RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE
Onorevoli colleghi, la prima manovra di finanza pubblica del nuovo Governo regionale, insediatosi a seguito delle elezioni del 28 ottobre 2012, si dispiega in una fase critica per le finanze pubbliche che risentono degli effetti della difficile congiuntura economica, della perdurante crisi dell'eurozona e delle correlate politiche di rigore e di equilibrio di bilancio collegate all'esigenza di garantire una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica al fine di conseguire gli obiettivi che il Paese si è impegnato a raggiungere in sede europea. Con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è stato introdotto nella Costituzione italiana, con effetti dal 1 gennaio 2014, il principio del pareggio di bilancio che in espressa coerenza con i vincoli comunitari introduce il principio dell'equilibrio tra entrate e spese, e per quanto riguarda gli enti territoriali l'art. 4 della legge n.1/2012 vincola espressamente l'autonomia finanziaria di entrata e spesa al rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e al concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea'. Inoltre stabilisce che il ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti deve prevedere la contestuale definizione di piani di ammortamento' e può avvenire soltanto a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio'. Tale nuovo impianto costituzionale produrrà effetti di assetto nel breve periodo già durante l'esercizio 2013 per gli aspetti preparatori discendenti e comunque imporrà una ordinata armonizzazione normativa tenendo presente che la nuova disciplina contabile dovrà essere approvata dalle Camere entro il 28 febbraio 2013. Se è vero che la legge di bilancio rappresenta lo strumento con cui finalizzare l'allocazione delle risorse pur tuttavia, risentendo la finanza delle regioni degli effetti del ciclo economico e della contrazione di risorse da destinare allo sviluppo, l'azione finale in termini di risultati non può che scontare l'indebolimento e la rigidità dei singoli aggregati di spesa. E' comunque la manovra di finanza pubblica del nuovo Governo regionale si propone nel medio periodo due obiettivi: - la riqualificazione della spesa in termini di maggiore equità sociale, attraverso anche una rigorosa rivisitazione dei meccanismi interni e di lotta agli sprechi; - il rilancio della crescita e dello sviluppo con la Regione chiamata ad agire in funzione di supporto alla domanda sociale e nel contempo obbligata a ristrutturare l'offerta della propria azione. Solo assicurando una simmetria sociale nella distribuzione dei costi e dei sacrifici necessari si riuscirà a riconquistare la fiducia e la coesione per fronteggiare gli effetti della stagnazione e del regresso socio-economico. Rispetto alla manovra di bilancio occorre evidenziare alcuni elementi di criticità che irrigidiscono le dinamiche di flessibilità sia dal lato delle entrate che per le poste di spesa. In ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 è stata prevista la copertura della compartecipazione regionale del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all'aliquota del 49,11 (eccetto per le spese afferenti il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale) che ha determinato una riduzione notevole di risorse disponibili per i fabbisogni consolidati.. Inoltre, la costruzione dei documenti finanziari della Regione per l'esercizio 2013 e per il triennio 2013-2015 risente come già rappresentato negli anni passati di stringenti vincoli quali le risorse effettivamente acquisibili all'Erario regionale, insufficienti rispetto all'attuale livello di spese consolidate. Le citate norme nazionali impongono, quindi, significativi sacrifici a carico degli enti territoriali, obbligando gli stessi ad un drastico contenimento delle spese, con il consequenziale taglio di servizi erogati in favore dei cittadini. La Regione, inoltre, non potrà beneficiare della maggiore pressione fiscale dovuta, in particolare, all'aumento dell'aliquota IVA, in quanto espressamente riservata all'erario nazionale per il miglioramento dei saldi del bilancio nazionale. Gli effetti delle summenzionate manovre sulla finanza regionale sono riportate nella tabella di seguito riportata. Patto di Stabilità: Contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto all'anno 2011 Il progetto di legge di bilancio di previsione per il triennio 2013/2015 è stato improntato ad una effettiva riduzione della spesa, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2012. Nel valutare gli stanziamenti, in conformità alle disposizioni di cui alla circolare assessoriale n. 16/2012, è stato operato un ridimensionamento complessivo della spesa. In particolare, ove da parte dei competenti Dipartimenti regionali non sono pervenute proposte in linea con le richiamate disposizioni , le previsioni di spesa sono state elaborate prevedendo per i capitoli riferiti a spese soggette al Patto di stabilità interno uno stanziamento non superiore agli impegni di competenza dell'anno 2011 ridotti del 22 per cento, per l'anno 2013 e del 24 per cento, per gli anni 2014 e 2015, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria. Lo scenario delineato ha reso difficile elaborare un documento contabile in equilibrio che preveda la corretta copertura di tutte le spese necessarie per l'adempimento degli obblighi legislativi, nonché per mantenere invariate le politiche finora adottate dal Governo regionale. Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che gli importi riportati nel bilancio di previsione 2013 e per il triennio 2013-2015 discendono dalla costruzione del documento secondo il criterio della legislazione vigente e possono differirsi da quelli tendenziali riportati nei documenti programmatori, in quanto quest'ultimi tengono conto di fatti amministrativi e gestionali che incidono sui risultati finali. Ci si riferisce in particolar modo alla gestione dei fondi extra-regionali per i quali molto spesso non coincide, nello stesso esercizio, la fase di accertamento e la fase di impegno. BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE Premesso quanto sopra, si illustrano brevemente i principali dati, di rilievo, del disegno di legge di bilancio di previsione 2013 e per il triennio 2013/2015. La proposta di bilancio per l'anno 2013 presenta un totale generale delle entrate e delle spese pari a 24.094.449 migliaia di euro e quella di bilancio per il triennio 2013-2015 un totale pari a 52.474.574 migliaia di euro. Tra le entrate si distinguono entrate correnti per 14.449.092 migliaia di euro, che registrano un incremento di 334.481 migliaia di euro, pari a +2,36 per cento rispetto alle previsioni 2012, ed entrate in conto capitale per 1.572.949 migliaia di euro, che registrano un decremento di 621.100 migliaia di euro, pari a - 28,31 per cento rispetto alle previsioni 2012. L'avanzo finanziario presunto è pari a 8.000.000 migliaia di euro, interamente riferito ai fondi di cui alle assegnazioni da parte dello Stato e della UE ed agli altri fondi a destinazione vincolata. In merito, va rilevato che l'avanzo dei fondi regionali viene stimato pari a zero. Il totale generale delle spese pari, per l'anno 2013, a 24.094.449 migliaia di euro è finanziato con le entrate finali (date dalla somma delle entrate correnti e in conto capitale), per un ammontare pari a 16.022.041 migliaia di euro, per 72.408 migliaia di euro mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla legge regionale n. 32/2012 ed, infine, per 8.000.000 migliaia di euro con l'avanzo finanziario presunto. I principali risultati differenziali scaturenti dal disegno di legge di bilancio di previsione per l'anno 2013, in conseguenza delle previsioni di entrata e di spesa come sopra descritte, assumono i seguenti valori: - risparmio pubblico (entrate correnti meno spese correnti) pari a meno 23.845 migliaia di euro. Tale valore negativo, evidenzia un livello di entrate correnti non adeguato alla copertura delle corrispondenti spese che, ai sensi delle vigenti norme e a causa delle consolidate politiche pubbliche, risultano difficilmente comprimibili; - saldo netto da impiegare (entrate finali più l'avanzo finanziario presunto dell'esercizio precedente meno le spese finali), pari a 232.090 migliaia di euro; - accreditamento netto (entrate finali più l'avanzo finanziario presunto dell'esercizio precedente meno le spese finali, al netto delle operazioni finanziarie) pari a 254.060 migliaia di euro. - ricorso al mercato (entrate finali più l'avanzo finanziario presunto dell'esercizio precedente meno il totale generale delle spese), che come già evidenziato, è pari a 72.408 migliaia di euro. ENTRATE Lo stato di previsione delle entrate è stato aggiornato secondo il criterio delle risorse effettivamente acquisibili nel periodo 2013 - 2015. Le entrate sono state stimate, tenendo conto sia delle assegnazioni extraregionali che dell'andamento del gettito effettivo nonché delle somme effettivamente acquisibili all'erario regionale. SPESE Sul fronte delle spese, si segnala che la dinamica della spesa corrente registra un trend in significativo decremento sia rispetto al totale degli impegni registrati nel 2011 (-1.112 milioni di euro pari al meno 7,13 per cento) che agli stanziamenti previsti nel 2012 (meno 608 milioni, pari a meno 4.01 per cento). Detto risultato appare comunque significativo se si tiene in conto la particolare composizione della settoriale della spesa che registra una forte rigidità dovuta ai trasferimenti in favore del settore sanitario e delle autonomie locali che nel complesso rappresentano il 63,64 percento della spesa corrente, della spesa dovuta per posto correttive e compensative delle entrate che rappresentano il 7.2 per cento della spesa corrente e delle spese per il personale in servizio ed in quiescenza che rappresentano l'11, 55 per cento della spesa corrente. DDL Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013 In ordine al disegno di legge Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale', si illustrano le norme proposte e le relative valutazioni sia con riferimento al disegno di legge in argomento sia alle connesse tabelle. Di seguito si traccia un'analisi dei singoli articoli del disegno di legge soffermandosi, in particolare, sulle norme aventi una certa