ORDINANZA N. 73
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO,
Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo
CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria
de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco
MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12,
comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5
(Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di
stabilità regionale), promosso dal Tribunale ordinario di Marsala, nel
procedimento, vertente tra Cucchiara Renato e la Regione siciliana ed
altri, con ordinanza del 12 gennaio 2015, iscritta al n. 212 del
registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis.
Ritenuto che, con ordinanza del 12 gennaio 2015, il
Tribunale ordinario di Marsala, in funzione di giudice del lavoro, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1,
della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità
regionale), «nella parte in cui prevede l’applicazione, con effetti
retroattivi, alla graduatoria unificata con ess[a] istituita,
comprendente tutti i lavoratori forestali di cui all’elenco ex art. 45
ter della L.R. n. 16/1996, come introdotto dalla L.R. n. 14/2006, dei
criteri di valutazione di cui all’art. 49 della stessa L. n. 16/1996»;
che la norma denunciata, nel testo vigente al momento
della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, così recita: «Al fine di
migliorare l’efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle
risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali
alle dipendenze di un unico ramo dell’Amministrazione regionale, è
trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali
la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel
servizio di antincendio boschivo di cui all’elenco speciale dei
lavoratori forestali di cui all’articolo 45-ter della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui
all’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono
inseriti in un’unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti
gli altri lavoratori forestali di cui all’articolo 45-ter della legge
regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi
contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall’articolo 49
della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio
boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già
detta funzione, previo accertamento dell’idoneità specifica nella
mansione»;
che, ad avviso del giudice a quo, tale previsione
contrasterebbe con gli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva
con legge 4 agosto 1955, n. 848;
che la questione è sorta nel corso di un giudizio
promosso da Renato Cucchiara nei confronti della Regione siciliana e
altri, con domanda di accertamento del diritto del ricorrente di essere
inserito al primo posto della graduatoria unica del contingente
occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, previa
disapplicazione della graduatoria approvata con determinazione
dirigenziale n. 1767 del 16 luglio 2014;
che il giudice a quo ricostruisce innanzitutto il quadro
normativo in cui si inserisce la norma denunciata, prendendo le mosse
dalla legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16, recante norme
sul «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione»;
che l’art. 46, comma 1, della legge citata prevede che
l’amministrazione regionale si avvalga, per ciascun distretto forestale,
dell’opera: «a) di un contingente di operai a tempo indeterminato; b)
di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per
centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali; c) di un
contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno
giornate lavorative ai fini previdenziali», e si preoccupa, agli artt.
47 e 48, di disciplinare la formazione di ciascuno di essi;
che l’art. 48 – sotto la rubrica «Contingenti operai con
garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative» – stabilisce
che il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale
di centocinquantuno giornate lavorative «è formato dal personale già
inserito nella suddetta fascia», e che «[c]onseguono altresì
l’inserimento nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia
di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale
che tiene conto dell’anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità
di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi
anagrafici» (comma 1);
che disposizioni simili regolano, al comma 4 dell’art.
