24 marzo 2016

PENSIONE ANTICIPATA, ECCO I REQUISITI PER IL 2016


La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall'età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica. Per il triennio 2016-2018 è necessaria un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.


La Pensione Anticipata
Il dizionario di Pensioni Oggi


La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall'età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica. Per il triennio 2016-2018 è necessaria un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.


La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato dall'AGO, dalla gestione separata e dai fondi sostitutivi ed esclusivi che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario. Sostituisce, dal 2012, la pensione di anzianità.
L'istituto ha eliminato il requisito dell'età minima introdotto dalla legge 243/2004 ed ha previsto un sistema di disincentivazione che si realizza attraverso una riduzione del rateo in relazione al tempo mancante per il raggiungimento di un limite minimo di età fissato in 62 anni dalla legge 201/2011.

Indice
La Pensione Anticipata nel sistema Retributivo e Misto
La Penalizzazione
La Pensione Anticipata nel Sistema Contributivo
La Decorrenza Disposizioni Eccezionali per i lavoratori dipendenti del settore privato

La Pensione Anticipata nel Sistema Retributivo e Misto


A decorrere dal 1° gennaio 2012 i lavoratori dipendenti del settore privato o del pubblico impiego, autonomi, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè lavoratori che erano nel sistema retributivo o misto al 31 Dicembre 2011) possono conseguire la pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, qualora abbiano maturato una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne. Tale requisito contributivo va aumentato di un mese nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014.

Il requisito contributivo è inoltre soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12, comma 12 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010. E pertanto dal 1° gennaio 2016 i requisiti sopra esposti sono passati a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne  (cfr: Circolare Inps 63/2015).

Attualmente, dunque, i requisiti contributivi per la pensione anticipata, comprensivi degli ulteriori adeguamenti alla speranza di vita Istat dal 2019 individuati nella relazione alla Riforma Fornero del 2011, possono essere rappresentati dalla seguente tabella.





La contribuzione - Ai fini del raggiungimento di tale requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.
In altri termini ai fini del conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata (tra cui anche l'Aspi e Mini-Aspi; cfr: Circolare Inps 180/2014) e malattia.

La Penalizzazione

Chi percepisce prima dei 62 anni di età il pensionamento anticipato subisce una penalizzazione sulle anzianità retributive maturate fino al 2011. Il taglio è pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell'1% per ogni anno prima dei 62. Pertanto un lavoratore che andasse in pensione anticipata a 59 anni subirebbe un taglio del 4% sulle anzianità retributive maturate entro il 2011.
La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
La norma ha, inoltre, specificato che, nel caso in cui l'età raggiunta dal lavoratore al momento del pensionamento non sia interamente espressa in anni, la riduzione deve essere proporzionata al numero di mesi di età, oltre gli anni già raggiunti, che risulteranno raggiunti.

La Penalizzazione dal 1° Gennaio 2015 - Questo sistema di disincentivi è stato piu' volte oggetto di intervento da parte del legislatore, (l'ultimo con l'articolo 1, comma 113 della legge 190/2014) con cui è stata disposta, in sostanza, la cancellazione della penalità sino al 31 Dicembre 2017. Nello specifico la penalità non viene applicata alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data (cfr: Circolare Inps 74/2015). Per effetto di tale modifica, dunque, sulle pensioni liquidate a partire dal 1° Gennaio 2015 non verrà piu' applicata la decurtazione dell'assegno anche se il titolare non avrà compiuto i 62 anni di età. Mentre la riduzione troverà applicazione a partire dal 1° Gennaio 2018 salvo il Parlamento decida di prorogare ulteriormente la misura. 
Qui sono disponibili ulteriori informazioni sul funzionamento del meccanismo della penalizzazione.

La Pensione Anticipata nel Sistema Contributivo

I lavoratori il cui primo contributo versato è successivo al 31 dicembre 1995 (e che, quindi, hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema contributivo) possono conseguire il trattamento anticipato, sempre a prescindere dall'età anagrafica, al perfezionamento delle medesime anzianità contributive previste per i lavoratori nel sistema retributivo o misto appena citate. A differenza di coloro che sono nel sistema retributivo o misto al 31 Dicembre 2011, nei loro confronti non opera il sistema di disincentivazione previsto qualora accedano alla pensione anticipata prima del raggiungimento dei 62 anni di età.
Inoltre ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
La Pensione A 63 anni - Oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel sistema contributivo, può ottenere la pensione anticipata, qualora piu' favorevole, al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (circa 1.255 euro al mese per il 2016).
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Il requisito anagrafico di 63 è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita. Pertanto dal 2016 questo è pari a 63 anni e 7 mesi ed arriverà a 64 anni dal 1° Gennaio 2019 (si veda tavola a lato relativa all'incremento dei requisiti anagrafici nel tempo).



 

La Decorrenza

Tutte le prestazioni sopra descritte decorrono immediatamente, senza piu' dover attendere quel periodo di slittamento che veniva applicato nella vecchia normativa. Infatti ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).
Si ricorda che ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non é, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Dettagli
Circolare Inps 35/2012; Circolare Inps 36/2012; Circolare Inps 37/2012


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