valenza finanziaria ai fini della composizione della manovra. Il Titolo I contempla norme di carattere finanziario e contabile. In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, fa riferimento ai saldi differenziali. L'articolo 1, comma 3, riduce l'autorizzazione ad effettuare le operazioni finanziarie, prevista alla legge regionale 1 giugno 2012, n. 32 non soggetta ad impugnativa del Commissario dello Stato, di 32.408 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 31.980 migliaia di euro per l'anno 2014 determinando un ricorso al mercato per gli anni 2013 e2014 pari a 40.000 migliaia di euro per ciascun anno. La manovra contenuta nella finanziaria ammonta per l'anno 2013 a 259,5 milioni, per l'anno 2014 a 437,6 milioni di euro e per l'anno 2015 a 643,9 milioni di euro. La manovra si concretizza in particolare in maggiori entrate per 62,4 milioni di euro nel 2013, in 383,9 milioni di euro nel 2014 e in 373,9milioni di euro nel 2015. Inoltre, si registrano minori spese per 169,5 milioni di euro nell'anno 2013, 125,6 milioni di euro nell'anno 2014 e 289,9 milioni di euro nell'anno 2015. Nel suo complesso la manovra fa registrare nel 2013 un saldo netto da coprire pari a 27,5 milioni di euro mentre per gli esercizi 2014 e 2015 si determina un saldo netto da impiegare pari rispettivamente a 71,9 milioni di euro e a 20 milioni di euro. Gli effetti della manovra finanziaria sono illustrati nelle tabelle di seguito riportate. ---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA
TITOLO I
Disposizioni finanziarie e contabili.
Disposizioni varie.
CAPO I
Disposizioni finanziarie e contabili.
Art. 1.
Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b)
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti
della presente legge, il saldo netto da finanziare per
l'anno 2013 è determinato in termini di competenza in
204.498 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge
sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per
l'anno 2014 è determinato un saldo netto da impiegare
pari a 231.673 migliaia di euro, per l'anno 2015 è
determinato un saldo netto da impiegare pari a 257.996
migliaia di euro.
3. L'autorizzazione ad effettuare operazioni
finanziarie di cui alla legge regionale 1 giugno 2012,
n. 32 è rideterminata in 40.000 migliaia di euro per
l'esercizio finanziario 2013, ed in 40.000 migliaia di
euro per l'esercizio finanziario 2014.
4. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per
le spese obbligatorie e di ordine e per la
riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e
in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti
per perenzione amministrativa, relativi alle risorse
regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario
2013, in 430.000 migliaia di euro.
Art. 2.
Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e
perenti
e di equilibrio di bilancio
1. Le entrate accertate contabilmente fino
all'esercizio 2011 a fronte delle quali, alla chiusura
dell'esercizio 2012, non corrispondono crediti da
riscuotere nei confronti di debitori certi, sono
eliminate dalle scritture contabili della Regione
dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del Ragioniere generale della
Regione, su indicazione delle competenti
amministrazioni, si procede all'individuazione delle
somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto
decreto è allegata al rendiconto generale della Regione
per l'esercizio finanziario 2012. Qualora, a fronte
delle somme eliminate a norma del presente articolo,
sussistano crediti, si provvede al loro accertamento
all'atto della riscossione con imputazione al conto
della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per
perenzione amministrativa agli effetti amministrativi
relative ad impegni assunti fino all'esercizio
finanziario 2002, non reiscritte in bilancio entro la
chiusura dell'esercizio finanziario 2012, sono eliminate
dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio
medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale
della Regione si procede all'individuazione delle somme
da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti
decreti è allegata al rendiconto generale della Regione
per l'esercizio finanziario 2012.
4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico
del bilancio della Regione fino all'esercizio 2011 e
quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio
2010, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2012 non
corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti,
sono eliminati dalle scritture contabili della Regione
dell'esercizio medesimo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si
applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il
progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti
appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che
indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.
6. Con successivi decreti del Ragioniere generale
della Regione, su indicazione delle competenti
amministrazioni, si procede all'individuazione delle
somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti
decreti è allegata al rendiconto generale della Regione
per l'esercizio finanziario 2012.
