27 aprile 2015

PRESENTATO IN DATA 25 APRILE 2015 IL DDL 912 (EMENDABILE PER L'AULA) DELLA COMMISSIONE BILANCIO



Presentato in data 25 aprile 2015 il ddl 912 
(emendabile per l'aula) della Commissione Bilancio




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Avevo chiesto all'On. Ciaccio del M5S, nonchè componente della Commissione Bilancio, tutto quello che era stato approvato dalla suddetta Commissione. Il Parlamentare, in tempi celeri, mi faceva arrivare il DDL 912 con tutti i suoi allegati. Il tutto è anche visionabile nel sito dell'Ars. 
Ringrazio l'On. Giorgio Ciaccio per la gentile collaborazione.

Per visionare il Disegno di legge integrale, clicca quì.
Vedi anche gli Atti Allegati



Titolo II
 Misure di contenimento della spesa e per favorire lo sviluppo
nel settore agricolo e forestale



Art. 49
 Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa
nel settore agricolo e forestale


1. Al comma 4 dell’articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e suc-cessive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
 

4 bis. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell’ambito di 20 chilo-metri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, a-vendo come base il costo effettivo del carburante.”.

2. Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeo-logico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i dipartimenti regionali Sviluppo rurale e territoriale, Agricoltura, Ambiente, Protezione civile, Tecnico, Acque e rifiuti, e l’ufficio del commissario straordinario contro il dissesto idrogeo-logico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di Azione e Coesione e sul Fondo di Sviluppo e Coesione o su altri fondi e-xtraregionali, con le modalità di cui al comma 3.

3. Nella progettazione e nell’esecuzione degli interventi di cui al comma 2, i di-partimenti interessati, in via prioritaria, dovranno prevedere l’acquisizione dei lavori in economia di cui all’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con l’impiego degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di meccanizzazione dell’ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali.

4. La progettazione degli interventi di cui al comma 3 deve essere eseguita entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, comunque, a seguito di formale assegnazione di fondi.

5. I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:
 

1. Al fine di migliorare l’efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all’elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un’unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall’articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell’idoneità specifica nella mansione. Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell’efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti percento di quello impiegato nel 2014.

2. Sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione siciliana previste dall’articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e suc-cessive modifiche ed integrazioni e dall’articolo 47 del decreto presidenziale 20 a-prile 2007, n. 154.

 3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal prece-dente comma 2, e il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attin-geranno dalla graduatoria unica di cui al precedente comma l.”.

6. Al comma 12 dell’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, le pa-role “in ambito provinciale” sono sostituite dalle parole “in ambito regionale”. 

7. Ai fini di una gestione organizzativa unitaria e organica degli adempimenti po-sti a carico della Regione siciliana nella qualità di datore di lavoro, a partire dall’anno 2016, la gestione e l’elaborazione del trattamento economico dei lavoratori forestali inseriti nella graduatoria unica di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, degli operai dei Consorzi di bonifica, degli operai dell’Ente di sviluppo agricolo e degli altri Enti del settore agricolo, è attribuita alla Società RESAIS S.p.a., o ad altri enti del settore agricolo, previa stipula di apposita convenzione con i competenti dipartimenti regionali del Comando del corpo forestale e dello sviluppo rurale e territoriale.

8. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistema-zione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rim-boschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suo-lo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive mo-difiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2015, l’ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 lo spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.

9. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 è auto-rizzata per il triennio 2015-2017 la spesa annua di 3.000 migliaia di euro (UPB 12.4.1.3.2 - capitolo 150514).

10. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui al comma 8, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, ne determina la fuo-riuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

11. All’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1 bis. Ferma restando la misura massima del concorso all’integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell’equilibrio finanziario entro l’esercizio 2020.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, l’erogazione dei servizi consortili è su-bordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell’anno precedente e all’avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regola-rizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi precedenti. L’ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2020. Il diparti-mento agricoltura verifica la puntuale applicazione delle disposizioni di cui al pre-sente articolo.

l quater. Per ciascuna delle annualità 2015-2019, rispetto all’entità del contributo assegnato nell’esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio fi-nanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore all’importo derivante dall’applicazione delle seguenti de-curtazioni:

a) 2015 decurtazione del 10 percento;
b) 2016 decurtazione del 30 percento;
c) 2017 decurtazione del 50 percento;
d) 2018 decurtazione del 70 percento;
e) 2019 decurtazione del 90 percento;
A decorrere dal 2020 il contributo è soppresso.

1 quinquies. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca medi-terranea, si provvede alla revisione del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.”.

12. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 12, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015 l'ulteriore spesa di 19.586 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 rispettivamente la spesa di 19.202 migliaia di euro e di 5.858 migliaia di euro.

13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e ra-zionalizzazione della spesa pubblica e garantire maggiore efficienza ed efficacia nei servizi da erogare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediter-ranea, è autorizzato a disporre con proprio decreto, sentito l’Assessore regionale per l’economia e previa delibera di Giunta, un piano di riordino degli enti vigilati dallo stesso Assessorato.

14. Nel quadro delle iniziative di riordino degli enti vigilati dall’Assessorato di cui al comma 13, deve essere in ogni caso prevista la fusione per incorporazione dell’Istituto per l’incremento ippico di Catania e dell’Istituto sperimentale zootecnico di Palermo nell’Ente per lo sviluppo agricolo.

15. A seguito della fusione di cui al comma 14, avvalendosi delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, l’Ente per lo sviluppo agricolo attiva strumenti per la valorizzazione dei beni già appartenenti al patrimonio dell’Istituto incremento ippico di Catania e dell’Istituto sperimentale zootecnico di Palermo.

16. L’Istituto regionale del vino e dell’olio assicura il progressivo perseguimento dell’equilibrio economico finanziario, tenuto conto anche della valorizzazione dei servizi resi secondo quanto previsto dal comma 17.

17. Al fine del perseguimento dell’equilibrio economico, con lo stesso decreto di cui al comma 13 sono individuati i criteri per la remunerazione dei servizi resi dagli enti vigilati di cui al comma 13 in favore dei privati e degli enti pubblici, compresi quelli resi in favore della Regione e per conto della medesima.

18. All’articolo 21 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 2, le parole “nel regolamento” sono sostituite dalle parole “nelle linee guida”;

b) al comma 6 dopo la parola “perseguimento” è cassata la parola “almeno”.

19. All’articolo 18, comma 6 bis della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole “alla data del 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle parole “alla data del 31 dicembre di ogni anno solare”. Gli aiuti in conto interessi sono concessi dall’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), a valere sul fondo unico costituito presso lo stesso Istituto ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, fino alla concorrenza di 5.000 migliaia di euro.




Forestale. Seduta del 24/04/2015 - IX PARTE

Video
https://www.youtube.com/watch?v=kKKSQhAoscA&index=6&list=PLEmF4x-wsQextqRj0WlN3iJGFUguD_L1l












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