13 gennaio 2013

LEGGE DI STABILITA' REGIONALE: CONTENIMENTO SPESA NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE










RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE


         Onorevoli colleghi,

         la  prima  manovra  di  finanza  pubblica  del  nuovo
     Governo  regionale, insediatosi a seguito delle  elezioni
     del  28 ottobre 2012, si dispiega in una fase critica per
     le  finanze  pubbliche che risentono degli effetti  della
     difficile  congiuntura economica, della perdurante  crisi
     dell'eurozona e delle correlate politiche di rigore e  di
     equilibrio   di   bilancio  collegate   all'esigenza   di
     garantire  una  rigorosa  azione  di  contenimento  della
     spesa  pubblica al fine di conseguire gli  obiettivi  che
     il Paese si è impegnato a raggiungere in sede europea.

         Con  la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,  è
     stato   introdotto  nella  Costituzione   italiana,   con
     effetti dal 1 gennaio 2014, il principio del pareggio  di
     bilancio   che  in  espressa  coerenza  con   i   vincoli
     comunitari  introduce  il principio  dell'equilibrio  tra
     entrate   e  spese,  e  per  quanto  riguarda  gli   enti
     territoriali  l'art.  4  della  legge  n.1/2012   vincola
     espressamente l'autonomia finanziaria di entrata e  spesa
     al  rispetto  dell'equilibrio dei relativi bilanci  e  al
     concorso    ad   assicurare  l'osservanza   dei   vincoli
     economici   e   finanziari   derivanti   dall'ordinamento
     dell'Unione Europea'.

         Inoltre  stabilisce che il ricorso  all'indebitamento
     per   finanziare  gli  investimenti  deve  prevedere   la
     contestuale definizione  di piani di ammortamento' e  può
     avvenire  soltanto  a condizione che   per  il  complesso
     degli   enti   di   ciascuna   Regione   sia   rispettato
     l'equilibrio di bilancio'.

         Tale  nuovo impianto costituzionale produrrà  effetti
     di  assetto  nel  breve periodo già  durante  l'esercizio
     2013  per  gli aspetti preparatori discendenti e comunque
     imporrà  una  ordinata armonizzazione  normativa  tenendo
     presente  che la nuova disciplina contabile dovrà  essere
     approvata dalle Camere entro il 28 febbraio 2013.

         Se  è  vero  che la legge di bilancio rappresenta  lo
     strumento   con   cui  finalizzare  l'allocazione   delle
     risorse   pur  tuttavia,  risentendo  la  finanza   delle
     regioni  degli  effetti  del  ciclo  economico  e   della
     contrazione  di  risorse  da  destinare  allo   sviluppo,
     l'azione  finale  in  termini di risultati  non  può  che
     scontare  l'indebolimento  e  la  rigidità  dei   singoli
     aggregati di spesa.

         E'  comunque la manovra di finanza pubblica del nuovo
     Governo  regionale  si  propone  nel  medio  periodo  due
     obiettivi:

         -  la  riqualificazione della  spesa  in  termini  di
     maggiore  equità sociale, attraverso anche  una  rigorosa
     rivisitazione  dei meccanismi interni  e  di  lotta  agli
     sprechi;

         -  il rilancio della crescita e dello sviluppo con la
     Regione  chiamata ad agire in funzione di  supporto  alla
     domanda  sociale e nel contempo obbligata a ristrutturare
     l'offerta della propria azione.

         Solo   assicurando   una  simmetria   sociale   nella
     distribuzione  dei  costi e dei  sacrifici  necessari  si
     riuscirà  a  riconquistare la fiducia e la  coesione  per
     fronteggiare   gli  effetti  della  stagnazione   e   del
     regresso socio-economico.

         Rispetto    alla   manovra   di   bilancio    occorre
     evidenziare    alcuni   elementi   di    criticità    che
     irrigidiscono le dinamiche di flessibilità sia  dal  lato
     delle entrate che per le poste di spesa.

         In  ossequio alle disposizioni di cui all'articolo  3
     della  legge  regionale 9 maggio  2012,  n.  26  è  stata
     prevista  la copertura della compartecipazione  regionale
     del   fabbisogno   sanitario  in  misura   corrispondente
     all'aliquota  del 49,11 (eccetto per le  spese  afferenti
     il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario  e
     di   rilievo  nazionale  indicati  dal  piano   sanitario
     nazionale)  che ha determinato una riduzione notevole  di
     risorse disponibili per i fabbisogni consolidati..

         Inoltre,  la  costruzione  dei  documenti  finanziari
     della  Regione  per l'esercizio 2013 e  per  il  triennio
     2013-2015  risente  come  già  rappresentato  negli  anni
     passati    di   stringenti  vincoli  quali   le   risorse
     effettivamente    acquisibili    all'Erario    regionale,
     insufficienti  rispetto  all'attuale  livello  di   spese
     consolidate.

         Le   citate   norme   nazionali  impongono,   quindi,
     significativi    sacrifici   a    carico    degli    enti
     territoriali,  obbligando  gli  stessi  ad  un   drastico
     contenimento  delle  spese, con il consequenziale  taglio
     di servizi erogati in favore dei cittadini.

         La  Regione,  inoltre,  non potrà  beneficiare  della
     maggiore   pressione  fiscale  dovuta,  in   particolare,
     all'aumento  dell'aliquota IVA, in  quanto  espressamente
     riservata  all'erario nazionale per il miglioramento  dei
     saldi del bilancio nazionale.

         Gli   effetti   delle  summenzionate  manovre   sulla
     finanza   regionale  sono  riportate  nella  tabella   di
     seguito riportata.

     Patto di Stabilità: Contributo agli obiettivi di finanza
     pubblica in termini di competenza e di cassa  aggiuntivo
                      rispetto all'anno  2011 
 
 
 
 
 
         Il  progetto di legge di  bilancio di  previsione per
     il   triennio  2013/2015   è  stato  improntato  ad   una
     effettiva  riduzione  della  spesa,  rispetto  a   quella
     sostenuta  nell'anno 2012. Nel valutare gli stanziamenti,
     in  conformità  alle disposizioni di cui  alla  circolare
     assessoriale   n.   16/2012,   è   stato    operato    un
     ridimensionamento    complessivo    della    spesa.    In
     particolare,  ove  da  parte dei competenti  Dipartimenti
     regionali  non sono pervenute proposte in  linea  con  le
     richiamate  disposizioni , le previsioni  di  spesa  sono
     state  elaborate  prevedendo per i  capitoli  riferiti  a
     spese   soggette  al  Patto  di  stabilità  interno   uno
     stanziamento  non  superiore agli impegni  di  competenza
     dell'anno 2011 ridotti del 22 per cento, per l'anno  2013
     e  del  24  per cento, per gli  anni 2014 e  2015,  fatta
     eccezione per le spese di natura obbligatoria.

         Lo  scenario delineato ha reso difficile elaborare un
     documento   contabile  in  equilibrio  che   preveda   la
     corretta  copertura  di  tutte le  spese  necessarie  per
     l'adempimento  degli  obblighi  legislativi,  nonché  per
     mantenere  invariate  le politiche  finora  adottate  dal
     Governo regionale.

