ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE N. 670
LEGGE APPROVATA IL 15 GENNAIO 2014
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale
DISEGNO DI LEGGE N. 670
LEGGE APPROVATA IL 15 GENNAIO 2014
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale
Art. 12.
Riorganizzazione delle risorse umane
nel settore forestale e della prevenzione degli incendi
1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n.16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n.14, che vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n.16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996.
Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione.
2. Sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996, e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154,con esclusione della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n.16/1996 e successive modifiche e integrazioni, e con il personale di cui all'articolo 44 della legge regionale n.14/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'avvalimento da parte del Comando del corpo forestale della Regione siciliana del personale di cui al comma 2 si procede mediante apposita convenzione da stipulare tra il Comando del corpo
forestale della Regione siciliana ed il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, da approvare con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. La suddetta convenzione stabilisce le modalità di collaborazione tra le due predette strutture dipartimentali, nonché la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al suddetto servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività.
4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole al triennio 2010-2012 sono inserite le parole ed al triennio 2013-2015 .
5. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n.16/1996 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa complessiva nel limite massimo di 180.000 migliaia di euro.
6. I lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'articolo 44 della legge regionale n.14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. Qualora l'amministrazione non provveda con mezzi propri al trasporto degli stessi dal centro di raccolta al cantiere di lavoro, il rimborso chilometrico di cui all'articolo 54 del CCNL degli addetti di cui al comma 5 non può superare l'importo calcolato su una distanza di 15 chilometri.
7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati sul sito web ufficiale della Regione siciliana.
8. I commi 6 e 7 dell'articolo 57 della legge regionale n.16/1996 sono abrogati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche a lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.
15 Gennaio 2014
Tutta la legge in questo link
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