Porto abusivo d’arma: se il coltello è nascosto nell’auto e il conducente non ne era a conoscenza commette reato?
Si può portare un coltello dall’arrotino senza rischiare che la polizia, trovandolo nel bagagliaio dell’auto per un banale controllo, ti arresti? Sicuramente sì. Ma quanto deve essere lungo questo coltello per non rischiare nulla? La legge non lo dice. Anche una lama di ridotte dimensioni (come nel caso del coltellino “a scatto”) potrebbe essere considerata un’arma. Tutto ovviamente dipende dall’uso che ne fai. Contrariamente a quello che si crede, non esiste più una dimensione minima della lama entro la quale è lecito portarla nel bagagliaio dell’auto o finanche in una borsa. Per stabilire quando è lecito tenere con sé una lama bisogna verificare le giustificazioni addotte dal possessore a seguito di un eventuale controllo. Se il cittadino è in grado di motivare le ragioni per cui circola con un coltello nella tasca o nello zaino, e tali ragioni risultano credibili, non vi è alcun reato. A occuparsi di questo scottante problema è stata la Cassazione con una sentenza depositata qualche ora fa [1]. Alla Corte è stato chiesto «Cosa rischio con una lama nel bagagliaio dell’auto?» e i giudici hanno risposto nel seguente modo.
È possibile trasportare nel baule dell’auto una lama o un coltello solo per un motivo giustificativo: si deve trattare di esigenze particolari del possessore che quest’ultimo deve dimostrare, non potendosi limitare solo a enunciarle. Inutile dire che tali esigenze devono essere credibili, ossia perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura ed alla normale funzione della lama. A giudicare, caso per caso, è il giudice.
Immaginiamo una casalinga che esce di casa con un paio di coltelli da cucina in una borsa. Dal ritorno dall’arrotino viene fermata dalla polizia. Per giustificarsi esibisce gli scontrini del pagamento. La donna non rischia nulla.
Immaginiamo invece un ragazzo che va allo stadio con uno zaino e, nel momento in cui viene perquisito, gli viene trovato un coltello. Lui sostiene che gli serve per sbucciare una mela che ha portato con sé. Non viene creduto e gli viene contestato il reato di porto d’armi. Lo stesso dicasi di un uomo che viene trovato con una lama mentre sta per entrare in un bar o di chi ha già subito numerosi precedenti penali.
In passato la giurisprudenza ha ritenuto che integra il reato di porto d’arma in luogo pubblico il trasporto di un coltello a serramanico a bordo di un’autovettura che circoli in strade e spazi pubblici, quando l’agente possa direttamente e prontamente disporne come nel caso in cui questa si trovi nel bagagliaio; non è quindi necessario che l’arma sia materialmente portata addosso.
Inoltre il reato scatta anche se non c’è l’intenzione e la consapevolezza di portare un’arma in auto: si pensi al caso del figlio che usa l’auto del padre, dove questi aveva lasciato un’ascia per abbattere un vecchio albero in campagna e che aveva dimenticato nel portabagagli. Infatti, conta anche la semplice negligenza per far scattare il reato di porto d’armi. Ma, in questi casi, la Cassazione ha anche detto che il fatto si può considerare «non grave» o meglio di «particolare tenuità» se non c’è consapevolezza della presenza del coltello.
Questo significa che, se ci si trova di fronte a un comportamento non abituale, di peso modesto e tenuto da soggetto incensurato si può applicare il beneficio previsto dal codice penale dell’archiviazione del procedimento penale [2] e non applicazione della pena.
note
[1] Cass. sent. n. 6974/2018 del 13.02.2018.
[2] Art. 131-bis cod. pen.
Fonte: www.laleggepertutti.it
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