48, il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno
giornate lavorative, che «è formato dai lavoratori forestali già
inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, con
gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate
lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi
criteri del comma 1»;
che il rimettente riferisce, altresì, che l’art. 49
della legge in esame prevedeva l’istituzione presso ogni distretto
forestale di una graduatoria unica, da utilizzare per l’eventuale
completamento dei menzionati contingenti una volta esauriti gli operai
appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, e che in
questa graduatoria erano compresi tutti i lavoratori – definiti
dall’art. 48, comma 5, come «fuori fascia» – che avessero avuto,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge della Regione
siciliana 5 giugno 1989, n. 11, recante «Norme riguardanti gli
interventi forestali e l’occupazione dei lavoratori forestali» (o che
avessero in corso, alla data di entrata in vigore della legge regionale
n. 16 del 1996), un rapporto di lavoro a tempo determinato con
l’amministrazione forestale;
che, come osserva il giudice a quo, la graduatoria unica
dei lavoratori «fuori fascia» era formata sulla base di criteri diversi
da quelli applicati per le altre graduatorie, giacché il comma 2
dell’art. 49 prevede l’attribuzione di «dieci punti per ogni anno di
lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze degli uffici
centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e
dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, […], considerando anno
di lavoro anche un solo turno nell’arco dell’anno», e valendo, a parità
di punteggio, «il numero di anni di iscrizione negli elenchi
anagrafici»;
che, ad avviso del rimettente, la legge regionale n. 16
del 1996, nell’impianto originario descritto, aveva il fine di
assicurare la progressiva stabilizzazione del personale forestale a
tempo determinato attraverso il suo successivo inserimento nelle fasce a
maggiore garanzia occupazionale, sino al possibile ingresso nella
graduatoria dei lavoratori a tempo indeterminato;
che tale progressione – sempre secondo il rimettente –
dipendeva sostanzialmente dall’anzianità di iscrizione nelle
graduatorie, secondo un sistema di scorrimento dalle fasce con minore
garanzia occupazionale a quelle con garanzia occupazionale maggiore
(sono citati, al riguardo, anche gli artt. 53 e 54 della stessa legge
regionale);
che la ricostruzione del quadro normativo prosegue,
nell’ordinanza di rimessione, con l’esame della legge della Regione
siciliana 14 aprile 2006, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 “Riordino della legislazione in materia
forestale e di tutela della vegetazione”. Istituzione dell’Agenzia della
Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.), il
cui art. 43 ha aggiunto alla legge regionale n. 16 del 1996 l’art.
45-ter, che ha istituito un «Elenco speciale dei lavoratori forestali»,
articolato su base provinciale, al quale erano iscritti, a domanda,
tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali
(di cui si è detto) o che avessero espletato compiutamente, a partire
dall’anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate
lavorative ai fini previdenziali alle dipendenze dell’amministrazione
forestale nel periodo di vigenza della legge regionale n. 16 del 1996,
ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005 (comma 2);
che, inoltre, i lavoratori aventi titolo erano inseriti
nell’elenco provinciale dell’art. 45-ter «per fascia di garanzia
occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i
criteri previsti dall’articolo 48, comma 1 e dall’articolo 49, comma 2»
(comma 6);
che l’art. 44 della legge regionale n. 14 del 2006
stabiliva, altresì, che «[p]er favorire il processo di progressiva
stabilizzazione del personale operaio impiegato dall’Amministrazione
forestale non è consentito l’ulteriore avviamento di lavoratori non
inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 45-ter della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall’articolo 43 della
presente legge»;
che, ad avviso del rimettente, con queste modifiche e
integrazioni il legislatore aveva sì introdotto un sistema di avviamento
unico, sia per gli operai con garanzia occupazionale, che per quelli
«fuori fascia», escludendo i lavoratori di entrambe le categorie che non
fossero iscritti nel nuovo elenco speciale, ma aveva anche conservato
il sistema delle diverse graduatorie e dei diversi criteri di
inserimento, e segnatamente i criteri dell’art. 48 della legge regionale
n. 16 del 1996 per gli operai con garanzia occupazionale e dell’art. 49
della stessa legge per quelli «fuori fascia», utilizzati per il
completamento delle altre categorie;
che il giudice a quo, così ricostruito il quadro
normativo di riferimento, osserva che con la norma denunciata il
legislatore ha inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo
dell’amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 45-ter della legge regionale n. 16
del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che
quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, al
dichiarato fine di «migliorare l’efficienza del lavoro attraverso la
riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale […]»;
che così facendo il legislatore avrebbe però anche
disposto – continua il rimettente – l’unificazione delle graduatorie, in
modo tale che ciascun lavoratore, pur risultando sempre inserito nella
propria fascia di appartenenza, progredisca nella graduatoria unica non
più in base ai diversi criteri prima vigenti per le diverse categorie,
ma solo in base ai criteri dell’art. 49 della legge regionale n. 16 del
1996, applicati in precedenza ai lavoratori «fuori fascia»;
che, ad avviso del rimettente, un’interpretazione della
norma denunciata letteralmente e logicamente diversa da quella da esso
proposta non sarebbe nemmeno immaginabile, «attesa la completa
infungibilità dei diversi criteri di inserimento prima vigenti, l’uno
basato sull’anzianità (sicché la collocazione in graduatoria avanzava in
virtù della maggior risalenza dell’anno di iscrizione), l’altro sul
punteggio, calcolato in base al numero di rapporti di lavoro
intrattenuti con l’amministrazione forestale», con la conseguenza che
«ogni possibilità di una loro applicazione congiunta (riservando il
primo criterio ai lavoratori di cui all’art. 47 (recte: art. 48) e
l’altro ai lavoratori di cui all’art. 49) non farebbe che perpetuare la
distinzione delle due graduatorie, risultato che il legislatore
regionale, unificando la graduatoria de qua, ha invece con evidenza
voluto superare»;
che da quanto esposto consegue, secondo il rimettente,
che l’art. 12, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2014 avrebbe
tacitamente abrogato l’art. 48 delle legge regionale n. 16 del 1996,
imponendo di seguire, ai fini della formazione della graduatoria
unificata, il solo criterio dell’attribuzione di un punteggio per ogni
rapporto di lavoro già intrattenuto dal dipendente, in luogo
dell’anzianità di iscrizione nella fascia di appartenenza, quanto ai
lavoratori con garanzia occupazionale;
che sulla base dell’interpretazione accolta il giudice a
quo attribuisce alla norma denunciata efficacia retroattiva, quantomeno
a far data dall’inserimento di ogni lavoratore nella fascia di
appartenenza, e quindi nella relativa graduatoria, sicché essa
contrasterebbe con l’art. 3 Cost., per lesione dei principi di
ragionevolezza e di tutela dell’affidamento, e con l’art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, per assenza di motivi
imperativi di interesse generale, che giustifichino tale efficacia;
che l’estensione retroattiva a tutte le categorie di
lavoratori forestali a tempo determinato di un criterio di inserimento
in graduatoria prima previsto per una sola di esse (quella dei
lavoratori «fuori fascia») non troverebbe adeguata giustificazione nel
perseguimento di interessi di rango costituzionale, nemmeno sotto il
profilo della semplificazione dell’azione amministrativa, astrattamente
riconducibile al principio di buon andamento ex art. 97 Cost., in quanto
la norma non sembra in grado di realizzare questo obiettivo, come
dimostrerebbero le difficoltà che l’amministrazione regionale, convenuta
nel giudizio principale, ha riconosciuto di avere incontrato nella sua
applicazione;
che sarebbero evidenti l’irragionevolezza della norma e
la sua contrarietà alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione,
con conseguente violazione anche dell’art. 97 Cost., in quanto essa –
attribuendo dieci punti per ogni anno di lavoro, considerando tale anche
solo un turno di lavoro all’anno – sembra prescindere totalmente
dall’anzianità di iscrizione del lavoratore nella fascia di
appartenenza, favorendo chi ha avuto nel tempo un numero maggiore di
incarichi di qualsiasi durata, anziché coloro che hanno intrattenuto
invece rapporti di lavoro con la medesima durata (nel caso oggetto del
processo principale, di almeno centocinquantuno giornate lavorative
all’anno), come sarebbe logico nel pubblico interesse alla progressiva
stabilizzazione del personale più qualificato e di maggiore esperienza;
che l’efficacia retroattiva della norma è lesiva del
principio di tutela dell’affidamento, frustrando le legittime
aspettative – di scorrimento a una categoria con maggiore garanzia
occupazionale o di stabilizzazione – maturate in capo a coloro che erano
inseriti nelle precedenti graduatorie sulla base dell’anzianità di
iscrizione nelle fasce di appartenenza e che ora possono essere superati
da lavoratori con minore anzianità;
che il giudice a quo, pur mostrandosi consapevole della
giurisprudenza costituzionale in materia di mutamenti dei criteri di
formazione delle graduatorie permanenti del personale scolastico – che
afferma la sussistenza di mere aspettative al collocamento in
graduatoria e alla conservazione di una posizione nella medesima –,
tuttavia rileva che, secondo la stessa giurisprudenza, il principio di
tutela dell’affidamento si considera leso da disposizioni retroattive
che trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali
fondate su leggi anteriori (si citano le sentenze n. 409 del 2005, n.
