Ricevo e pubblico
DISPOSIZIONE PROGRAMMATICHE E
CORRETTIVE PER L’ANNO 2014. LEGGE DI STABILITÀ
MODIFICHE ALL’ART. 12.
Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della
prevenzione degli incendi
1. Al fine di
migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la organizzazione
delle risorse umane del settore forestale, tutti
i lavoratori forestali appartenenti all’Azienda forestale regionale vengono confermati alle dipendenze dall’Assessorato alle Risorse Agricole e Alimentari.
Mentre i lavoratori impiegati nel
servizio di antincendio boschivo di cui
all'elenco speciale dei lavoratori forestali ex
articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive
modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 comma 3 della
legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, rimangono
alle dipendenze del Dipartimento del Corpo Forestale regionale ed vengono
amministrati dall’Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente, le
graduatorie degli stessi, vengono riformulate secondo i criteri della legge 14
novembre 2008, n. 14 e vengono approvate direttamente dai rispettivi dirigenti degli uffici provinciali del
lavoro.
Gli addetti al servizio
antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che
svolgevano già detta funzione entro
il 31.12.2013, previo accertamento dell'idoneità fisica specifica nella mansione da parte dei
medici del lavoro senza nessun limite di
età .
2. Sono confermate le
competenze del Comando del corpo forestale della Regione siciliana previste
dall'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche
ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto presidenziale 20 aprile
2007, n. 154, con esclusione dell’ titolarità dei rapporti di lavoro con il
personale di cui all'elenco
speciale dei lavoratori forestali ex articolo 45 ter della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, e con il
personale di cui
all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, e
successive modifiche ed integrazioni.
successive modifiche ed integrazioni.
3. Per il personale di cui agli articoli
45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive
modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7
dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, alle dipendenze del Dipartimento regionale
Azienda regionale foreste demaniali e del
Comando del corpo forestale della Regione
siciliana per l'espletamento delle attività di sistemazione e
manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria,
imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale
e paesaggistica, anche al fine
della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione
delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, per le
attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni nonché
per le attività di cui all'articolo
25 della legge regionale 17 aprile 2013, n. 9, è autorizzata inizialmente per
l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 180.000
migliaia di euro.
4. Per ogni distretto forestale, il competente Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro, anche sulla scorta delle risultanze degli Uffici provinciali dell’Azienda foreste, redige la graduatoria dei lavoratori forestali in possesso della qualifica di Capo squadra forestale. la graduatoria, di cui al presente comma , verrà formulata sulla base dell’anzianità assoluta di possesso della qualifica di capo squadra da parte del lavoratore.
5. I
lavoratori in possesso della qualifica
di capo squadra forestale, dovranno presentare apposita istanza scritta, di
inserimento in graduatoria, al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro
competente per distretto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente.
6. I contingenti dei
lavoratori con garanzia
occupazionaledi cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 46 della
legge regionale 6 aprile1996, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, il contingente dei lavoratori con
garanzia occupazionale di cui al comma 5 dell'articolo 56 della
legge regionale 6 aprile 1996, n.16,esuccessive modifiche ed integrazioni; il contingente dei lavoratori con
garanzia occupazionale di cui al
comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni in caso di posti
disponibili si procede nella sostituzione con il metodo del
turnover.
8. Le disposizioni dei commi
precedenti si applicano ai soggetti destinatari di garanzie
occupazionali presso i consorzi di bonifica e presso l'Ente di
sviluppo agricolo (ESA).
9. Qualora il ramo di Amministrazione
regionale che utilizza il
personale dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui
all'articolo 45 ter della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16, e
successive modifiche ed integrazioni, nonché
all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, non provveda con mezzi propri al trasporto
degli stessi dal centro di raccolta al cantiere di lavoro, il
rimborso chilometrico di cui all'articolo 54 del contratto collettivo
nazionale di lavoro degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed
idraulico-agrarie, non può superare, comunque, l'importo
calcolato su una distanza di 50 chilometri
complessivi.
10. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati sul sito web ufficiale della Regione siciliana.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 sono estese anche ai
lavoratori stagionali dell'ESA.
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L’auspicio dell’O.S. CODIRES, è che
i Parlamentari regionali responsabili in difesa dei lavoratori forestali
raccolgono e prendono in esame la presente proposta di modifica all’art. 12
della legge di stabilità 2014.
Data, lì 02.01.2014
Il Segretario
regionale di categoria
Enrico Scozzarella
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