7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi
de presente articolo, sussista ancora l'obbligo della
Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di
prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le
disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a
quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in
mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in
bilancio delle relative somme, da effettuarsi con
successivi decreti del Ragioniere generale della Regione
ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e
dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n.
30 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge regionale 1 giugno 2012, n. 33 (U.P.B. 4.2.1.5.99
- cap. 215732) è destinato alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio.
CAPO II
Disposizioni in materia di entrate
Art. 3.
Disposizioni in materia di edilizia residenziale
pubblica
1. L'articolo 5 della legge 9 giugno 1994, n. 28, è
sostituito dal seguente:
Art. 5 - 1. Il prezzo di cessione unitario al metro
quadrato è determinato secondo le seguenti modalità:
a) per i soggetti assegnatari e già proprietari
degli alloggi popolari e/o loro aventi causa, il prezzo
di cessione delle aree è pari alla misura massima del 75
per cento del valore di mercato delle stesse;
b) per i soggetti proprietari degli alloggi non
originari assegnatari, il prezzo di cessione delle aree
è pari al valore di mercato delle stesse.
Il prezzo determinato con le modalità di cui al
presente comma è, altresì, parametrato in base al
reddito secondo criteri determinati con decreto del
Presidente della Regione da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge'.
2. Sono fatte salve le disposizioni di vendita già
impartite secondo il prezzo stabilito dal soppresso
articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28.
Art. 4.
Disposizioni in materia di edilizia residenziale
pubblica ad integrazione
della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26 e successive
modifiche
1. Gli assegnatari di alloggi popolari e FF.OO.,
facenti parte del patrimonio regionale, possono alienare
gli alloggi acquisiti in proprietà, fatti salvi i limiti
di rivendibilità previsti dai commi 9 e 10 dell'articolo
19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; in tal
caso dovranno darne comunicazione alla Regione la quale
potrà esercitare, entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, il diritto di prelazione. Tale
diritto di prelazione si estingue qualora l'acquirente
dell'alloggio ceduto versi alla Regione un importo pari
al 10 per cento del valore calcolato sulla base della
rendita catastale aggiornata.
Art. 5.
Concessioni demaniali e incremento canoni patrimoniali
1. All'articolo 19 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, è
aggiunto il seguente comma:
Al rilascio delle concessioni di attraversamento ed
occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso,
comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici
provvedono gli uffici del Genio Civile competenti per
territorio, fatti salvi i pareri di rito previsti dal
T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato
con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive
modifiche ed integrazioni.'.
Art. 6.
Consorzio Autostrade Siciliane
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della
Convenzione stipulata in data 27 novembre 2000 tra ANAS,
concedente, e Consorzio Autostrade Siciliane,
concessionario, la Regione in qualità di socio di
maggioranza del predetto consorzio, invocando le causa
di forza maggiore previste nel citato comma, richiede la
revisione delle condizioni previste dalla predetta
convenzione impegnandosi a presentare un nuovo piano
finanziario e un nuovo piano di investimenti. Dalla
revisione della Convenzione sono quantificati per la
Regione utili in misura non inferiore a 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2013.
CAPO III
Disposizioni in materia di enti locali.
Art. 7.
Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali
1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti
attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive
modifiche ed integrazioni, il fondo destinato alle
Autonomie locali è quantificato, per i comuni per l'anno
2013 in 306.000 migliaia di euro, il fondo destinato
alle province è quantificato per l'anno 2013 in 10.000
migliaia di euro. Il Fondo destinato alle province è
ripartito in misura proporzionale alle somme assegnate
nell'esercizio finanziario 2010.
2. Nell'ambito delle assegnazioni di cui al comma 1,
per l'anno 2013, è prevista la riserva di 1.000 migliaia
di euro per le finalità di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo
all'Unione dei Comuni.
3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia, a
valere sulle somme iscritte nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione - rubrica
Dipartimento regionale autonomie locali - a seguito di
riparto effettuato sulla base di criteri individuati con
decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza
Regione-Autonomie locali. Le assegnazioni annuali
previste dal comma 1 sono erogate in quattro
trimestralità posticipate. L'erogazione dell'ultima
quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno
successivo a quello di competenza. Le iscrizioni in
bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al
netto della riserva di cui al comma 2 e della quota
relativa alla riserva di cui al comma 3 dell'articolo 3
della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni, è effettuata tenendo conto
delle predette disposizioni in materia di erogazione.