446 del 2002, n. 822 del 1988 e n. 210 del 1971);
che, quanto alla rilevanza della questione, il
rimettente osserva che l’applicazione della norma denunciata
comporterebbe la lesione della legittima aspettativa del ricorrente nel
processo principale all’avviamento al lavoro e all’assunzione a tempo
indeterminato, in quanto è pacifico tra le parti, oltre a essere
dimostrato con documenti, che per effetto della formazione della nuova
graduatoria sulla base dei criteri di cui all’art. 49 della legge
regionale n. 16 del 1996, egli si trova collocato al dodicesimo posto
della fascia di appartenenza con garanzia occupazionale di
centocinquantuno giornate lavorative, anziché al primo posto, come era
nella precedente graduatoria, vedendo così svanire la concreta
possibilità di una prossima assunzione a tempo indeterminato;
che conseguentemente la dichiarazione di illegittimità
della norma condurrebbe, ad avviso del giudice a quo, a una decisione di
accoglimento della domanda di merito, con la quale, come si è detto, il
ricorrente chiede che sia accertato il suo diritto a essere collocato
al primo posto della medesima graduatoria;
che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio davanti alla Corte.
Considerato che il Tribunale ordinario di Marsala, in
funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale
dell’art. 12, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio
2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117,
primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, «nella
parte in cui prevede l’applicazione, con effetti retroattivi, alla
graduatoria unificata con ess[a] istituita, comprendente tutti i
lavoratori forestali di cui all’elenco ex art. 45 ter della L.R. n.
16/1996, come introdotto dalla L.R. n. 14/2006, dei criteri di
valutazione di cui all’art. 49 della stessa L. n. 16/1996»;
che la norma denunciata prevede che i lavoratori
forestali iscritti nelle fasce con garanzia occupazionale di
centocinquantuno e centouno giornate lavorative annue, già inseriti
nell’elenco speciale dell’art. 45-ter della legge della Regione
siciliana 6 aprile 1996, n. 16, recante norme sul «Riordino della
legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione», siano
collocati nelle nuove graduatorie uniche distrettuali da essa istituite
congiuntamente al personale del servizio antincendio boschivo, sulla
base di un criterio di valutazione diverso da quello applicato
precedentemente ai fini del loro inserimento nel citato elenco speciale;
che il precedente criterio di valutazione, stabilito
dall’art. 48 della legge regionale n. 16 del 1996, era fondato sulla
«anzianità di iscrizione» nella fascia con garanzia occupazionale di
appartenenza, mentre il nuovo criterio – prima riservato dall’art. 49
della stessa legge regionale ai soli operai «fuori fascia» (così
definiti dall’art. 48, comma 5) e ora esteso dalla norma censurata a
tutte le categorie di lavoratori forestali a tempo determinato –
consiste nell’attribuzione di «dieci punti per ogni anno di lavoro
prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze degli uffici centrali e
periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda
regionale delle foreste demaniali, […], considerando anno di lavoro
anche un solo turno nell’arco dell’anno»;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata
contrasterebbe con i principi di ragionevolezza, di tutela
dell’affidamento del cittadino e di buon andamento dell’amministrazione,
in quanto dispone, con effetto retroattivo e in assenza di motivi
imperativi di interesse generale, che i lavoratori forestali già
iscritti nelle fasce con garanzia occupazionale, e perciò dotati di
maggiore esperienza, siano inseriti nell’istituita graduatoria unica
distrettuale con criteri di valutazione irragionevolmente diversi da
quelli in base ai quali essi erano inseriti nelle precedenti
graduatorie;
che, in via preliminare, va osservato che dopo la
pronuncia dell’ordinanza di rimessione il testo della norma è stato
sostituito dall’art. 47, comma 5, della legge della Regione siciliana 7
maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2015. Legge di stabilità regionale);