         Si  ritiene, inoltre, opportuno evidenziare  che  gli
     importi riportati nel bilancio di previsione 2013  e  per
     il  triennio  2013-2015 discendono dalla costruzione  del
     documento secondo il criterio della legislazione  vigente
     e  possono differirsi da quelli tendenziali riportati nei
     documenti  programmatori, in quanto quest'ultimi  tengono
     conto  di  fatti amministrativi e gestionali che incidono
     sui  risultati finali. Ci si riferisce in particolar modo
     alla  gestione  dei  fondi extra-regionali  per  i  quali
     molto  spesso  non coincide, nello stesso  esercizio,  la
     fase di accertamento e la fase di impegno.

        BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
         Premesso  quanto  sopra, si illustrano  brevemente  i
     principali  dati,  di rilievo, del disegno  di  legge  di
     bilancio di previsione 2013 e per il triennio 2013/2015.

         La  proposta di bilancio per l'anno 2013 presenta  un
     totale  generale  delle entrate  e  delle  spese  pari  a
     24.094.449 migliaia di euro e quella di bilancio  per  il
     triennio  2013-2015 un totale pari a 52.474.574  migliaia
     di euro.

         Tra  le  entrate si distinguono entrate correnti  per
     14.449.092   migliaia   di  euro,   che   registrano   un
     incremento di 334.481 migliaia di euro, pari a +2,36  per
     cento  rispetto alle previsioni 2012, ed entrate in conto
     capitale  per 1.572.949 migliaia di euro, che  registrano
     un  decremento  di 621.100  migliaia di euro,  pari  a  -
     28,31 per cento rispetto alle previsioni 2012.

         L'avanzo  finanziario presunto  è  pari  a  8.000.000
     migliaia  di euro, interamente riferito ai fondi  di  cui
     alle  assegnazioni da parte dello Stato  e  della  UE  ed
     agli altri fondi a destinazione vincolata. In merito,  va
     rilevato  che l'avanzo dei fondi regionali viene  stimato
     pari a zero.

         Il  totale  generale  delle spese  pari,  per  l'anno
     2013,  a 24.094.449 migliaia di euro è finanziato con  le
     entrate  finali (date dalla somma delle entrate  correnti
     e  in conto capitale), per un ammontare pari a 16.022.041
     migliaia  di  euro, per 72.408 migliaia di euro  mediante
     il  ricorso  all'indebitamento  autorizzato  dalla  legge
     regionale  n. 32/2012 ed, infine, per 8.000.000  migliaia
     di euro con l'avanzo finanziario presunto.

         I  principali risultati differenziali scaturenti  dal
     disegno  di  legge di bilancio di previsione  per  l'anno
     2013,  in  conseguenza delle previsioni di entrata  e  di
     spesa come sopra descritte, assumono i seguenti valori:

         -  risparmio  pubblico (entrate correnti  meno  spese
     correnti)  pari  a  meno 23.845 migliaia  di  euro.  Tale
     valore   negativo,  evidenzia  un  livello   di   entrate
     correnti    non    adeguato    alla    copertura    delle
     corrispondenti spese che, ai sensi delle vigenti norme  e
     a  causa delle consolidate politiche pubbliche, risultano
     difficilmente comprimibili;

         -  saldo  netto  da  impiegare  (entrate  finali  più
     l'avanzo  finanziario presunto dell'esercizio  precedente
     meno le spese finali), pari a  232.090 migliaia di euro;

         -  accreditamento netto (entrate finali più  l'avanzo
     finanziario  presunto dell'esercizio precedente  meno  le
     spese  finali,  al  netto  delle operazioni  finanziarie)
     pari a 254.060 migliaia di euro.

         -  ricorso  al  mercato (entrate finali più  l'avanzo
     finanziario  presunto dell'esercizio precedente  meno  il
     totale  generale delle spese), che come già  evidenziato,
     è  pari a 72.408 migliaia di euro. 
 
 
 ENTRATE
         Lo   stato  di  previsione  delle  entrate  è   stato
     aggiornato    secondo   il   criterio    delle    risorse
     effettivamente acquisibili nel periodo 2013 - 2015. 
 
 
 
Le  entrate  sono  state stimate, tenendo  conto  sia
     delle assegnazioni extraregionali che dell'andamento  del
     gettito   effettivo  nonché  delle  somme  effettivamente
     acquisibili all'erario regionale.

         SPESE
         Sul  fronte  delle spese, si segnala che la  dinamica
     della  spesa  corrente registra un trend in significativo
     decremento   sia   rispetto  al  totale   degli   impegni
     registrati nel 2011 (-1.112 milioni di euro pari al  meno
     7,13  per cento) che agli stanziamenti previsti nel  2012
     (meno  608  milioni, pari a meno 4.01 per  cento).  Detto
     risultato  appare comunque significativo se si  tiene  in
     conto  la particolare composizione della settoriale della
     spesa   che   registra  una  forte  rigidità  dovuta   ai
     trasferimenti  in  favore del settore sanitario  e  delle
     autonomie  locali  che  nel  complesso  rappresentano  il
     63,64  percento della spesa corrente, della spesa  dovuta
     per  posto  correttive e compensative delle  entrate  che
     rappresentano  il  7.2 per cento della spesa  corrente  e
     delle   spese  per  il  personale  in  servizio   ed   in
     quiescenza  che  rappresentano l'11, 55 per  cento  della
     spesa corrente.
 
 
 
 DDL   Disposizioni programmatiche  e  correttive  per
     l'anno 2013

         In   ordine   al   disegno  di  legge    Disposizioni
     programmatiche  e correttive per l'anno  2013.  Legge  di
     stabilità  regionale', si illustrano le norme proposte  e
     le  relative valutazioni sia con riferimento  al  disegno
     di legge in argomento sia alle connesse tabelle.

         Di   seguito   si  traccia  un'analisi  dei   singoli
     articoli   del   disegno  di  legge   soffermandosi,   in
     particolare,   sulle  norme  aventi  una  certa   valenza
     finanziaria ai fini della composizione della manovra.

         Il  Titolo I contempla norme di carattere finanziario
     e  contabile. In particolare, l'articolo 1, commi 1 e  2,
     fa riferimento ai saldi differenziali.

         L'articolo  1,  comma  3, riduce l'autorizzazione  ad
     effettuare  le  operazioni  finanziarie,  prevista   alla
     legge  regionale  1 giugno 2012, n. 32  non  soggetta  ad
     impugnativa  del  Commissario  dello  Stato,  di   32.408
     migliaia di euro per l'anno 2013 e di 31.980 migliaia  di
     euro  per l'anno 2014 determinando un ricorso al  mercato
     per  gli anni 2013 e2014 pari a  40.000 migliaia di  euro
     per ciascun anno.

         La  manovra  contenuta nella finanziaria ammonta  per
     l'anno  2013  a 259,5 milioni, per l'anno 2014   a  437,6
     milioni  di  euro  e per l'anno 2015 a 643,9  milioni  di
     euro.

         La  manovra si concretizza in particolare in maggiori
     entrate  per  62,4  milioni di euro nel  2013,  in  383,9
     milioni  di euro nel 2014  e in 373,9milioni di euro  nel
     2015.

         Inoltre,   si  registrano  minori  spese  per   169,5
     milioni  di  euro nell'anno 2013, 125,6 milioni  di  euro
     nell'anno 2014 e 289,9 milioni di euro nell'anno 2015.

         Nel  suo complesso la manovra fa registrare nel  2013
     un  saldo  netto da coprire pari a 27,5 milioni  di  euro
     mentre  per  gli  esercizi 2014 e 2015  si  determina  un
     saldo  netto  da  impiegare pari rispettivamente  a  71,9
     milioni di euro e a 20 milioni di euro.