Art. 8.
Reintegro agli Enti locali del minor gettito derivante
dall'abrogazione
dell'articolo 6 del D.L. 511/1988, convertito dalla
legge n. 20/89
1. Nelle more della pronuncia della Corte
Costituzionale adita in materia, in attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, le entrate derivanti dagli
incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia
elettrica disposti dai decreti del Ministro
dell'economia e delle Finanze 30 dicembre 2011,
concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica
a seguito della cessazione dell'applicazione
dell'addizionale comunale e provinciale dell'accisa
sull'energia elettrica, sono destinate annualmente, fino
a concorrenza dell'importo di 116.984 migliaia di euro,
ai comuni ed alle province.
2. Le somme di cui al comma 1, iscritte nello stato
di previsione del bilancio della Regione - Rubrica
Dipartimento regionale delle Autonomie locali, sono
trasferite a ciascun Comune e a ciascuna Provincia
regionale a seguito di riparto effettuato sulla base di
criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale
per la funzione pubblica e le autonomie locali, previo
parere della Conferenza Regione-Autonomie locali,
tenendo conto del minore gettito per gli enti locali
derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 10, del
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44.
3. Le assegnazioni annuali previste dal comma 2 sono
erogate in quattro trimestralità posticipate;
l'erogazione dell'ultima trimestralità è effettuata
previa verifica dell'effettivo gettito accertato in sede
di rendiconto. Eventuali trasferimenti superiori al
gettito accertato, sono recuperati a valere sulle
assegnazioni dell'anno successivo e destinate al fondo
per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
4. Il Ragioniere generale della Regione è
autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di
bilancio discendenti dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
CAPO IV
Disposizione di contenimento della spesa
Art. 9.
Monitoraggio della spesa
1. Fermi restando gli stanziamenti di spesa
autorizzati con legge di bilancio, ciascun centro di
responsabilità verifica, con cadenza trimestrale, la
propria disponibilità di cassa rispetto agli impegni
assunti a quella data trasmettendo apposito prospetto
alla Ragioneria generale.
2. La mancata trasmissione del prospetto costituisce
grave inadempienza amministrativa ed autorizza la
Ragioneria generale a diffidare l'Amministrazione
inadempiente dall'assumere ulteriori atti di impegno.
Art. 10.
Contenimento della spesa del personale
1. La corresponsione delle somme dovute a titoli di
arretrati in attuazione dell'articolo 6, comma 9, della
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previa
sottoscrizione dei relativi C.C.R.L., decorrono
dall'esercizio finanziario 2014 con le modalità previste
dal medesimo comma.
2. All'articolo 1, comma 10, della legge regionale
16 gennaio 2012, n. 9, dopo le parole quadriennio
precedente.' sono aggiunte le parole L'indennità di
vacanza contrattuale è riconosciuta esclusivamente per
il biennio 2010-2011'.
Art. 11.
Contenimento spesa degli enti regionali
e delle società partecipate
1. La spesa complessiva a carico
dell'Amministrazione regionale destinata al pagamento
dei corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione
dalla società consortile Servizi Ausiliari Sicilia
S.C.p.A', risultante dalla definizione delle procedure
di riordino di cui all'articolo 20, comma 2, lettera
b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è
rideterminata, per l'esercizio finanziario 2013, nella
misura massima di 63.746 migliaia di euro, di cui 48.670
migliaia di euro per i servizi resi in favore
dell'Amministrazione regionale o di altri Enti
regionali consorziati (U.P.B. 4.2.1.1.2 cap. 212533) e
15.076 migliaia di euro per il finanziamento da parte
della Regione di una quota non superiore al 62,30 per
cento del costo dei servizi resi in favore degli Enti
del settore sanitario (U.P.B. 11.2.1.1.2 cap. 412539).
2. La minore spesa per l'esercizio finanziario 2013,
quantificata in 5.243 migliaia di euro contribuisce al
miglioramento dei saldi di cui al prospetto
riepilogativo degli effetti della presente legge.
3. Il trattamento economico complessivo del
personale degli Enti di cui all'articolo 1 della legge
regionale 10/2000 nonché delle Società a totale o
maggioritaria partecipazione della Regione ai quali si
applica il C.C.R.L. non può essere superiore a quello
corrisposto al personale di pari qualifica
dell'Ammistrazione regionale. L'eventuale importo
eccedente deve essere recuperato mediante corrispondente
riduzione del trattamento accessorio.
Art. 12.