che, per quello che qui rileva, la novella si è limitata
a sopprimere la previsione del trasferimento al «Dipartimento regionale
Azienda regionale foreste demaniali» della titolarità dei rapporti di
lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo
al fine di riunificare tutti i lavoratori forestali alle dipendenze di
un unico ramo dell’amministrazione regionale, riproducendo
sostanzialmente anche nella lettera la parte della disposizione oggetto
di censura, il cui contenuto precettivo è rimasto immutato;
che, pertanto, lo ius superveniens non impone di
restituire gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla
rilevanza, in quanto esso incide sì sulla disposizione oggetto del
giudizio di costituzionalità, ma non sul profilo censurato dal
rimettente (sentenze n. 222 del 2015 e n. 172 del 2014);
che, venendo all’esame del merito, l’art. 12, comma 1,
della legge regionale n. 5 del 2014 stabilisce criteri unitari di
valutazione di tutti i lavoratori forestali per la formazione delle
nuove graduatorie uniche distrettuali, le quali, pur salvaguardando il
principio dell’inserimento dei lavoratori nel relativo contingente di
appartenenza, sostituiscono l’elenco speciale previsto dall’art. 45-ter
della legge regionale n. 16 del 1996, articolato su base provinciale e
suddiviso in graduatorie autonome distinte per fasce di garanzia
occupazionale, alle quali si aggiungeva la graduatoria dei lavoratori
«fuori fascia», formata in applicazione di diversi criteri di
inserimento;
che la scelta del legislatore regionale di modificare il
sistema di avviamento dei lavoratori forestali con l’adozione di una
graduatoria unica comporta l’applicazione di criteri di valutazione
omogenei per tutti i lavoratori, non essendo compatibile con la
graduatoria unica, come osserva anche il rimettente, l’inserimento in
essa sulla base di parametri diversificati per categorie di lavoratori;
che i nuovi criteri di valutazione sono destinati a
operare solo per il futuro, per la formazione delle nuove graduatorie
unificate, non incidendo sulla loro efficacia – certamente non
retroattiva – il fatto che possano avere a oggetto titoli di servizio
precedentemente acquisiti e già valutati ai diversi fini della
formazione delle vecchie graduatorie che confluivano nell’elenco
speciale regionale;
che il principio generale di irretroattività non è
derogato da norme che, disciplinando la formazione di graduatorie
permanenti come quelle in esame, introducono nuovi criteri di
inserimento nelle medesime, in quanto «[p]roprio il carattere permanente
delle graduatorie e il loro periodico aggiornamento consentono il
cambiamento dei criteri di valutazione, che intervengono in una realtà
soggetta a ciclico mutamento» (sentenza n. 11 del 2007), incidendo per
l’avvenire sulla situazione di chi attende il collocamento in
graduatoria;
che è quindi palese l’erroneità del presupposto
interpretativo da cui muove il giudice rimettente, del carattere
retroattivo della disposizione censurata, con la conseguenza che, una
volta esclusa la retroattività della norma, le censure vanno respinte in
radice con riferimento a tutti i parametri evocati;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Marsala, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Nota:
Da notizie certe i lavoratori si appelleranno alla Corte Europea
Notizie correlate:
Grazie all'Avvocato Anna Licata, foro Trapani,
un lavoratore vince un ricorso sull'illegittimità dell’articolo 12
comma 1 della legge regionale n.5 del 28 gennaio 2014. Il Tribunale del Lavoro di Marsala fa alcune considerazioni positive possibili conseguenze della graduatoria unica
Dubbio di legittimitá costituzionale dell'art. 12 della l.r. n. 5/2014. L'avvocato Anna Licata ottiene un'altra vittoria. Un 151sta trapanese ottiene dal Tribunale di Marsala la sospensione della graduatoria unica oti sino alla pronuncia della Corte Costituzionale
Dubbio di legittimitá costituzionale dell'art. 12 della l.r. n. 5/2014. L'avvocato Anna Licata ottiene un'altra vittoria. Un 151sta trapanese ottiene dal Tribunale di Marsala la sospensione della graduatoria unica oti sino alla pronuncia della Corte Costituzionale
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