         Gli    effetti   della   manovra   finanziaria   sono
     illustrati nelle tabelle di seguito riportate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

                               TITOLO I
                 Disposizioni finanziarie e contabili.
                          Disposizioni varie.

                                CAPO I
                 Disposizioni finanziarie e contabili.

                                Art. 1.
       Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva

         1.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2,  lettera  b)
     della  legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
     modifiche  ed  integrazioni, e  considerati  gli  effetti
     della  presente  legge, il saldo netto da finanziare  per
     l'anno  2013  è  determinato in termini di competenza  in
     204.498 migliaia di euro.

         2.  Tenuto  conto degli effetti della presente  legge
     sul  bilancio  pluriennale  a legislazione  vigente,  per
     l'anno  2014  è determinato un saldo netto  da  impiegare
     pari  a  231.673  migliaia di euro,  per  l'anno  2015  è
     determinato un saldo netto da impiegare pari  a   257.996
     migliaia di euro.

         3.    L'autorizzazione   ad   effettuare   operazioni
     finanziarie  di cui alla legge regionale 1  giugno  2012,
     n.  32  è  rideterminata in 40.000 migliaia di  euro  per
     l'esercizio  finanziario 2013, ed in 40.000  migliaia  di
     euro per l'esercizio finanziario 2014.

         4.  L'ammontare complessivo dei fondi di riserva  per
     le   spese   obbligatorie  e   di   ordine   e   per   la
     riassegnazione  dei residui passivi di parte  corrente  e
     in  conto  capitale  eliminati negli esercizi  precedenti
     per  perenzione  amministrativa,  relativi  alle  risorse
     regionali,   è  determinato,  nell'esercizio  finanziario
     2013, in 430.000 migliaia di euro.

                                Art. 2.
         Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e
                                perenti
                      e di equilibrio di bilancio

         1.    Le   entrate   accertate   contabilmente   fino
     all'esercizio  2011 a fronte delle quali,  alla  chiusura
     dell'esercizio   2012,  non  corrispondono   crediti   da
     riscuotere   nei  confronti  di  debitori   certi,   sono
     eliminate   dalle  scritture  contabili   della   Regione
     dell'esercizio medesimo.

         2.   Con   decreto  del  Ragioniere  generale   della
     Regione,      su     indicazione     delle     competenti
     amministrazioni,  si  procede  all'individuazione   delle
     somme  da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di  detto
     decreto  è allegata al rendiconto generale della  Regione
     per  l'esercizio  finanziario  2012.  Qualora,  a  fronte
     delle  somme  eliminate  a norma del  presente  articolo,
     sussistano  crediti,  si provvede  al  loro  accertamento
     all'atto  della  riscossione  con  imputazione  al  conto
     della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

         3.  Le  somme  eliminate nei precedenti esercizi  per
     perenzione  amministrativa  agli  effetti  amministrativi
     relative    ad   impegni   assunti   fino   all'esercizio
     finanziario  2002,  non reiscritte in bilancio  entro  la
     chiusura  dell'esercizio finanziario 2012, sono eliminate
     dalle  scritture  contabili della Regione  dell'esercizio
     medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere  generale
     della  Regione si procede all'individuazione delle  somme
     da  eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti
     decreti  è allegata al rendiconto generale della  Regione
     per l'esercizio finanziario 2012.

         4.  Gli  impegni di parte corrente assunti  a  carico
     del  bilancio  della  Regione fino all'esercizio  2011  e
     quelli  di  conto  capitale  assunti  fino  all'esercizio
     2010,  per i quali alla chiusura dell'esercizio 2012  non
     corrispondono  obbligazioni  giuridicamente   vincolanti,
     sono  eliminati dalle scritture contabili  della  Regione
     dell'esercizio medesimo.

         5.  Le  disposizioni di cui ai commi 3  e  4  non  si
     applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora  il
     progetto  dell'opera finanziata sia esecutivo e gli  enti
     appaltanti  abbiano  già adottato  le  deliberazioni  che
     indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.

         6.  Con  successivi  decreti del Ragioniere  generale
     della    Regione,   su   indicazione   delle   competenti
     amministrazioni,  si  procede  all'individuazione   delle
     somme  da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di  detti
     decreti  è allegata al rendiconto generale della  Regione
     per l'esercizio finanziario 2012.

         7.  Qualora, a fronte delle somme eliminate ai  sensi
     de  presente  articolo, sussista ancora  l'obbligo  della
     Regione  e sia documentata l'interruzione dei termini  di
     prescrizione,  si provvede al relativo pagamento  con  le
     disponibilità  dei  capitoli aventi finalità  analoghe  a
     quelli  su cui gravavano originariamente le spese  o,  in
     mancanza   di   disponibilità,  mediante  iscrizione   in
     bilancio   delle  relative  somme,  da  effettuarsi   con
     successivi decreti del Ragioniere generale della  Regione
     ai  sensi  degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre
     2009,  n.  196  e successive modifiche ed integrazioni  e
     dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997,  n.
     30 e successive modifiche ed integrazioni.

         8.  Il  Fondo di cui all'articolo 6, comma  1,  della
     legge  regionale 1 giugno 2012, n. 33 (U.P.B.  4.2.1.5.99
     -  cap.  215732)  è  destinato  alla  salvaguardia  degli
     equilibri di bilancio.

                                CAPO II
                  Disposizioni in materia di entrate

                                Art. 3.
           Disposizioni in materia di edilizia residenziale
                               pubblica

         1.  L'articolo 5 della legge 9 giugno 1994, n. 28,  è
     sostituito dal seguente:

          Art.  5 - 1. Il prezzo di cessione unitario al metro
     quadrato è determinato secondo le seguenti modalità:
         a)  per  i  soggetti  assegnatari e  già  proprietari
     degli  alloggi popolari e/o loro aventi causa, il  prezzo
     di  cessione delle aree è pari alla misura massima del 75
     per cento del valore di mercato delle stesse;

         b)  per  i  soggetti  proprietari degli  alloggi  non
     originari  assegnatari, il prezzo di cessione delle  aree
     è pari al valore di mercato delle stesse.

         Il  prezzo  determinato con le  modalità  di  cui  al
     presente  comma  è,  altresì,  parametrato  in  base   al
     reddito  secondo  criteri  determinati  con  decreto  del
     Presidente  della  Regione  da  adottarsi  entro  novanta
     giorni  dalla  data di entrata in vigore  della  presente
     legge'.

         2.  Sono  fatte salve le disposizioni di vendita  già
     impartite  secondo  il  prezzo  stabilito  dal  soppresso
     articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28.

                                Art. 4.
           Disposizioni in materia di edilizia residenziale
                       pubblica ad integrazione
        della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26 e successive
                               modifiche

         1.  Gli  assegnatari  di alloggi popolari  e  FF.OO.,
     facenti  parte del patrimonio regionale, possono alienare
     gli  alloggi acquisiti in proprietà, fatti salvi i limiti
     di  rivendibilità previsti dai commi 9 e 10 dell'articolo
     19  della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;   in  tal
     caso  dovranno darne comunicazione alla Regione la  quale
     potrà  esercitare, entro sessanta giorni dal  ricevimento
     della  comunicazione,  il  diritto  di  prelazione.  Tale
     diritto  di  prelazione si estingue qualora  l'acquirente
     dell'alloggio ceduto versi alla Regione un  importo  pari
     al  10  per  cento del valore calcolato sulla base  della
     rendita catastale aggiornata.

