Antincendio. Sono arrivate le buste paga senza soldi, ma in compenso abbiamo avuto la gradevole sorpresa del mancato pagamento dell'indennità chilometrica. Alla faccia dei privilegiati. Ci voleva proprio!
di Michele Mogavero
Che questo governo si diverte a calpestare i diritti dei lavoratoti forestali dell'antincendio, è un fatto ormai assodato. Non solo decide di licenziare il 20%, o si nega il saldo degli arretrati del 2006-2008, sta addirittura provando a toglierci anche l'indennità chilometrica.
Secondo me si stanno giocando le carte per toglierci anche questo diritto. In passato ci aveva provato sia l'Inps che l'attuale esecutivo, ma gli è andata male. Ritenta e sarai più fortunato...
Dall'ufficio di ragioneria dell'Ispettorato, non ne sanno niente, nemmeno se vengono erogati nella prossima busta. Quindi? A voi le dovute considerazioni.
Nessun problema invece per i colleghi dell'Azienda, il chilometraggio gli è stato regolarmente pagato. GIUSTISSIMO, è previsto dai contratti. Nel mio paese però tutto questo si chiama disparità di trattamento.
Il Governo purtroppo ne combina di tutti i colori, ma a pagare le conseguenze sono sempre i lavoratori dell'antincendio.
1) L'anno scorso il Tar ha accolto un ricorso di un gruppo di medici privati di Messina per quanto riguarda le visite sanitarie, quindi pagamento di tutti i danni ed interruzione della convenzione degli Asp, ma a quest'ultimi hanno dovuto pagare tutti i servizi svolti ai 24.000 forestali. Un risarcimento sulle nostre spalle comunque evitabile.
2) Quattro visite mediche in un anno per i 151nisti dell'antincendio. La regione Sicilia può permettersi questo ed altro.
Secondo voi chi paga i danni? Chi sbaglia? No, sono i lavotratori dell'antincendio che non hanno nessuna colpa.
Vedi riduzione del 20%.
Vedi mancato saldo arretrati 2006-2008, per non parlare per quelli degli anni successivi.
Vedi mancato pagamento del chilometraggio ecc.
E siamo solo agli inizi...
Ricordiamo al Presidente Crocetta, alla sua Giunta, ai 90 Deputati, che i diritti sono diritti e quindi non si toccano.
Facciamo davvero fatica a capire questo accanimento contro di noi.
Da quando in quando i contratti di lavoro stipulati tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro sono diventati carta straccia?
Incapaci di tutelare le fasce più deboli. Cosa cambierà per noi adesso con l'inciucio?
Ecco cosa prevede la legge sul chilometraggio per i lavoratori forestali siciliani
Contratto Collettivo Nazionale. Art. 15 - Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa. Una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta (v. art. 54 - Parte operai).
Contratto Collettivo Nazionale. Art. 16 - Missioni e trasferte
Le spese per viaggio, vitto ed alloggio, ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro un mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’eventuale tempo di lavoro eccedente il normale orario contrattuale sarà remunerato con il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario. Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale.
Contratto Integrativo Regionale. Art. 16. Centri di raccolta - Mezzi di trasporto - Rimborso chilometrico
L'Amministrazione Forestale è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto (art. 54 CCNL/98) per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta. Il centro di raccolta è da intendersi come l'ubicazione della casa Municipale del comune dove ricade il cantiere, ovvero del comune dove risiede il lavoratore se più vicino al posto di lavoro. Se il tempo di viaggio, dal centro di raccolta al luogo di lavoro, calcolato su quello che si impiega o si impiegherebbe con i mezzi forniti dall'Amministrazione supera i 90 minuti tra andata e ritorno, quello eccedente viene considerato come effettiva prestazione di lavoro. Il centro di raccolta di cui al presente comma ed al successivo è sempre da intendersi quello ricadente nel comune ove ricade il cantiere. Ove la distanza dal centro di raccolta al luogo di lavoro, pur non superando tra andata e ritorno i 90 minuti, non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dai mezzi medesimi.
La Costituzione della Repubblica Italiana. Art. 3
La Costituzione della Repubblica Italiana. Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Quest'anno nell'ultima finanziaria, il governo si inventa un'articolo per ridurre l'indennità chilometrica, dobbiamo ammettere che indisturbati ci sono riusciti alla grande. Ma allora a che cosa servono i contratti di lavoro?
Legge finanziaria regionale del 7 maggio 2015. Art. 47. 4 bis.
I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell’ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante.”.
Nemmeno questi 20 chilometri abbiamo visto. Per il momento o per sempre?

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Il Comando del Corpo Forestale, da cui noi dipendiamo, ha chiesto all'Avvocatura dello Stato parere riguardo l'iindennità kilometrica. In poche parole vogliono capire bene se la voce in busta paga indennità kilometrica è parte integrante dello stipendio oppure è elargito come un semplice rimborso.Se come loro sostengono il kilometraggio è un semplice rimborso non sono più tenuti a darcelo. Comunque bisogna che l'Avvocatura si esprima in merito, fino ad allora nessuno può far niente, neanche i sindacati. Saluti Giuseppe Candela
RispondiEliminall rimborso chilometrico è una norma contrattuale a tutti gli effetti, sottoscritta dalle parti(sindacati+corpo/forestale/azienda), quindi costituisce un "contratto" di accordo da rispettare tassativamente.
RispondiEliminaVenendo meno il rispetto di una qualsiasi norma contrattuale da parte dei contraenti si commette un illecito, questa infrazione compiuta da una Pubblica Amministrazione si chiama OMISSIONE E ABUSO IN ATTI D'UFFICIO, reato perseguibile penalmente.
TUTTE le voci che formano la busta paga (min.retr.naz.+sal.int.reg.+terzo elemento+T.F.R.+SERV.CONT.SAB.20%+ind.km.giornaliera) sono stabilite appunto dal C.C.N.L. e dal C.I.R.L., quindi nessuna di queste voci può essere messa in "discussione" legalmente.
Seguendo lo stesso senso logico allora tutto risulterebbe elargito come semplice rimborso.
L'art. 54 C.C.N.L., ultimo comma, chiarisce e specifica che il """rimborso chilometrico costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro""",....... quindi queste spese rientrano sotto il "conto" del datore di lavoro che dovrà in ogni caso rimborsarli.
Quindi passando ai consigli pratici, chi vuole naturalmente, ricevendo un busta paga senza indennità chilometrica, può inoltrare all'Amministrazione da cui dipende una richiesta ai sensi della Legge 241/90 (Trasparenza Pubblica Amministrazione), in cui si chiede di motivare normativamente l'omesso pagamento, trascorsi 30 giorni senza alcuna risposta da parte dell'Amministrazione, segue la segnalazione alla Procura per inadempimento.
Per chi ancora non lo sapesse, ad esempio, tutte le somme che costituiscono "mero rimborso" non vanno dichiarate come reddito in tutte le richieste per prestazioni di famiglia, ad esempio Domanda Disoccupazione Agricola, tanto per citarne una.
Vero cari re magi, ossia CISL, UIL, CGIL??
Giuseppe Spagnuolo.