20 marzo 2013

SIFUS: MARTEDI' 26 MARZO OCCUPAZIONE DEI COMUNI (2)




Ricevo e pubblico dal
Segretario Generale del Sifus
Maurizio Grosso







ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA



DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE



presentato il  19 marzo 2012


Riordino della legislazione ed acquisizione di nuove competenze nell'ambito
 del comparto agro-forestale­-ambientale. Modifiche ed integrazioni
della legge regionale 14 aprile 2006 n. 14

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA
 DI LEGGE  DI INIZIATIVA POPOLARE

Onorevoli colleghi,
 
la Sicilia è il territorio più dissestato dal punto di vista idrogeologico d'Italia (il comune di Giampilieri si trova in provincia di Messina). La superficie boschiva siciliana rappresenta il 10 per cento del nostro territorio; la superficie boschiva media nazionale interessa il 32 per cento del territorio. Le pagine dei giornali e gli schermi delle reti televisive in questa calda estate del 2011 (un continuum degli anni precedenti), quasi quotidianamente, ci hanno raccontato di incendi dolosi che hanno investito centinaia e centinaia di ettari di patrimonio boschivo siciliano che, purtroppo, hanno comportato anche termina il numero di personale e la necessaria copertura finanziaria.


Art. 10.

1. La Regione in ottemperanza agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, sollecita, ulteriormente, le espropriazioni e le occupazioni di terreni da destinare a superficie boschiva. Si pone, nel prossimo quinquennio, come obiettivo strategico quello di allargare la superficie boschiva fino a raggiungere la media del 30 per cento del territorio come nel resto del paese.

Art. 11.

1. E’ obiettivo strategico della presente legge, non solo il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, ma anche la valorizzazione professionale, occupazionale e l’utilizzo razionale e a tempo indeterminato di tutto il personale in organico.

Art. 12.

1. L’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è così sostituito:

‘Art. 44 – 1. Ferma restando l’articolazione in nove distretti forestali, per le esigenze connesse all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, per l’attività di prevenzione e di presidio territoriale, per la prevenzione e repressione degli incendi, nonché per le funzioni introdotte dall’articolo 1 della presente legge, la Regione si avvale a tempo indeterminato di tutti i lavoratori a vario titolo in organico all’entrata in vigore della presente norma’.

Art. 13.

1. Per lavoratori in organico, si intendono i soggetti che con la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, sono stati assunti a tempo indeterminato, quelli assunti nei contingenti a garanzia occupazionale di n. 101 giornate e n. 151 giornate e quelli non garantiti ma assunti per n. 78 giorni annui. Questi lavoratori dovranno essere impiegati a tempo indeterminato per l’esecuzione dei lavori previsti all’articolo 1.

Art. 14.

1. Il personale in forza all’Azienda foreste demaniali, oltre che per i compiti e le funzioni previste dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è utilizzato per l’espletamento dei compiti e delle funzioni introdotte dal comma 1 (dall’articolo 1).

2. Il personale dell’Ispettorato foreste demaniali, oltre a svolgere i compiti e le funzioni previsti dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è utilizzato per l’espletamento dei compiti e delle funzioni introdotte dal comma 2. (dall’articolo 1)

3. Qualora il monitoraggio effettuato dalla Cabina di regia ne ravveda la necessità, a tal uopo possono essere impegnati anche quei lavoratori in forza all’Azienda foreste demaniali che hanno superato gli esami in qualità di lavoratori antincendio ed inseriti tra le riserve medesime.

Art. 15.

1. E’ possibile, se ritenuto necessario, il passaggio di personale in organico all’Azienda foreste demaniali negli organici dell’Ispettorato ripartimentale foreste e viceversa. Ciò in ottemperanza alle modalità previste dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.



Art. 16.

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i dipendenti a vario titolo in organico presso l’Azienda foreste demaniali e l’Ispettorato ripartimentale foreste, confermano o meno, con apposita richiesta, la volontà di essere assunti a tempo indeterminato.

Art. 17.

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione, sulla base di uno specifico studio prodotto dalla Cabina di regia, assume tutto il personale in forza all’Azienda forestale demaniali e all’Ispettorato ripartimentale foreste a tempo indeterminato.

Art. 18.

1. Per quanto non espressamente contenuto, ma di pertinenza della presente legge, rimangono in vigore tutte le disposizioni normative previste nella legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.

Art. 19.

1. La Regione per l’attuazione della presente legge istituisce in bilancio per l’anno 2012 apposito capitolo di spesa con lo stanziamento di euro 386 milioni di euro.

2. La Regione attua un accordo quadro di programma con l’INPS nazionale e trasferisce ed istituisce in bilancio per l’anno 2012 un apposito capitolo di spesa con lo stanziamento di euro 110.000.000,00.

3. La Regione per il riassetto ed il consolidamento idrogeologico del territorio trasferisce dai fondi FAS e canalizza in apposito capitolo di bilancio per l’anno 2012 di euro 400 milioni.

4. La Regione istituisce, nel 2013, un capitolo di bilancio per le entrate derivanti dalla fruizione delle aree demaniali aperte alla comunità e dalla vendita delle produzioni boschive varie, nonché, per tutte le entrate derivanti dagli obiettivi previsti dall’articolo 1.
Art. 20.

1. Con l’entrata in vigore della presente legge, che determina l’assunzione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori forestali, è abrogata la norma che prevede la domanda annuale per il mantenimento del lavoratore in graduatoria. Sono fatte salve le graduatorie prodotte dagli elenchi speciali dei lavoratori forestali in quanto, da esse, derivano i nominativi per le assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 21.

1. Qualora per il soddisfacimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, il personale in organico dovesse risultare insufficiente, si procede a recuperare tutti i lavoratori che hanno avuto rapporti di lavoro con l’Azienda foreste demaniali sulla base del criterio dell’anzianità.

2. Se anche dopo tale reperimento di personale, l’organico necessario al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge dovessero risultare insufficienti, si provvede, con delibera di Giunta regionale, a nuove assunzioni tra i lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli siciliani.

Art. 22.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



 

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