Secondo l'art 13 della legge elettorale
19 Settembre 2017
Una giornata abbastanza convulsa quella di oggi sul fronte del M5S. Oggi è arrivata la conferma della sospensiva da parte del Tribunale sulle regionarie. Al centro della vicenda il ricorso di Mario Giulivi escluso a suo tempo dalla selezione per non aver sottoscritto il codice etico.
Il tribunale ha confermato cosi’ la decisione presa lo scorso 12 settembre in via cautelare. In virtù del provvedimento depositato dal giudice risultano così sospese la determina del 4 luglio con cui erano stati scelti i 16 candidati più votati a Palermo, inseriti quindi nella lista che verrà presentata, sotto il simbolo M5S, per l’Assemblea regionale, e di conseguenza anche il risultato del secondo turno che ha decretato Giancarlo Cancelleri come portabandiera pentastellato nella corsa alla presidenza della Regione.
Il Movimento 5 Stelle non ha presentato ancora le liste e la candidatura di Giancarlo Cancelleri e quindi la domanda di sospensione delle regionarie dell’attivista Mauro Giulivi può essere accolta. Lo scrive il giudice Claudia Spiga nel provvedimento con quale ha accolto il ricorso che di fatto sospende le elezioni interne del M5S per le candidature.
Una sospensiva confermata che comunque non ha spiazzato il candidato Governatore che ha confermato il suo impegno ad andare avanti pur annunciando ricorso: “La scadenza per presentare il simbolo è questo sabato 23 settembre e dobbiamo inoltre raccogliere 3.600 firme per la presentazione della lista. Per questo motivo il MoVimento 5 Stelle sarà presente alle regionali siciliane del 5 novembre con il sottoscritto, Giancarlo Cancelleri, candidato alla Presidenza della Regione e con la lista, a me collegata, votata dagli iscritti il 4 luglio 2017”.
Ma ecco la querelle che nasce proprio attorno al tema raccolta firme. Il M5s non sarebbe obbligato a raccogliere le firme a supporto delle liste per le regionali del 5 novembre. Questo secondo quanto prevede la legge elettorale siciliana, la n.29 del ’51, che all’art.13 recita: “Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio”. La norma riguarda anche altri partiti rappresentati all’Assemblea siciliana”.
I legali del M5s nel procedimento davanti al Tribunale di Palermo avevano sostenuto che l’eventuale conferma della sospensione delle ‘regionarie’, poi avvenuta, “avrebbe messo in pericolo la stessa partecipazione dell’associazione politica alla futura consultazione elettorale in ragione del tempo necessario alla nuova celebrazione delle primarie e del successivo adempimento della raccolta firme prescritto dall’art.14 bis, comma quinto della legge regionale 29 del ’51”. In realtà, l’art.13 esenta dalla raccolta delle firme i partiti che hanno gruppi nel Parlamento.
Pur non facendo alcun riferimento all’art.13, il giudice che ha confermato la sospensione delle ‘regionarie’, nella sentenza scrive: “L’attività di raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste (adempimento da compiersi entro il trentesimo giorno antecedente a quello previsto per la votazione), sulla base di quanto allegato dalle parti, non risulta ancora avviata, proprio in ragione dell’incertezza sui candidati da inserire nelle liste provinciali e regionali”.
E ancora: “Conseguentemente è certo che l’attività di raccolta delle firme necessarie per la presentazioni delle liste dovrà comunque compiersi (sia in caso di sospensione che di rigetto della domanda cautelare) nell’arco temporale che residua sino al termine ultimo fissato nella norma”.
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Fonte: palermo.blogsicilia.it
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