                                Art. 5.
        Concessioni demaniali e incremento canoni patrimoniali

         1.  All'articolo 19 della legge regionale  27  aprile
     1999,  n.  10  e  successive modifiche e integrazioni,  è
     aggiunto il seguente comma:

          Al rilascio delle concessioni di attraversamento  ed
     occupazione   del  demanio  idrico  per  qualsiasi   uso,
     comprese  le  linee  elettriche e gli impianti  elettrici
     provvedono  gli  uffici del Genio Civile  competenti  per
     territorio,  fatti  salvi i pareri di rito  previsti  dal
     T.U.  sulle  acque  e sugli impianti elettrici  approvato
     con  Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive
     modifiche ed integrazioni.'.

                                Art. 6.
                    Consorzio Autostrade Siciliane

         1.   Ai   sensi  dell'articolo  12,  comma  2,  della
     Convenzione stipulata in data 27 novembre 2000 tra  ANAS,
     concedente,    e    Consorzio    Autostrade    Siciliane,
     concessionario,  la  Regione  in  qualità  di  socio   di
     maggioranza  del predetto consorzio, invocando  le  causa
     di  forza maggiore previste nel citato comma, richiede la
     revisione   delle  condizioni  previste  dalla   predetta
     convenzione  impegnandosi  a presentare  un  nuovo  piano
     finanziario  e  un  nuovo  piano di  investimenti.  Dalla
     revisione  della  Convenzione sono  quantificati  per  la
     Regione  utili  in misura non inferiore a 30  milioni  di
     euro annui a decorrere dall'anno 2013.


                               CAPO III
                Disposizioni in materia di enti locali.

                                Art. 7.
       Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali

         1.   Nelle   more   dell'adozione  dei  provvedimenti
     attuativi  della legge 5 maggio 2009, n. 42 e  successive
     modifiche  ed  integrazioni,  il  fondo  destinato   alle
     Autonomie locali è quantificato, per i comuni per  l'anno
     2013  in  306.000  migliaia di euro, il  fondo  destinato
     alle  province è quantificato per l'anno 2013  in  10.000
     migliaia  di  euro. Il Fondo destinato  alle  province  è
     ripartito  in  misura proporzionale alle somme  assegnate
     nell'esercizio finanziario 2010.

         2.  Nell'ambito delle assegnazioni di cui al comma 1,
     per  l'anno 2013, è prevista la riserva di 1.000 migliaia
     di  euro  per  le  finalità di cui  all'articolo  32  del
     decreto  legislativo  18 agosto 2000,  n.  267,  relativo
     all'Unione dei Comuni.

         3.  Le  assegnazioni di cui ai  commi  1  e  2   sono
     trasferite  a  ciascun comune e a ciascuna  provincia,  a
     valere  sulle  somme iscritte nello stato  di  previsione
     della   spesa  del  bilancio  della  Regione  -   rubrica
     Dipartimento  regionale autonomie locali - a  seguito  di
     riparto effettuato sulla base di criteri individuati  con
     decreto dell'Assessore regionale per le autonomie  locali
     e  la  funzione pubblica, previo parere della  Conferenza
     Regione-Autonomie   locali.   Le   assegnazioni   annuali
     previste   dal   comma   1  sono   erogate   in   quattro
     trimestralità   posticipate.   L'erogazione   dell'ultima
     quota  è  effettuata  non oltre il 28 febbraio  dell'anno
     successivo  a  quello  di competenza.  Le  iscrizioni  in
     bilancio  dell'assegnazione  in  favore  dei  comuni,  al
     netto  della  riserva di cui al comma  2  e  della  quota
     relativa  alla riserva di cui al comma 3 dell'articolo  3
     della  legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e  successive
     modifiche  ed  integrazioni, è effettuata  tenendo  conto
     delle predette disposizioni in materia di erogazione.

                                Art. 8.
        Reintegro agli Enti locali del minor gettito derivante
                           dall'abrogazione
          dell'articolo 6 del D.L. 511/1988, convertito dalla
                            legge n. 20/89

         1.   Nelle   more   della   pronuncia   della   Corte
     Costituzionale  adita  in materia,  in  attuazione  delle
     disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  10,   del
     decreto  legge  2  marzo 2012, n.  16,  convertito  dalla
     legge  26 aprile 2012, n. 44, le entrate derivanti  dagli
     incrementi   delle   aliquote  dell'accisa   sull'energia
     elettrica    disposti    dai   decreti    del    Ministro
     dell'economia   e   delle  Finanze  30   dicembre   2011,
     concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia  elettrica
     a     seguito    della    cessazione    dell'applicazione
     dell'addizionale   comunale  e  provinciale   dell'accisa
     sull'energia elettrica, sono destinate annualmente,  fino
     a  concorrenza dell'importo di 116.984 migliaia di  euro,
     ai comuni ed alle province.

         2.  Le  somme di cui al comma 1, iscritte nello stato
     di  previsione  del  bilancio  della  Regione  -  Rubrica
     Dipartimento  regionale  delle  Autonomie  locali,   sono
     trasferite  a  ciascun  Comune  e  a  ciascuna  Provincia
     regionale a seguito di riparto effettuato sulla  base  di
     criteri  individuati con decreto dell'Assessore regionale
     per  la  funzione pubblica e le autonomie locali,  previo
     parere   della   Conferenza   Regione-Autonomie   locali,
     tenendo  conto  del minore gettito per  gli  enti  locali
     derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 10,  del
     decreto  legge  2  marzo 2012, n.  16,  convertito  dalla
     legge 26 aprile 2012, n. 44.

         3.  Le assegnazioni annuali previste dal comma 2 sono
     erogate    in    quattro    trimestralità    posticipate;
     l'erogazione   dell'ultima  trimestralità  è   effettuata
     previa verifica dell'effettivo gettito accertato in  sede
     di   rendiconto.  Eventuali  trasferimenti  superiori  al
     gettito   accertato,  sono  recuperati  a  valere   sulle
     assegnazioni  dell'anno successivo e destinate  al  fondo
     per  la  salvaguardia degli equilibri di bilancio di  cui
     all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

         4.   Il   Ragioniere   generale   della   Regione   è
     autorizzato  ad  effettuare le necessarie  variazioni  di
     bilancio     discendenti     dall'applicazione      delle
     disposizioni del presente articolo.

                                CAPO IV
               Disposizione di contenimento della spesa

                                Art. 9.
                       Monitoraggio della spesa

         1.   Fermi   restando  gli  stanziamenti   di   spesa
     autorizzati  con  legge di bilancio,  ciascun  centro  di
     responsabilità  verifica,  con  cadenza  trimestrale,  la
     propria  disponibilità  di cassa  rispetto  agli  impegni
     assunti  a  quella  data trasmettendo apposito  prospetto
     alla Ragioneria generale.

         2.  La mancata trasmissione del prospetto costituisce
     grave   inadempienza  amministrativa  ed   autorizza   la
     Ragioneria   generale   a   diffidare   l'Amministrazione
     inadempiente dall'assumere ulteriori atti di impegno.

                               Art. 10.
                 Contenimento della spesa del personale

         1.  La corresponsione delle somme dovute a titoli  di
     arretrati in attuazione dell'articolo 6, comma  9,  della
     legge   regionale   9   maggio  2012,   n.   26,   previa
     sottoscrizione    dei   relativi   C.C.R.L.,    decorrono
     dall'esercizio finanziario 2014 con le modalità  previste
     dal medesimo comma.

