31 marzo 2016
L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI FORESTALI FA SEMPRE NOTIZIA. MA LE ALTRE PRESTAZIONI PREVISTE PER LE ALTRE CATEGORIE PERCHÈ NON FA NOTIZIA?
L'indennità di disoccupazione ai lavoratori forestali fa sempre notizia. Ma le altre prestazioni previste per le altre categorie perchè non fa notizia?
Oggi mi ha chiamato un altro giornalista di Rai Uno, Roberto Campagna, sempre per l'Arena di Giletti, e parlando parlando mi diceva della trasmissione che è andata in onda ieri sera su La7. Grazie a questa conversazione mi sono messo alla ricerca del video e come avete visto l'ho anche pubblicato. Gli ho fatto presente che bisogna discutere anche su come risolvere il problema dei forestali in Sicilia. Ritornando al discorso del video, come avete notato, ci fanno pesare l'indennità di disoccupazione che percepiamo. Ma solo con i forestali si soffermano?
Ricordiamo con molto piacere un articolo di Giulio Ambrosetti - che dice: "i tanto vituperati forestali del Sud sono il frutto di un accordo tra Regioni meridionali e Stato siglato nei primi anni ’80 del secolo passato, quanto lo stesso Stato intervenne con una barca di soldi per la ristrutturazione industriale (per lo più in favore della Fiat). Per dare qualcosa anche al Sud – molto poco, in verità, rispetto a quanto si stava dando al Nord – si decise di in vestire nella forestazione del Sud, ben sapendo che si trattava di Stato sociale e non di interventi produttivi. Per la Sicilia, allora, si decise che una parte dei forestali si avrebbe pagato lo Stato e una parte la Regione. Con il passare degli anni tutto il costo dei forestali è stato caricato sulla Regione siciliana. Lo Stato paga la Cassa integrazione e nessuno si sogna di toccarla. La Regione siciliana, con le proprie entrate, paga i forestali. Non si capisce a che titolo, da diversi anni si cerca in tutti i modi di denigrare i forestali del Sud e, segnatamente, quelli della Sicilia che, da sempre, sono pagati interamente con le tasse pagate dai siciliani”.
Noi non vogliamo innescare nessuna guerra con il Nord, perchè non ci sentiamo razzisti, però l'indennità di disoccupazione e gli altri ammortizzatori sociali, sono previste per tante e tante altre categorie. Buona lettura...
Basta solamente collegarsi nel sito dell'inps
Disoccupazione agricola
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
spetta agli operai agricoli a tempo determinato;
piccoli coloni;
compartecipanti familiari;
piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
Fondo Credito
I Fondi di solidarietà, disciplinati agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148 del 14 settembre 2015, forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.
Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, dipendenti delle aziende del settore del Credito già rientranti, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D.I. 28/4/2000, n.158
Fondo assicurativi
Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dirigenti, delle imprese di Assicurazione (comunque denominate e regolarmente costituite) e di Assicurazione Assistenza. Sono inclusi fra i beneficiari, inoltre:
i lavoratori dipendenti dalle aziende controllate dalle suddette imprese, a condizione che svolgano attività intrinsecamente strumentali o connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, a decorrere dal loro inquadramento il personale dipendente da Enti di settore o associazioni di categoria dei settori assicurazione e assicurazione assistenza, a condizione che venga presentata una richiesta congiunta di ammissione al Fondo da parte dell'impresa e delle organizzazioni sindacali e tale richiesta riceva parere favorevole da parte del Comitato amministratore del Fondo medesimo.
Fondo Poste
La prestazione principale erogata dai fondi è l’assegno ordinario, ovverosia un’integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni. Possono essere previsti, inoltre, altri interventi quali: prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché erogazione, in presenza di determinati requisiti, di assegni straordinari a favore di determinate tipologie di lavoratori fino alla maturazione del diritto alla pensione.
Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti, dipendenti di Poste Italiane S.p.A. e delle società del Gruppo Poste Italiane nelle quali Poste Italiane S.p.A. detiene una partecipazione di controllo, ad eccezione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.
Fondo Credito Cooperativo
Il Fondo Credito Cooperativo, disciplinato dal D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento ed il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione. In particolare, il fondo eroga:
interventi in via ordinaria:
finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali, europei o della cooperazione;
trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (assegni ordinari) per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione, o in applicazione di contratti di solidarietà espansivi di cui all’art. 5, comma 1 lettera a) punto 3, oltre al versamento della contribuzione correlata;
interventi in via emergenziale:
assegno emergenziale, a favore dei lavoratori licenziati, non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.lgs 22/2015;
finanziamento, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione (c.d. outplacement).
Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori dipendenti da aziende che siano tenute ad applicare ed applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. I dirigenti possono accedere esclusivamente alle prestazioni di assegno emergenziale e di assegno ordinario e sono, pertanto, esclusi dalla prestazione ordinaria per la causale relativa all’applicazione dei contratti di solidarietà espansiva, di cui all’art. 5, comma 1 lettera a, punto 3, nonché dagli interventi per i programmi formativi.
Indennità di disoccupazione NASpI
E' una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.
Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, ivi compresi:
gli apprendisti;
i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Indennita Di Disocuppazione Dis-Coll
L'art.15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183" istituisce, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno solare 2015, una prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che soddisfino congiuntamente i prescritti requisiti.
Spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
Indennità di disoccupazione ASpI
È una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
gli apprendisti;
i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Indennità di disoccupazione Mini-ASpI
È una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. È una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
gli apprendisti;
i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;
i lavoratori a tempo determinato della scuola.