Riduzione dei costi per locazioni passive
1. L'Amministrazione regionale, gli enti di cui
all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, le società a
totale o maggioritaria partecipazione della Regione
nonché gli enti del settore sanitario applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 4, 5 e 6
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Per la verifica della convenienza tecnica ed
economica, la relativa stima di congruità viene eseguita
dall'ufficio tecnico regionale competente.
3. Per le finalità del presente articolo l'Assessore
regionale per l'economia previa delibera di Giunta, è
autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie
finalizzate all'acquisto di immobili già in uso a titolo
oneroso alla stessa qualora tale operazione configuri un
minore costo in termini finanziari rispetto ai canoni di
locazione sostenuti.
Art. 13.
Auto di servizio
1. Le auto di servizio di proprietà degli Enti di
cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di
Aziende, Agenzie, Consorzi, Istituti, Organismi, Società
a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed
Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e
vigilanza dell'amministrazione regionale, dopo la loro
dismissione o rottamazione non possono essere
sostituite. Resta fermo, altresì, l'obbligo che la
dotazione delle autovetture degli enti di cui al
presente comma non può essere superiore a 1.600 cc.
2. Gli organi di vigilanza e controllo interno
comunicano, a pena di decadenza, annualmente alle
rispettive e competenti amministrazioni regionali che
svolgono le funzioni di vigilanza e tutela e
all'Assessorato regionale dell'economia la corretta
applicazione del presente articolo e l'entità dei
risparmi conseguiti.
3. Le predette disposizioni non si applicano alle
autovetture utilizzate per i servizi antincendio, di
protezione civile e di soccorso sanitario e servizi
indispensabili di pubblica utilità.
Art. 14.
Finanziamento spesa sanitaria
1. Per il triennio 2013-2015 sono mantenute le
medesime maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attività produttive e dell'addizionale
regionale all'IRPEF vigenti nell'esercizio finanziario
2012, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.
2. I maggiori gettiti di cui al comma 1 sono
destinati prioritariamente alla copertura dei disavanzi
di gestione accertati nel settore sanitario sino
all'importo massimo di 15.000 migliaia di euro per
ciascuno degli anni 2013-2015 e la differenza a
finanziamento della quota di compartecipazione regionale
alla spesa sanitaria come fissata dall'articolo 1 della
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.
Art. 15.
Spesa farmaceutica
1. Per la compartecipazione alla spesa farmaceutica
territoriale convenzionata, per il triennio 2013-2015, a
far data dalla entrata in vigore della presente legge,
è dovuta per ciascuna ricetta una quota fissa pari ad
euro 1,00 per i soggetti non esenti ai sensi della
normativa vigente; restano ferme le attuali quote di
compartecipazione previste nella Regione dalla norme
nazionali e regionali.
2. Il gettito derivante dalle disposizioni di cui
al comma 1, stimato in 15.000 migliaia di euro, viene
riversato in entrata nel bilancio della Regione, con
cadenza trimestrale, dalla Azienda sanitarie provinciali
siciliane in apposito capitolo di entrata per destinarlo
al finanziamento della quota di compartecipazione
regionale alla spesa sanitaria.
Art. 16.
Ticket ricoveri
1. Per il triennio 2013-2015, a far data
dall'entrata in vigore della presente legge, i
componenti dei nuclei familiari con reddito uguale o
superiore ad euro 50.000,00 sono assoggettati, ai fini
della compartecipazione alla spesa sanitaria, al
pagamento di euro 10,00 per ogni giorno di ricovero
ordinario, inclusi i ricoveri in day hospital, in
strutture sanitarie sia pubbliche che private
convenzionate sino ad un massimo di euro 70, 00, per la
prima settimana.
2. Per il triennio 2013-2015, a far data
dall'entrata in vigore della presente legge, i
componenti dei nuclei familiari con reddito uguale o
superiore ad euro 100.000,00 sono assoggettati, ai fini
della compartecipazione alla spesa sanitaria, al
pagamento di euro 25,00 per ogni giorno di ricovero
ordinario, inclusi i ricoveri in day hospital, in
strutture sanitarie sia pubbliche che private
convenzionate sino ad un massimo di euro 175,00, per la
prima settimana.
3. Per i ricoveri superiori a sette giorni ed
inferiori a quindici giorni la quota giornaliera dovuta
in applicazione dei commi 1 e 2 è ridotta del cinquanta
per cento.
