Ricevo e pubblico dal
Segretario Generale del Sifus
Maurizio Grosso
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
presentato il 19
marzo 2012
Riordino
della legislazione ed acquisizione di nuove competenze nell'ambito
del comparto agro-forestale-ambientale.
Modifiche ed integrazioni
della legge
regionale 14 aprile 2006 n. 14
----O----
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA
DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Onorevoli colleghi,
la Sicilia è il territorio più dissestato
dal punto di vista idrogeologico d'Italia (il comune di Giampilieri si trova in
provincia di Messina). La superficie boschiva siciliana rappresenta il 10 per
cento del nostro territorio; la superficie boschiva media nazionale interessa
il 32 per cento del territorio. Le pagine dei giornali e gli schermi delle reti
televisive in questa calda estate del 2011 (un continuum degli anni precedenti),
quasi quotidianamente, ci hanno raccontato di incendi dolosi che hanno
investito centinaia e centinaia di ettari di patrimonio boschivo siciliano che,
purtroppo, hanno comportato anche termina il numero di personale e la necessaria
copertura finanziaria.
Art. 10.
1. La Regione in ottemperanza agli
articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 14 aprile
2006, n. 14, sollecita, ulteriormente, le espropriazioni e le occupazioni di
terreni da destinare a superficie boschiva. Si pone, nel prossimo quinquennio,
come obiettivo strategico quello di allargare la superficie boschiva fino a
raggiungere la media del 30 per cento del territorio come nel resto del paese.
Art. 11.
1. E’ obiettivo strategico della presente
legge, non solo il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, ma
anche la valorizzazione professionale, occupazionale e l’utilizzo razionale e a
tempo indeterminato di tutto il personale in organico.
Art. 12.
1. L’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14, è così sostituito:
‘Art. 44 – 1. Ferma restando
l’articolazione in nove distretti forestali, per le esigenze connesse
all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, per l’attività
di prevenzione e di presidio territoriale, per la prevenzione e repressione
degli incendi, nonché per le funzioni introdotte dall’articolo 1 della presente
legge, la Regione si avvale a tempo indeterminato di tutti i lavoratori a vario
titolo in organico all’entrata in vigore della presente norma’.
Art. 13.
1. Per lavoratori in organico, si
intendono i soggetti che con la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, sono
stati assunti a tempo indeterminato, quelli assunti nei contingenti a garanzia
occupazionale di n. 101 giornate e n. 151 giornate e quelli non garantiti ma
assunti per n. 78 giorni annui. Questi lavoratori dovranno essere impiegati a
tempo indeterminato per l’esecuzione dei lavori previsti all’articolo 1.
Art. 14.
1. Il personale in forza all’Azienda
foreste demaniali, oltre che per i compiti e le funzioni previste dalla legge
regionale 14 aprile 2006, n. 14, è utilizzato per l’espletamento dei compiti e
delle funzioni introdotte dal comma 1 (dall’articolo
1).
2. Il personale dell’Ispettorato foreste
demaniali, oltre a svolgere i compiti e le funzioni previsti dalla legge
regionale 14 aprile 2006, n. 14, è utilizzato per l’espletamento dei compiti e
delle funzioni introdotte dal comma 2. (dall’articolo
1)
3. Qualora il monitoraggio effettuato dalla
Cabina di regia ne ravveda la necessità, a tal uopo possono essere impegnati
anche quei lavoratori in forza all’Azienda foreste demaniali che hanno superato
gli esami in qualità di lavoratori antincendio ed inseriti tra le riserve
medesime.
Art. 15.
1. E’ possibile, se ritenuto necessario,
il passaggio di personale in organico all’Azienda foreste demaniali negli organici
dell’Ispettorato ripartimentale foreste e viceversa. Ciò in ottemperanza alle
modalità previste dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.
Art. 16.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, i dipendenti a vario titolo in organico presso
l’Azienda foreste demaniali e l’Ispettorato ripartimentale foreste, confermano
o meno, con apposita richiesta, la volontà di essere assunti a tempo indeterminato.
Art. 17.
1. Entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, la Regione, sulla base di uno specifico studio
prodotto dalla Cabina di regia, assume tutto il personale in forza all’Azienda
forestale demaniali e all’Ispettorato ripartimentale foreste a tempo indeterminato.
Art. 18.
1. Per quanto non espressamente
contenuto, ma di pertinenza della presente legge, rimangono in vigore tutte le
disposizioni normative previste nella legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.
Art. 19.
1. La Regione per l’attuazione della
presente legge istituisce in bilancio per l’anno 2012 apposito capitolo di
spesa con lo stanziamento di euro 386 milioni di euro.
2. La Regione attua un accordo quadro di
programma con l’INPS nazionale e trasferisce ed istituisce in bilancio per
l’anno 2012 un apposito capitolo di spesa con lo stanziamento di euro
110.000.000,00.
3. La Regione per il riassetto ed il
consolidamento idrogeologico del territorio trasferisce dai fondi FAS e
canalizza in apposito capitolo di bilancio per l’anno 2012 di euro 400 milioni.
4. La Regione istituisce, nel 2013, un
capitolo di bilancio per le entrate derivanti dalla fruizione delle aree
demaniali aperte alla comunità e dalla vendita delle produzioni boschive varie,
nonché, per tutte le entrate derivanti dagli obiettivi previsti dall’articolo
1.
Art. 20.
1. Con l’entrata in vigore della presente
legge, che determina l’assunzione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori
forestali, è abrogata la norma che prevede la domanda annuale per il
mantenimento del lavoratore in graduatoria. Sono fatte salve le graduatorie
prodotte dagli elenchi speciali dei lavoratori forestali in quanto, da esse,
derivano i nominativi per le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 21.
1. Qualora per il soddisfacimento degli
obiettivi previsti dalla presente legge, il personale in organico dovesse risultare
insufficiente, si procede a recuperare tutti i lavoratori che hanno avuto
rapporti di lavoro con l’Azienda foreste demaniali sulla base del criterio
dell’anzianità.
2. Se anche dopo tale reperimento di
personale, l’organico necessario al raggiungimento degli obiettivi previsti
dalla presente legge dovessero risultare insufficienti, si provvede, con
delibera di Giunta regionale, a nuove assunzioni tra i lavoratori iscritti
negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli siciliani.
Art. 22.
Norma finale
1. La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana
ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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