Art. 2.
Disposizioni per l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
Disposizioni per il settore della forestazione
1. In deroga alle disposizioni di cuall’articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente è autorizzata, al fine di garantire l’espletamento delle funzioni istituzionali cui è preposta, ad avviare le procedure selettive ad evidenza pubblica, ai sensi dei commi 1, 3 e 3 bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assunzione di nuovo personale nel rispetto dell’analisi dell’effettivo fabbisogno e della relativa sostenibilità finanziaria e previo svolgimento delle procedure di mobilità.
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata rispettivamente per l’esercizio finanziario 2018 di euro 91.085.132,00, per l’esercizio finanziario 2019 di euro 120.016.070,66 e per l’esercizio finanziario 2020 di euro 200.954.322,17 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).
3. Per le finalità di cui al comma 8, dell’articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata rispettivamente, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020, la spesa di 24.430 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 156604) e di 6.900 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514).
4. Per il finanziamento del contratto integrativo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 13 settembre 2017 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - Sistema agroforestale-ambientale-rurale - è autorizzata la spesa annua di 6.800 migliaia di euro Bper ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.
5. A modifica ed integrazione di quanto previsto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 dall’articolo 3, comma 11, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, in relazione all’accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione, le complessive risorse per una quota pari a 20.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018, 53.069.153,34 euro per l’esercizio finanziario 2019 e 42.130.901,83 euro per l’esercizio finanziario 2020, sono destinate agli interventi previsti dal comma 8 dell’articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni per il settore agricolo forestale.
6. L’Allegato 3 di cui al comma 9 dell’articolo 4 e al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e dall’articolo 3, comma 11, della legge regionale n. 8/2017, per gli anni 2018, 2019 e 2020, è sostituito dall’Allegato 3 alla presente legge.
Art. 98.
Modifiche di norme in materia di lavoratori dei Consorzi di bonifica
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 le
parole “previa risoluzione del contenzioso in essere” sono soppresse.
Buongiorno. E passato esattamente un mese dal fatidico giorno 11 aprile e del suo pellegrinaggio a Palermo e nessuno ancora sa niente del perché, avete portato tanti padri di famiglia forestali al vostro sciopero sempre se si può definire uno sciopero. Gli operai dopo un mese esatto si chiedono il perché dategli una risposta, voi chi li dovrebbe rappresentare, per favore. Ho dobbiano scrivere ha chi la visto per avere notizie. Giardina Fernando
RispondiEliminae stato una buffonata questo sciopero secondo me lanno fatto per gli alrti no per noi forestali e una vergogna sono tuttu buffoni grazie tony denaro pa
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