21 gennaio 2014

LEGGE DI STABILITA' 2014. L' ART. 12 NELLA VERSIONE INTEGRALE



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE N. 670


    LEGGE APPROVATA IL 15 GENNAIO 2014

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
  Legge di stabilità regionale  



Art. 12.
 Riorganizzazione delle risorse umane 
nel settore forestale e della prevenzione degli incendi
              

 1.  Al  fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso  la riorganizzazione delle risorse umane  del   settore   forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo  dell'Amministrazione   regionale,  è  trasferita al Dipartimento regionale  Azienda  regionale  foreste demaniali la titolarità  dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio  di  antincendio boschivo di cui all'elenco  speciale  dei  lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile  1996,  n.16  e successive  modifiche e integrazioni  e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006,  n.14, che vengono  inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo  45 ter della legge regionale n.16/1996  e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri  previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996.
Gli  addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione.

 2.
Sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione  siciliana  previste  dall'articolo  65  della  legge regionale  n.  16/1996,  e successive modifiche  ed  integrazioni  e dall'articolo  47 del decreto presidenziale 20 aprile 2007,  n.  154,con  esclusione della  titolarità dei  rapporti  di  lavoro  con  il  personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di  cui all'articolo 45  ter della legge regionale n.16/1996 e successive modifiche  e integrazioni, e con il personale di cui all'articolo 44 della   legge regionale n.14/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

  3.  Per  l'avvalimento da parte del Comando del  corpo  forestale della  Regione siciliana del personale di cui al comma 2  si  procede mediante  apposita convenzione da stipulare tra il Comando del  corpo
forestale  della  Regione  siciliana  ed  il  Dipartimento  regionale Azienda  regionale foreste demaniali, da approvare  con  decreto  del Presidente  della Regione, su proposta dell'Assessore  regionale  per il  territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo  rurale  e  la  pesca  mediterranea. La suddetta convenzione stabilisce le modalità di collaborazione tra  le due  predette  strutture dipartimentali, nonché la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al suddetto servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza  e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività.

4.  Al  comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11  maggio 2011,  n. 7, dopo le parole  al triennio 2010-2012  sono inserite  le parole   ed al triennio 2013-2015 .

 5.  Per  il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47  della legge  regionale  n. 16/1996 e successive modifiche  ed  integrazioni  nonché  per  il  personale di cui al comma 7 dell'articolo  44 della legge   regionale  n.  14/2006, alle dipendenze del Dipartimento regionale  Azienda  regionale foreste demaniali  e del Comando del corpo forestale  della Regione siciliana, per  l'espletamento  delle attività di  sistemazione e manutenzione  idraulico-forestale ed  idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi  esistenti   ed   attività connesse, difesa del  suolo, valorizzazione  ambientale  e  paesaggistica, anche al  fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree  protette, attività per la produzione e la vendita  di  legno  a scopi  energetici,  difesa della vegetazione dagli  incendi,  per  le attività  di  cui  agli  articoli 14 e 29 della  legge  regionale  n.16/1996  e  successive modifiche ed integrazioni  è  autorizzata  per l'esercizio finanziario 2014 la spesa complessiva nel limite  massimo di 180.000 migliaia di euro.

 6. I lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale  n.  16/1996 e successive modifiche ed integrazioni  nonché all'articolo  44  della  legge regionale  n.14/2006  devono essere utilizzati  prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per  lo svolgimento  delle suddette attività, in subordine, va data  priorità ai  lavoratori  dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. Qualora l'amministrazione  non provveda con mezzi propri al  trasporto  degli stessi dal  centro di raccolta al cantiere di lavoro,  il  rimborso chilometrico di cui all'articolo 54 del CCNL degli addetti di cui  al comma  5 non può superare l'importo calcolato su una distanza  di 15 chilometri.

7.  Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati sul sito web ufficiale della Regione siciliana.

 8. I commi 6 e 7 dell'articolo 57 della legge  regionale n.16/1996 sono abrogati.

 9.  Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche a lavoratori  stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo  (ESA)  assunti ai  sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16   e a quelli dei consorzi di bonifica.

 15 Gennaio 2014
http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaDB=221&icaQuery=%2816.LEGISL+E+%28670%29.NUMDDL%29




 Tutta la legge in questo link






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