         2.  All'articolo  1, comma 10, della legge  regionale
     16  gennaio  2012,  n.  9,  dopo le  parole   quadriennio
     precedente.'  sono  aggiunte le  parole   L'indennità  di
     vacanza  contrattuale è riconosciuta  esclusivamente  per
     il biennio 2010-2011'.

                               Art. 11.
                Contenimento spesa degli enti regionali
                      e delle società partecipate

         1.      La     spesa     complessiva     a     carico
     dell'Amministrazione  regionale  destinata  al  pagamento
     dei  corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione
     dalla   società  consortile   Servizi  Ausiliari  Sicilia
     S.C.p.A',  risultante dalla definizione  delle  procedure
     di   riordino  di cui all'articolo 20, comma  2,  lettera
     b),  della  legge  regionale 12 maggio  2010,  n.  11,  è
     rideterminata,  per l'esercizio finanziario  2013,  nella
     misura  massima di 63.746 migliaia di euro, di cui 48.670
     migliaia   di   euro  per  i  servizi  resi   in   favore
     dell'Amministrazione   regionale    o   di   altri   Enti
     regionali consorziati (U.P.B.  4.2.1.1.2  cap. 212533)  e
     15.076  migliaia  di euro per il finanziamento  da  parte
     della  Regione di una quota non superiore  al  62,30  per
     cento  del  costo dei servizi resi in favore  degli  Enti
     del settore sanitario (U.P.B. 11.2.1.1.2  cap. 412539).

         2.  La minore spesa per l'esercizio finanziario 2013,
     quantificata  in  5.243 migliaia di euro contribuisce  al
     miglioramento   dei   saldi   di   cui    al    prospetto
     riepilogativo degli effetti della presente legge.

         3.   Il   trattamento   economico   complessivo   del
     personale  degli Enti di cui all'articolo 1  della  legge
     regionale  10/2000  nonché  delle  Società  a  totale   o
     maggioritaria partecipazione della Regione  ai  quali  si
     applica  il  C.C.R.L. non può essere superiore  a  quello
     corrisposto    al    personale    di    pari    qualifica
     dell'Ammistrazione    regionale.   L'eventuale    importo
     eccedente  deve essere recuperato mediante corrispondente
     riduzione del trattamento accessorio.

                               Art. 12.
               Riduzione dei costi per locazioni passive

         1.  L'Amministrazione  regionale,  gli  enti  di  cui
     all'articolo  1  della  legge  regionale  n.  10/2000   e
     successive  modifiche  ed  integrazioni,  le  società   a
     totale   o  maggioritaria  partecipazione  della  Regione
     nonché  gli  enti  del  settore  sanitario  applicano  le
     disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1,  4,  5  e  6
     del  decreto  legge 6 luglio 2012, n. 95  convertito  con
     modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

         2.  Per  la  verifica  della convenienza  tecnica  ed
     economica, la relativa stima di congruità viene  eseguita
     dall'ufficio tecnico regionale competente.

         3.  Per le finalità del presente articolo l'Assessore
     regionale  per l'economia previa delibera  di  Giunta,  è
     autorizzato    ad   effettuare   operazioni   finanziarie
     finalizzate all'acquisto di immobili già in uso a  titolo
     oneroso alla stessa qualora tale operazione configuri  un
     minore costo in termini finanziari rispetto ai canoni  di
     locazione sostenuti.

                               Art. 13.
                           Auto di servizio

         1.  Le  auto di servizio di proprietà degli  Enti  di
     cui  all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000,
     n.  10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché  di
     Aziende, Agenzie, Consorzi, Istituti, Organismi,  Società
     a  totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed
     Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela  e
     vigilanza  dell'amministrazione regionale, dopo  la  loro
     dismissione    o   rottamazione   non   possono    essere
     sostituite.  Resta  fermo,  altresì,  l'obbligo  che   la
     dotazione  delle  autovetture  degli  enti  di   cui   al
     presente comma non può essere superiore a 1.600 cc.

         2.  Gli  organi  di  vigilanza  e  controllo  interno
     comunicano,   a  pena  di  decadenza,  annualmente   alle
     rispettive  e  competenti amministrazioni  regionali  che
     svolgono   le   funzioni   di  vigilanza   e   tutela   e
     all'Assessorato  regionale  dell'economia   la   corretta
     applicazione   del  presente  articolo  e  l'entità   dei
     risparmi conseguiti.

         3.  Le  predette  disposizioni non si applicano  alle
     autovetture  utilizzate  per i  servizi  antincendio,  di
     protezione  civile  e  di soccorso  sanitario  e  servizi
     indispensabili di pubblica utilità.

                               Art. 14.
                    Finanziamento  spesa sanitaria

         1.  Per  il  triennio  2013-2015  sono  mantenute  le
     medesime    maggiorazioni   dell'aliquota    dell'imposta
     regionale  sulle  attività produttive e  dell'addizionale
     regionale  all'IRPEF  vigenti nell'esercizio  finanziario
     2012, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.

         2.  I  maggiori  gettiti  di  cui  al  comma  1  sono
     destinati  prioritariamente alla copertura dei  disavanzi
     di   gestione   accertati  nel  settore  sanitario   sino
     all'importo  massimo  di  15.000  migliaia  di  euro  per
     ciascuno   degli  anni  2013-2015  e  la   differenza   a
     finanziamento della quota di compartecipazione  regionale
     alla  spesa sanitaria come fissata dall'articolo 1  della
     legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

                               Art. 15.
                          Spesa farmaceutica

         1.  Per  la compartecipazione alla spesa farmaceutica
     territoriale convenzionata, per il triennio 2013-2015,  a
     far  data  dalla entrata in vigore della presente  legge,
     è  dovuta  per ciascuna ricetta una  quota fissa pari  ad
     euro  1,00  per  i  soggetti non esenti  ai  sensi  della
     normativa  vigente;  restano ferme le  attuali  quote  di
     compartecipazione  previste  nella  Regione  dalla  norme
     nazionali e regionali.

         2.  Il   gettito derivante dalle disposizioni di  cui
     al  comma  1,  stimato in 15.000 migliaia di euro,  viene
     riversato  in  entrata nel bilancio  della  Regione,  con
     cadenza  trimestrale, dalla Azienda sanitarie provinciali
     siciliane  in apposito capitolo di entrata per destinarlo
     al   finanziamento   della  quota  di   compartecipazione
     regionale alla spesa sanitaria.

                               Art. 16.
                            Ticket ricoveri

         1.   Per   il   triennio  2013-2015,   a   far   data
     dall'entrata   in   vigore  della   presente   legge,   i
     componenti  dei  nuclei familiari con  reddito  uguale  o
     superiore  ad euro 50.000,00 sono assoggettati,  ai  fini
     della   compartecipazione  alla   spesa   sanitaria,   al
     pagamento  di  euro  10,00 per ogni  giorno  di  ricovero
     ordinario,  inclusi  i  ricoveri  in  day  hospital,   in
     strutture    sanitarie   sia   pubbliche   che    private
     convenzionate sino ad un massimo di euro 70, 00,  per  la
     prima settimana.

         2.   Per   il   triennio  2013-2015,   a   far   data
     dall'entrata   in   vigore  della   presente   legge,   i
     componenti  dei  nuclei familiari con  reddito  uguale  o
     superiore ad euro 100.000,00 sono assoggettati,  ai  fini
     della   compartecipazione  alla   spesa   sanitaria,   al
     pagamento  di  euro  25,00 per ogni  giorno  di  ricovero
     ordinario,  inclusi  i  ricoveri  in  day  hospital,   in
     strutture    sanitarie   sia   pubbliche   che    private
     convenzionate sino ad un massimo di euro 175,00,  per  la
     prima settimana.