Disoccupazione per chi si sposta nei Paesi UE nei Paesi SEE e in Svizzera
Principi fondamentali della normativa comunitaria che si applicano ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità sono i seguenti:
parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
mantenimento dei diritti e dei benefici acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato (esportabilità delle prestazioni);
totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi assicurativi maturati nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;
unicità della legislazione applicabili
Indennità di disoccupazione lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri
E' una prestazione che, in base alla normativa comunitaria, viene erogata dallo Stato di residenza ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri i quali, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato diverso da quello in cui erano assicurati. Per le persone che rientrano nel campo di applicazione della norma citata, residenti in Italia e assicurate in altri Stati membri, vengono erogate, qualora risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale, le indennità di disoccupazione ASpI, miniASpI e NASpI.
Spetta ai:
lavoratori marittimi;
le persone che normalmente esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri;
le persone che fanno parte degli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo, passeggeri o merci;
le persone cui si applica un accordo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento CE n. 883/2004;
i lavoratori stagionali.
Disoccupazione ex agenti temporanei o contrattuali comunità europee
E' una prestazione economica riconosciuta secondo il "Regime applicabile agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee" ed erogata dal servizio competente dell'Istituzione della Comunità Europea, presso la quale l'ex agente temporaneo o contrattuale ha esercitato la sua attività.
Spetta all'ex agente temporaneo impiegato presso una istituzione delle Comunità Europee, residente in uno Stato membro della Comunità, che ha prestato servizio per almeno 6 mesi e che sia rimasto senza impiego a causa della cessazione dal servizio non imputabile a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari.
Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati (legge 25.07. 75 n. 402)
E' una prestazione economica il cui importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.
Spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.
Mobilità
È un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori, licenziati da aziende in difficoltà, che garantisce una prestazione di sostegno al reddito, sostitutiva della retribuzione, e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. La legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, ha abrogato l’intervento in parola dal 1 gennaio 2017. Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e godere della prestazione dell’indennità di mobilità.
L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro.
Mobilità anticipata
Il lavoratore titolare dell’indennità di mobilità può richiedere all’INPS la corresponsione anticipata nel caso in cui decida di intraprendere una attività autonoma o di associarsi in cooperativa.
Assegno integrativo
E' l’assegno integrativo spetta al lavoratore in mobilità che accetta l’offerta di un lavoro, a tempo pieno e indeterminato, comportante l’inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni svolte nel precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, conclusosi con il collocamento in mobilità.
Mobilità in deroga
E' un’indennità che garantisce ai lavoratori licenziati, che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo della retribuzione.
Possono beneficiarne:
lavoratori licenziati provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall’articolo 2082 del codice civile, per i quali non sussistono le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
Spetta ai lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione, individuati con i decreti/delibere/provvedimenti regionali di concessione della prestazione in deroga oppure, per i lavoratori delle aziende pluriregionali, con i Decreti Interministeriali.
Cassa integrazione guadagni ordinaria industria ed edilizia
È una prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Spetta ai lavoratori:
aziende industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
cooperative di produzione e lavoro;
industrie boschive, forestali e del tabacco;
cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (in questo caso hanno diritto solo i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato);
imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
imprese addette all’armamento ferroviario.
Cassa Integrazione Guadagni Edilizia
ai lavoratori delle:
aziende edili ed affini
aziende industriali del settore lapideo esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
Operai, intermedi, impiegati e quadri;
lavoratori assunti con C.F.L. (contratti di formazione lavoro, ora contratti di inserimento) o con C.d.S. (contratti di solidarietà), purché assunti con qualifiche che possano fruire dei relativi interventi;
lavoratori part-time;
lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale, compresi gli operai di cooperative agricole soggette alle norme che disciplinano la CIGO per il settore industriale.
Cassa integrazione guadagni straordinaria
Agli operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori poligrafici e giornalisti, dipendenti da:
imprese industriali (comprese quelle edili ed affini);
imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato;
imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS;
aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da CIGS;
imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS;
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti;
e, dal 1° gennaio 2013 (art. 3, comma 1, L. 92/2012)
imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;
imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; Approfondimenti
imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
CIG in deroga
È un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari, o perché esclusi ab origine da questa tutela oppure perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.
Viene concessa dalla Regione o Provincia Autonoma con Determina, se la richiesta d’intervento proviene da Unità Produttive site in un'unica Regione o Provincia Autonoma.
Viene concessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto, se la richiesta proviene da aziende cd. “plurilocalizzate” aventi Unità produttive dislocate sull’intero territorio nazionale.
Le Regioni e Province Autonome possono disporre la concessione della Cig in Deroga sulla base di risorse che, con appositi Decreti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, mette a disposizione di ciascun Ente territoriale.
Anche per l’annualità 2016, le Regioni e Province autonome possono concedere i trattamenti di integrazione salariale in deroga secondo i criteri di cui all’art.2 del D.I. n.83473 del 2014 nella misura del 5% delle risorse loro attribuite
Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.83473 del 1 agosto 2014, sono stati delineati i criteri da adottare per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.
Con circolare INPS n.107 del 27 maggio 2015 sono stati specificati gli aspetti sia di carattere normativo sia legati al flusso di gestione della Cassa Integrazione in deroga regionale e interministeriale.
L’integrazione salariale può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento.
CIG in deroga pesca
a CIG in deroga è erogata, secondo le disposizioni in materia:
al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142, delle imprese di Pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, con codice statistico contributivo 1.19.01, 1.20.01, 1.21.01;
la concessione della prestazione di CIG in deroga è subordinata alla verifica della presenza della clausola “del sistema retributivo con minimo monetario garantito” nel relativo contratto di lavoro dei beneficiari;
l’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime (Capitanerie di Porto).
Questo è solo un assaggio...
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