la sanzione del licenziamento è ampiamente giustificata: il datore di lavoro infatti non può più avere fiducia nel suo dipendente che senza motivo abbandona il posto di lavoro.
Il licenziamento del lavoratore che abbandona il posto di lavoro può essere comminato in tronco soprattutto in caso di più episodi di allontanamento ingiustificato: si pensi ad un lavoratore che spesso abbandona il posto di lavoro per recarsi al circolo sportivo che frequenta, oppure per visitare dei concessionari di automobili, oppure ancora per acquistare beni personali negli esercizi commerciali vicini al luogo di lavoro [2].
Sulla base di questi ragionamenti, è allora legittimo anche il licenziamento in tronco del lavoratore straniero che abbandona il posto di lavoro per recarsi nel paese di origine senza aver avvisato il datore e senza aver fornito giustificazioni valide al suo comportamento, che dunque costituisce un illecito disciplinare ed una grande violazione del dovere di correttezza verso l’azienda [3].
Ancora, può essere licenziata la guardia giurata che anche per breve tempo si allontana dal luogo che doveva sorvegliare, ad esempio per andare ad acquistare il giornale [4]: anche in questo caso, infatti, il lavoratore che abbandona il luogo di lavoro commette un grave illecito disciplinare che lede la fiducia del datore di lavoro nei suoi confronti, vista anche la delicatezza delle mansioni assegnate al dipendente.
È legittimo anche il licenziamento del lavoratore che abbandona il posto di lavoro affermando di essere malato ma che, al momento della fornitura delle giustificazioni, invia all’azienda delle certificazioni mediche false o contraffatte [5].
In ogni caso, il lavoratore che abbandona il posto di lavoro può essere validamente licenziato quando il suo comportamento fa ritenere che in futuro potrà tenere condotte analoghe, che metteranno certamente in crisi l’organizzazione aziendale [6].
note
[1] Art. 44 del D. Lgs. n. 81/2008.
[2] Cass. sent. 21203/2013 del 17.09.2013.
[3] Cass. sent. 22869/2013 del 08.10.2013.
[4] Cass. sent. 15441/2016 del 26.07.2016.
[5] Cass. sent. 3129/2015 del 17.02.2015.
[6] Cass. sent. 14586/2009 del 22.06.2009.
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Fonte: www.laleggepertutti.it
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