         3.  Per  i  ricoveri  superiori  a  sette  giorni  ed
     inferiori  a quindici giorni la quota giornaliera  dovuta
     in  applicazione dei commi 1 e 2 è ridotta del  cinquanta
     per cento.

         4.  Il gettito derivante dalle disposizioni di cui ai
     commi  precedenti,  stimato in 8.000  migliaia  di  euro,
     viene  riversato in entrata nel bilancio  della  Regione,
     con  cadenza trimestrale, in apposito capitolo di entrata
     per   destinarlo   al  finanziamento   della   quota   di
     compartecipazione  regionale  alla  spesa  sanitaria.  Il
     gettito   introitato   dalla  strutture   private   viene
     riversato   in   entrata  nel  bilancio   della   regione
     attraverso  le  rispettive aziende sanitarie  provinciali
     con le quali sono convenzionate.

                               Art. 17.
            Riduzione indennità dirigenza settore sanitario

         1.   Per   il  triennio  2013-2015,  i  compensi   da
     corrispondere   ai  direttori  generali,   ai   direttori
     amministrativi,  ai  direttori  sanitari  delle   aziende
     sanitarie  provinciali, delle aziende ospedaliere,  delle
     aziende  ospedaliere  universitarie,  del  centro   della
     formazione  permanente  e l'aggiornamento  del  personale
     del    settore    sanitario    (CEFPAS),    dell'Istituto
     zooprofilattico sperimentale e l'IRCCS Bonino  Pulejo  di
     Messina con sede in Sicilia restano fissati nelle  misure
     in atto stabilite ridotte del 10 per cento.

         2.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
     presente   i   contratti   in   vigore    devono   essere
     rinegoziati ai sensi del comma 1.

                               Art. 18.
           Riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle
                     risorse agricole e alimentari

         1.  Con effetto dal 1° luglio 2013, sono soppressi il
     Dipartimento  regionale degli interventi infrastrutturali
     per  l'agricoltura  ed  il Dipartimento  regionale  degli
     interventi per la pesca,  presso l'Assessorato  regionale
     delle  risorse agricole ed alimentari di cui alla Tabella
      A'  della  legge  regionale 15  maggio  2000,  n.  10  e
     successive modifiche ed integrazioni.

         2.   Al   Dipartimento  regionale  degli   interventi
     strutturali   per   l'agricoltura  sono   trasferite   le
     funzioni  ed  i compiti svolti dal soppresso Dipartimento
     regionale    degli   interventi   infrastrutturali    per
     l'agricoltura  e  dal  soppresso  Dipartimento  regionale
     degli  interventi  per la pesca attribuite  agli   stessi
     con  legge,  con D.P.Reg 5 dicembre 2009, n.  12,  e  con
     altri   provvedimenti  amministrativi,  senza   ulteriori
     oneri  a  carico del bilancio regionale, con le  modalità
     previste dall'articolo 2, comma 3, del medesimo   D.P.Reg
     5 dicembre 2009, n. 12.

         3.   Al   Dipartimento  regionale  degli   interventi
     strutturali per l'agricoltura sono altresì trasferite  le
     risorse  strumentali, finanziarie ed umane del  soppresso
     Dipartimento  regionale degli interventi infrastrutturali
     per   l'agricoltura   e   dal   soppresso    Dipartimento
     regionale degli interventi per la pesca.

         4.  Per  gli effetti dei commi precedenti ed al  fine
     di   una   migliore  funzionalità  della   organizzazione
     regionale,  alla Tabella  A' di cui alla legge  regionale
     15   maggio  2000,  n.  10  e  successive  modifiche   ed
     integrazioni, sono apportate le seguenti  modifiche:

         -   Assessorato  regionale delle risorse  agricole  e
     alimentari
         -    Dipartimento    regionale    degli    interventi
     strutturali ed infrastrutturali per l'agricoltura  e  per
     la pesca.
         -   Dipartimento regionale Azienda regionale  Foreste
     Demaniali.

         5.   Il   Ragioniere   generale   della   Regione   è
     autorizzato  ad  effettuare le necessarie  variazioni  al
     bilancio  regionale  discendenti  dall'applicazione   del
     presente articolo.

                               Art. 19.
            Riorganizzazione della Presidenza della Regione

         1.  Con  effetto dal 1° luglio 2013, è  soppresso  il
     Dipartimento   regionale  degli   affari   extraregionali
     presso  la  Presidenza della Regione di cui alla  Tabella
      A'  della  legge  regionale 15  maggio  2000,  n.  10  e
     successive modifiche ed integrazioni.

         2.   Alla  Segreteria  generale  sono  trasferite  le
     funzioni  ed  i compiti svolti dal soppresso Dipartimento
     regionale  degli  affari extraregionali  attribuite  allo
     stesso con legge, con D.P.Reg 5 dicembre 2009, n.  12,  e
     con  altri  provvedimenti amministrativi, senza ulteriori
     oneri  a  carico del bilancio regionale, con le  modalità
     previste dall'articolo 2, comma 3, del medesimo   D.P.Reg
     5 dicembre 2009, n. 12.

         3.  Alla  Segreteria generale sono altresì trasferite
     le   risorse  strumentali,  finanziarie  ed   umane   del
     soppresso    Dipartimento    regionale    degli    affari
     extraregionali.

         4.  Per  gli effetti dei commi precedenti ed al  fine
     di   una   migliore  funzionalità  della   organizzazione
     regionale,  alla Tabella  A' di cui alla legge  regionale
     15   maggio  2000,  n.  10  e  successive  modifiche   ed
     integrazioni, sono apportate le seguenti  modifiche:

         Presidenza della Regione
         - Segreteria generale.
         - Ufficio legislativo e legale.
         - Dipartimento regionale della protezione civile.
         - Dipartimento regionale della programmazione.

         5.   Il   Ragioniere   generale   della   Regione   è
     autorizzato  ad  effettuare le necessarie  variazioni  al
     bilancio  regionale  discendenti  dall'applicazione   del
     presente articolo.

                               Art. 20.
        Contenimento della spesa nel settore della forestazione

         1.   Nel  biennio  2013-2014,  il  contingente  degli
     operai  a tempo indeterminato di cui agli articoli  46  e
     47  della  legge  regionale  6  aprile  1996,  n.  16   e
     successive  modifiche  ed integrazioni  è  fissato  nella
     misura massima del contingente in servizio alla data  del
     31  dicembre 2012 e non si procede ad alcuna sostituzione
     dei soggetti  a qualsiasi titolo fuoriusciti.

         2.   Nel  biennio  2013-2014,  il  contingente  degli
     operai  con le garanzie occupazionali di cui alle lettere
     b)  e  c) dell'articolo 46 della legge regionale 6 aprile
     1996,  n.  16   e successive modifiche ed integrazioni  e
     quello  degli operai appartenenti alla fascia di garanzia
     di   cinquantuno  giornate  lavorative  è  fissato  nella
     misura massima del contingente in servizio alla data  del
     31  dicembre 2012 e non si procede ad alcuna sostituzione
     dei soggetti a qualsiasi titolo fuoriusciti.

