04 agosto 2017

NEL COLLEGATO IN DISCUSSIONE ALL'ARS, ANCHE LA NORMA CHE INCREMENTA LA SPESA PER IL SETTORE DELLA FORESTAZIONE


Disegno di legge n. 1345/A. Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 2017 n. 8 e 9. Abrogazione e modifiche di norme
Art. 6, comma 11: si incrementa l'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2018 e 2019 per gli interventi per il  settore della forestazione assicurando risorse complessive da iscrivere nel fondo da ripartire tra i competenti dipartimenti  dell'agricoltura  e del corpo forestale pari a 50.000 migliaia di euro annui (capitolo 215746). La  maggiore spesa è pari a 18.275.153,34 par l'anno 2018  (che si aggiungono ai 31.724.846,66  già previsti) ed a 50.000 migliaia di euro per l'anno 2019.


Riferimenti

Art 6, comma 8 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 settore forestazione - cap 215746
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 3, della legge regionale  n.  3/2016  e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata in euro 147.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2017 e in euro 63.054.846,66 per l’esercizio finanziario 2018. Al comma 5 dell’articolo 23 della medesima  legge regionale  17 marzo 2016, n. 3 le parole “per l’esercizio finanziario 2017” sono sostituite dalle parole  “per gli esercizi finanziari 2017 e 2018”.

Art 6, comma 9 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 settore forestazione- cap 215746
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, dell’importo annuo di 1.760 migliaia di  euro (Missione 16, Programma 3, Capitolo 147326)

Art 23, comma 2, della legge regionale n. 3/2016-Finanziamento interventi nel settore forestazione. Finanziamento Garanzie occupazionali
Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale n. 13/2014 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 3 - capitolo 147326)

Art 23, comma 3, della legge regionale n. 3/2016-Finanziamento interventi nel settore forestazione. Finanziamento Garanzie occupazionali
L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata nel limite massimo di 142.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 137.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018

Art. 47 comma 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui  al comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze  del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l’espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi  esistenti  ed  attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n.16/1996 e successive modifiche ed integrazioni,  è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2015, l’ulteriore spesa nellimite  massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2016 e 2017 la spesa iscritta all’UPB  10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.


Art. 5. della legge regionale n. 13/2014. Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale
1. L’Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche  parzialmente, e comunque nei limiti delle  risorse disponibili, l’attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n.16 e successive modifiche ed integrazioni  utilizzando il personale di cui all’articolo 1 della medesima legge regionale.
2. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale del 31 agosto 1998, n. 16 è  sostituito dal seguente: “4. L’ESA è autorizzato ad erogare il servizio di  meccanizzazione agricola a favore delle imprese agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore “de minimis” di cui al regolamento  (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti  “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea  24 dicembre 2013, L352”.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - cap. 147326.





Nessun commento:

Posta un commento

Ogni commento anonimo sarà cestinato, verranno pubblicati tutti tranne quelli offensivi e/o volgari, si ricorda che commentare significa anche assumersi la responsabilità di ciò che si dice. Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Quelli con profilo Anonimo DEVONO essere firmati alla fine del commento altrimenti saranno cancellati. Il titolare del blog declina ogni responsabilità per i commenti rilasciati da terzi. Le immagini pubblicate sono quasi tutte tratte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro rimozione.