4. Il gettito derivante dalle disposizioni di cui ai
commi precedenti, stimato in 8.000 migliaia di euro,
viene riversato in entrata nel bilancio della Regione,
con cadenza trimestrale, in apposito capitolo di entrata
per destinarlo al finanziamento della quota di
compartecipazione regionale alla spesa sanitaria. Il
gettito introitato dalla strutture private viene
riversato in entrata nel bilancio della regione
attraverso le rispettive aziende sanitarie provinciali
con le quali sono convenzionate.
Art. 17.
Riduzione indennità dirigenza settore sanitario
1. Per il triennio 2013-2015, i compensi da
corrispondere ai direttori generali, ai direttori
amministrativi, ai direttori sanitari delle aziende
sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie, del centro della
formazione permanente e l'aggiornamento del personale
del settore sanitario (CEFPAS), dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale e l'IRCCS Bonino Pulejo di
Messina con sede in Sicilia restano fissati nelle misure
in atto stabilite ridotte del 10 per cento.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente i contratti in vigore devono essere
rinegoziati ai sensi del comma 1.
Art. 18.
Riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari
1. Con effetto dal 1° luglio 2013, sono soppressi il
Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali
per l'agricoltura ed il Dipartimento regionale degli
interventi per la pesca, presso l'Assessorato regionale
delle risorse agricole ed alimentari di cui alla Tabella
A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Al Dipartimento regionale degli interventi
strutturali per l'agricoltura sono trasferite le
funzioni ed i compiti svolti dal soppresso Dipartimento
regionale degli interventi infrastrutturali per
l'agricoltura e dal soppresso Dipartimento regionale
degli interventi per la pesca attribuite agli stessi
con legge, con D.P.Reg 5 dicembre 2009, n. 12, e con
altri provvedimenti amministrativi, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio regionale, con le modalità
previste dall'articolo 2, comma 3, del medesimo D.P.Reg
5 dicembre 2009, n. 12.
3. Al Dipartimento regionale degli interventi
strutturali per l'agricoltura sono altresì trasferite le
risorse strumentali, finanziarie ed umane del soppresso
Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali
per l'agricoltura e dal soppresso Dipartimento
regionale degli interventi per la pesca.
4. Per gli effetti dei commi precedenti ed al fine
di una migliore funzionalità della organizzazione
regionale, alla Tabella A' di cui alla legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari
- Dipartimento regionale degli interventi
strutturali ed infrastrutturali per l'agricoltura e per
la pesca.
- Dipartimento regionale Azienda regionale Foreste
Demaniali.
5. Il Ragioniere generale della Regione è
autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni al
bilancio regionale discendenti dall'applicazione del
presente articolo.
Art. 19.
Riorganizzazione della Presidenza della Regione
1. Con effetto dal 1° luglio 2013, è soppresso il
Dipartimento regionale degli affari extraregionali
presso la Presidenza della Regione di cui alla Tabella
A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Alla Segreteria generale sono trasferite le
funzioni ed i compiti svolti dal soppresso Dipartimento
regionale degli affari extraregionali attribuite allo
stesso con legge, con D.P.Reg 5 dicembre 2009, n. 12, e
con altri provvedimenti amministrativi, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio regionale, con le modalità
previste dall'articolo 2, comma 3, del medesimo D.P.Reg
5 dicembre 2009, n. 12.
3. Alla Segreteria generale sono altresì trasferite
le risorse strumentali, finanziarie ed umane del
soppresso Dipartimento regionale degli affari
extraregionali.
4. Per gli effetti dei commi precedenti ed al fine
di una migliore funzionalità della organizzazione
regionale, alla Tabella A' di cui alla legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
Presidenza della Regione
- Segreteria generale.
- Ufficio legislativo e legale.
- Dipartimento regionale della protezione civile.
- Dipartimento regionale della programmazione.
5. Il Ragioniere generale della Regione è
autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni al
bilancio regionale discendenti dall'applicazione del
presente articolo.
Art. 20.
Contenimento della spesa nel settore della forestazione
1. Nel biennio 2013-2014, il contingente degli
operai a tempo indeterminato di cui agli articoli 46 e
47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni è fissato nella
misura massima del contingente in servizio alla data del
31 dicembre 2012 e non si procede ad alcuna sostituzione
dei soggetti a qualsiasi titolo fuoriusciti.
2. Nel biennio 2013-2014, il contingente degli
operai con le garanzie occupazionali di cui alle lettere
b) e c) dell'articolo 46 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e
quello degli operai appartenenti alla fascia di garanzia
di cinquantuno giornate lavorative è fissato nella
misura massima del contingente in servizio alla data del
31 dicembre 2012 e non si procede ad alcuna sostituzione
dei soggetti a qualsiasi titolo fuoriusciti.