         3.  Nel  biennio 2013-2014, sono sospesi gli  effetti
     previsti  dagli articoli 49 e 52 della legge regionale  6
     aprile   1996,   n.   16   e  successive   modifiche   ed
     integrazioni, nonché le ulteriori norme in contrasto  con
     le disposizioni del presente articolo.

         4.  Le medesime disposizioni dei commi precedenti  si
     applicano    ai   soggetti   destinatari   di    garanzie
     occupazionali  presso  i consorzi di  bonifica  e  presso
     l'Ente di sviluppo agricolo.

         5.   Le   prestazioni  relative  alla   progettazione
     preliminare,   definitiva  ed   esecutiva   nonché   alla
     direzione  dei  lavori  ed  agli  incarichi  di  supporto
     tecnico-amministrativo per le attività  di  forestazione,
     di  sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
     sono   espletate  esclusivamente  da  personale   interno
     dell'Amministrazione regionale senza alcun compenso.

                               Art. 21.
                     Sistema informativo regionale

         1.  Al  fine  di incentivare lo sviluppo del  sistema
     informativo   regionale,   la  gestione   relativa   alla
     acquisizione  di  beni  e servizi  informatici,  anche  a
     valere  sui  fondi  extraregionali,  è  centralizzata  ed
     assegnata  al Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria
     generale della Regione.

                               Art.  22.
         Disposizioni in favore dell'Agenzia per la Protezione
                             dell'Ambiente

         1.  Al  fine  di  garantire l'autonomia  dell'Agenzia
     regionale  per  la  protezione  dell'ambiente,   di   cui
     all'articolo 90 della legge regionale n. 6 del 2001,  gli
     oneri  connessi  alle  istruttorie  per  il  rilascio  di
     pareri ed ai controlli di cui agli articoli 29 ter,  268,
     comma  1,  lettera p., 128 e 197, comma  2,  del  decreto
     legislativo   n.  152/2006  e  successive  modifiche   ed
     integrazioni,  all'articolo 3 della  legge  regionale  n.
     9/2010,  all'articolo  14  della  legge  n.  447/1995   e
     all'articolo   90  della  legge  regionale   n.   6/2001,
     all'articolo 14 della legge 36/2001 e agli articoli  6  e
     7   del   decreto   legislativo  n.  334/99,   effettuati
     dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  -
     Sicilia, sono posti a carico dei soggetti gestori  o  dei
     richiedenti.  L'Assessore regionale per il  territorio  e
     l'ambiente  di  concerto  con l'Assessore  regionale  per
     l'economia, su proposta dell'ARPA, entro sessanta  giorni
     dall'entrata in vigore della presente legge, provvede  ad
     individuare  modalità,  importi  e  soggetti  tenuti   al
     pagamento degli stessi.


                               Art. 23.
                Formazione docenti scuole alfa mediali

         1.  L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  4
     della  legge  regionale 3 gennaio  2012,  n.  4,  per  le
     finalità  di  cui all'articolo 3 della medesima  legge  è
     ridotta,   per  l'esercizio  finanziario  2013   di   200
     migliaia di euro.

                                CAPO V
               Disposizione di spesa. Disposizioni varie

                               Art. 24.
                  Gestione stralcio Aziende sanitarie

         1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo  2
     della  legge 2 maggio 2007, n. 12 e successive  modifiche
     ed  integrazioni,  è autorizzata, per il  triennio  2013-
     2015, la spesa annua di euro 5.000 migliaia.

                               Art. 25.
                        Borse di studio sanità

         1.   Per   far  fronte  alle  obbligazioni  pregresse
     derivanti  dai contratti di formazione già avviati  negli
     esercizi  finanziari precedenti per le finalità  previste
     dal  titolo  I della legge regionale 20 agosto  1994,  n.
     33,  è  autorizzata la spesa di 12.031 migliaia  di  euro
     per  l'esercizio  finanziario 2014 e  6.015  migliaia  di
     euro per l'esercizio finanziario  2015.

                               Art. 26.
                       Collegamento isole minori

         1.   A   valere  sulle  disponibilità  della   U.P.B.
     8.2.1.3.6.  -  cap.  476520 fino all'importo  massimo  di
     20.000  migliaia  di  euro è destinata  al  pagamento  di
     obbligazioni relative ad esercizi pregressi.

                               Art. 27.
                              Dissalatori

         1.  Al  fine  di  garantire, nel  pubblico  interesse
     l'erogazione  dei servizi in favore della collettività  è
     autorizzata  a decorrere dall'esercizio finanziario  2014
     per  le  finalità  di  cui  all'articolo  3  della  legge
     regionale  15 novembre 1982, n. 134, la spesa  di  31.162
     migliaia di euro annui.

                               Art. 28.
                       Fondo per il microcredito

         1.  E' istituito presso l'Assessorato regionale delle
     attività  produttive  un  fondo  per  il  microcredito  a
     sostegno  di  attività artigianali e di piccole  e  medie
     imprese   o  per  la  promozione  di  imprese  di   nuova
     costituzione  aventi  sede legale  nel  territorio  della
     Regione.

         2.  Alla  dotazione del fondo di cui al  comma  1  si
     provvede  annualmente con le somme appositamente  versate
     dall'Assemblea   regionale   siciliana   provenienti   da
     contributi volontari dei deputati regionali o  di  terzi,
     da   donazioni,   lasciti,   erogazioni   conseguenti   a
     trasferimenti statali, comunitari o da enti  territoriali
     regionali, da altri enti pubblici o privati.

         3.  Per  l'anno  2013 la dotazione del  iniziale  del
     fondo  è  determinata in 2.000 migliaia di  euro  di  cui
     1.000  migliaia  di  euro  discendenti  da  trasferimenti
     dell'Assemblea regionale siciliana.

         4.   Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  le
     attività  produttive  da emanarsi entro  sessanta  giorni
     dalla  data  di  entrata in vigore della presente  legge,
     sono  determinate le modalità di funzionamento del  fondo
     di cui al comma 3.

         5.  L'Assessore regionale per le attività  produttive
     è  autorizzato ad affidare in convenzione ad una banca  o
     ad  un  intermediario  finanziario  iscritto  nell'elenco
     speciale  di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
     1  settembre 1993, n. 385 o ad altro soggetto individuato
     nel  rispetto  della normativa comunitaria,  operanti  in
     Sicilia,   l'attività   relative   alle   iniziative   di
     microcredito di cui al presente articolo.

         6.  L'eventuale onere di cui al comma 5  è  a  carico
     del Fondo.

                               Art. 29.
                  Interventi in favore della cultura

         1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
     decreto legislativo n. 42/2004, capo II, articolo  111  e
     seguenti,  inerenti la valorizzazione dei beni  culturali
     e  la  realizzazione di iniziative culturali, da attuarsi
     anche  mediante  intese istituzionali  con  l'Assessorato
     regionale  del  turismo, dello sport e dello  spettacolo,
     il  Ministero  per  i  beni e le attività  culturali,  le
     Istituzioni   internazionali  e  gli  Istituti  di   Alta
     cultura nazionali e internazionali, è istituito un  fondo
     da   attivare  su  proposta  dell'Assessore  per  i  beni
     culturali  e  l'identità siciliana,  previa  delibera  di
     Giunta, ad iniziative culturali.

         2.  Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata,
     per  l'esercizio  finanziario 2013,  la  spesa  di  3.000
     migliaia di euro.

