L.R. 16/96
Art. 33. Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione
1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione.
2. L'attività di cui al comma 1 è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone
Art. 35. Interventi urgenti nei punti sensibili
1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, l'Amministrazione forestale è autorizzata a procedere ad interventi nei punti sensibili, di cui alla lettera d) del comma 2 di detto articolo.
2. I luoghi in cui è necessario procedere a detti interventi sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale per le foreste competente per territorio.
3. Per gli interventi di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 41.
Art. 41. Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi
1. L'Amministrazione forestale e le province regionali eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.
2. I lavori di cui al comma 1 devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Amministrazione forestale cura l'esecuzione dei lavori nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.
4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi, mcontenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000.
5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni
interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali.
6. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata
collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori.
7. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
Art. 42. Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi
1. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.
Art. 56. Misure riguardanti i lavoratori impegnati nei servizi antincendio
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.
3. In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue.
1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione.
2. L'attività di cui al comma 1 è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone
Art. 35. Interventi urgenti nei punti sensibili
1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, l'Amministrazione forestale è autorizzata a procedere ad interventi nei punti sensibili, di cui alla lettera d) del comma 2 di detto articolo.
2. I luoghi in cui è necessario procedere a detti interventi sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale per le foreste competente per territorio.
3. Per gli interventi di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 41.
Art. 41. Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi
1. L'Amministrazione forestale e le province regionali eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.
2. I lavori di cui al comma 1 devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Amministrazione forestale cura l'esecuzione dei lavori nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.
4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi, mcontenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000.
5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni
interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali.
6. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata
collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori.
7. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
Art. 42. Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi
1. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.
Art. 56. Misure riguardanti i lavoratori impegnati nei servizi antincendio
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.
3. In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue.
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