ANCHE NEL COMPARTO FORESTALE SICILIANIOSI REGISTRA TALE ABUSO.
ABUSO, SI NOTI BENE, CHE HA DONATO AI LAVORATORI FORESTALI SICILIANI UN PRIMATO: SONO I LAVORATORI PRECARI CON ANZIANITA’ GIURIDICA PIU’ ANTICA D’EUROPA (ANCHE 10,20, 30 ANNI DI SERVIZIO DA “PRECARI”).
La Regione siciliana non ha reso una misura sanzionatoria atta a limitare l’abuso di tali contratti, come richiesto dalla normativa comunitaria.
Da ciò, la stessa, si è resa inadempiente.
COME AGIRE CONTRO QUESTA SITUAZIONE INSOSTENIBILE?
Occorre presentare una istanza in Commissione Europea per l’apertura di una procedura di infrazione contro il nostro Stato. Questa azione mira a far risaltare la violazione comunitaria al fine di ottenere un provvedimento che imponga al nostro Stato di avviare un corretto piano di stabilizzazione o una misura sanzionatoria all’illegittima reiterazione dei contratti dei forestali.
CHI SONO I LAVORATORI FORESTALI CHE POSSONO PARTECIPARE ALL’AZIONE?
Tutti gli operai che hanno superato i 36 mesi di servizio. Non ha alcuna importanza il concetto di stagionalità. Il significato di stagionalità ben si sposa con quello di precarietà. L’importante è che il rapporto sia a termine. Abbia, cioè, un inizio ed una fine.
L’accordo quadro, infatti, si riferisce in generale «all’insieme dei lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro, purché questi siano vincolati da un contratto di lavoro ai sensi del diritto nazionale» (punto 67), senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del contratto in diritto interno.
Per questo i lavoratori forestali DEVONO PRETENDERE la corretta qualificazione del rapporto!
LA NORMA E’ CHIARA E NON VI SONO INTERPRETAZIONI ALTERNATIVE.
La sentenza Mascolo merita attenzione per svariate ragioni. Innanzitutto, essa costituisce un ulteriore tassello della ricca giurisprudenza comunitaria in materia di successione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato, in materia di pubblico impiego,aventi ad oggetto, entrambe, la compatibilità con l’accordo quadro dell’art. 36 c. 5 del d.lgs. n. 165/2001 e le sue condizioni di applicazione). La pronuncia si inserisce nel solco di un percorso già tracciato, laddove riafferma l’incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione di quelle disposizioni nazionali che permettono la successione di rapporti temporanei per soddisfare talune esigenze dichiarate provvisorie, ma che, in concreto, si dimostrano permanenti e durevoli nel tempo.
PER PARTECIPARE ALLA NOSTRA AZIONE COLLETTIVA CONTRO IL PRECARIATO DEI LAVORATORI FORESTALI: studiolegale.fasano@alice.it
03 Febbraio 2017
Ascolta l'intervista dell'avvocato Fasano
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