                               Art. 30.
            Interventi per il miglioramento della zootecnia

         1.  Per  le finalità previste dall'articolo  6  della
     legge   regionale  5  giugno  1989,  n.  6  e  successive
     modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale  per  le
     risorse  agricole  è  autorizzato  ad  erogare   per   il
     triennio  2013-2015 un contributo annuo alle associazioni
     regionali   degli  allevatori  della   Sicilia   che   si
     impegnino    a   realizzare   programmi   destinati    al
     miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia  siciliana
     nonché alla prevenzione, alla cura ed al controllo  delle
     malattie diffusive del bestiame.

         2.  A  tal fine è autorizzata, per il triennio  2013-
     2015,  la spesa annuale di 1.000 migliaia di euro (U.P.B.
     10.2.1.3.2 - capitolo 144111).


                               Art. 31.
                   Abrogazioni e modifiche di norme

         1.  Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale
     5   novembre  2004,  n.  15  e  successive  modifiche  ed
     integrazioni, sostituire le parole  numero massimo di  35
     unità'  con  le parole  numero massimo di  15  unità,  ad
     alto  contenuto  di  professionalità e specializzazione'.
     Al  personale  medico in posizione  di  comando  è  fatto
     divieto   di   esercitare  attività   extra   di   natura
     professionale .

         2,   Al   comma  12  dell'articolo  26  della   legge
     regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche  ed
     integrazioni, sostituire le parole  nella  misura  di  20
     unità'  con le parole  nella misura di 5 unità,  ad  alto
     contenuto di professionalità e specializzazione'.

         3.  Al comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale
     3  maggio 2001, n. 6, dopo le parole  degli uffici di cui
     al  presente  articolo' sono aggiunte le seguenti  parole
      ivi  compresi gli oneri accessori relativi agli immobili
     individuati quali siti presidenziali'.

         4.   Il   comma  16  dell'articolo  15  delle   legge
     regionale maggio 2009, n. 6 è sostituito dal seguente:

          16.  Alle  spese di funzionamento ed  organizzazione
     provvede  il  Fondo  mediante  utilizzo  di  parte  degli
     interessi   maturati  a  valere  sulle  eccedenze   delle
     disponibilità  finanziarie  delle  gestioni  di  cui   al
     combinato  disposto dagli articolo 13 e 15  del  D.P.Reg.
     23  dicembre  2009,  n. 14 fino alla concorrenza  di  550
     migliaia di euro.'

         5.   Il   comma  3bis  dell'articolo  2  della  legge
     regionale  22  dicembre 2005, n.  19,  è  sostituito  dal
     seguente:

          3bis.  Al  fine di garantire le finalità di  cui  al
     disposto  del  comma 3 dell'articolo 3 del  decreto-legge
     30    settembre    2005,   n.   203,   convertito,    con
     modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  il
     Presidente  del  Collegio  sindacale  della   Riscossione
     Sicilia  S.p.A.' è un Magistrato della Corte  dei  conti,
     dalla   stessa  designato,  iscritto  nel  registro   dei
     revisori legali dei conti'.

         6.  All'articolo  14, comma 2, della legge  regionale
     12  maggio 2010, n. 11, la parola  febbraio' è sostituita
     con la parola  ottobre'.

         TITOLO II
             Effetti della manovra e copertura finanziaria.

                               Art. 32.
                        Fondi globali e tabelle

         1.  Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui
     all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio  1977,  n.
     47   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per  il
     finanziamento  dei  provvedimenti  legislativi   che   si
     perfezionano  dopo  l'approvazione del bilancio,  restano
     determinati  per ciascuno degli anni 2013,  2014  e  2015
     nelle  misure indicate nelle tabelle  A' e  B',  allegate
     alla   presente  legge,  rispettivamente  per  il   fondo
     globale  destinato alle spese correnti  e  per  il  fondo
     globale destinato alle spese in conto capitale.

         2.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  c),
     della  legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
     modifiche  ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere  in
     bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più  di
     un  anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme
     vigenti  e  per  le  quali nel precedente  esercizio  sia
     previsto  uno stanziamento di competenza, sono  stabilite
     negli  importi  indicati, per l'anno 2013,  nell'allegata
     tabella  C'.

         3.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  d),
     della  legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
     modifiche  ed  integrazioni, le autorizzazioni  di  spesa
     recate  dalle  leggi indicate nell'allegata  tabella   D'
     sono  ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli
     anni 2013, 2014 e 2015, nella tabella medesima.

         4.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  e),
     della  legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
     modifiche  ed  integrazioni, le autorizzazioni  di  spesa
     recate  dalle  leggi  a  carattere  pluriennale  indicate
     nell'allegata  tabella  E' sono rimodulate degli  importi
     stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2013,  2014
     e 2015, nella tabella medesima.

         5.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  f),
     della  legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
     modifiche  ed  integrazioni, le leggi di  spesa  indicate
     nella allegata tabella  F' sono abrogate.

         6.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  g),
     della  legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
     modifiche  ed integrazioni, gli stanziamenti  autorizzati
     in   relazione   a   disposizioni   di   legge   la   cui
     quantificazione  è demandata alla legge finanziaria  sono
     determinati nell'allegata tabella  G'.

         7.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  i),
     della  legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
     modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate  relative
     agli  interventi di cui all'articolo 200, comma 1,  della
     legge  regionale  23 dicembre 2000, n.  32  e  successive
     modifiche  ed  integrazioni, sono indicate  nell'allegata
     tabella  I'.

         8.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  l),
     della  legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
     modifiche  ed integrazioni, gli importi dei nuovi  limiti
     di  impegno  per  ciascuno  degli  anni  considerati  dal
     bilancio  pluriennale,  con  l'indicazione  dell'anno  di
     decorrenza   e  dell'anno  terminale,  sono   determinati
     nell'allegata tabella  L'.

         9.  Ai  sensi  del  comma 10 dell'articolo  17  della
     legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche  ed
     integrazioni,  le disposizioni della presente  legge  che
     comportano nuove o maggiori spese hanno effetto  entro  i
     limiti   della  spesa  espressamente  autorizzata   dalle
     relative  norme  finanziarie. Con decreto del  Ragioniere
     generale  della  Regione,  da pubblicare  nella  Gazzetta
     ufficiale    della   Regione   siciliana,   è   accertato
     l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti  di  spesa.
     Le  disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa
     cessano  di  avere efficacia a decorrere  dalla  data  di
     pubblicazione  del  decreto  per  l'anno  in  corso  alla
     medesima data.


                               Art. 33.
             Effetti della manovra e copertura finanziaria

         1.    Gli  effetti  della manovra  finanziaria  e  la
     relativa  copertura derivanti dalla presente  legge  sono
     indicati nel prospetto allegato alla presente legge.

         2.     Le   disposizioni  della  presente  legge   si
     applicano,  ove non diversamente disposto, con decorrenza
     1° gennaio 2013.

                               Art. 34.
                             Norma finale

         1.     La   presente  legge  sarà  pubblicata   nella
     Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà  in
     vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

         2.     E'   fatto  obbligo  a  chiunque   spetti   di
     osservarla   e  di  farla  osservare  come  legge   della
     Regione.


29 Dicembre 2012



Se venisse confermato il blocco delle graduatorie dei forestali per il biennio 2013-2014 significherebbe che la politica non vuole cambiare. Infatti i Deputati eletti nella maggioranza votati anche dai Confederali, dicevano che la prima priorità per i lavoratori forestali è il pieno rispetto dell'accordo del 14 maggio 2009, ma da quanto si evince non è proprio così.
Continuate pure a giocare con i più deboli.
 

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