3. Nel biennio 2013-2014, sono sospesi gli effetti
previsti dagli articoli 49 e 52 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché le ulteriori norme in contrasto con
le disposizioni del presente articolo.
4. Le medesime disposizioni dei commi precedenti si
applicano ai soggetti destinatari di garanzie
occupazionali presso i consorzi di bonifica e presso
l'Ente di sviluppo agricolo.
5. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla
direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo per le attività di forestazione,
di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
sono espletate esclusivamente da personale interno
dell'Amministrazione regionale senza alcun compenso.
Art. 21.
Sistema informativo regionale
1. Al fine di incentivare lo sviluppo del sistema
informativo regionale, la gestione relativa alla
acquisizione di beni e servizi informatici, anche a
valere sui fondi extraregionali, è centralizzata ed
assegnata al Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria
generale della Regione.
Art. 22.
Disposizioni in favore dell'Agenzia per la Protezione
dell'Ambiente
1. Al fine di garantire l'autonomia dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente, di cui
all'articolo 90 della legge regionale n. 6 del 2001, gli
oneri connessi alle istruttorie per il rilascio di
pareri ed ai controlli di cui agli articoli 29 ter, 268,
comma 1, lettera p., 128 e 197, comma 2, del decreto
legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, all'articolo 3 della legge regionale n.
9/2010, all'articolo 14 della legge n. 447/1995 e
all'articolo 90 della legge regionale n. 6/2001,
all'articolo 14 della legge 36/2001 e agli articoli 6 e
7 del decreto legislativo n. 334/99, effettuati
dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente -
Sicilia, sono posti a carico dei soggetti gestori o dei
richiedenti. L'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per
l'economia, su proposta dell'ARPA, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad
individuare modalità, importi e soggetti tenuti al
pagamento degli stessi.
Art. 23.
Formazione docenti scuole alfa mediali
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4
della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 4, per le
finalità di cui all'articolo 3 della medesima legge è
ridotta, per l'esercizio finanziario 2013 di 200
migliaia di euro.
CAPO V
Disposizione di spesa. Disposizioni varie
Art. 24.
Gestione stralcio Aziende sanitarie
1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2
della legge 2 maggio 2007, n. 12 e successive modifiche
ed integrazioni, è autorizzata, per il triennio 2013-
2015, la spesa annua di euro 5.000 migliaia.
Art. 25.
Borse di studio sanità
1. Per far fronte alle obbligazioni pregresse
derivanti dai contratti di formazione già avviati negli
esercizi finanziari precedenti per le finalità previste
dal titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n.
33, è autorizzata la spesa di 12.031 migliaia di euro
per l'esercizio finanziario 2014 e 6.015 migliaia di
euro per l'esercizio finanziario 2015.
Art. 26.
Collegamento isole minori
1. A valere sulle disponibilità della U.P.B.
8.2.1.3.6. - cap. 476520 fino all'importo massimo di
20.000 migliaia di euro è destinata al pagamento di
obbligazioni relative ad esercizi pregressi.
Art. 27.
Dissalatori
1. Al fine di garantire, nel pubblico interesse
l'erogazione dei servizi in favore della collettività è
autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 2014
per le finalità di cui all'articolo 3 della legge
regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162
migliaia di euro annui.
Art. 28.
Fondo per il microcredito
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle
attività produttive un fondo per il microcredito a
sostegno di attività artigianali e di piccole e medie
imprese o per la promozione di imprese di nuova
costituzione aventi sede legale nel territorio della
Regione.
2. Alla dotazione del fondo di cui al comma 1 si
provvede annualmente con le somme appositamente versate
dall'Assemblea regionale siciliana provenienti da
contributi volontari dei deputati regionali o di terzi,
da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a
trasferimenti statali, comunitari o da enti territoriali
regionali, da altri enti pubblici o privati.
3. Per l'anno 2013 la dotazione del iniziale del
fondo è determinata in 2.000 migliaia di euro di cui
1.000 migliaia di euro discendenti da trasferimenti
dell'Assemblea regionale siciliana.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per le
attività produttive da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono determinate le modalità di funzionamento del fondo
di cui al comma 3.
5. L'Assessore regionale per le attività produttive
è autorizzato ad affidare in convenzione ad una banca o
ad un intermediario finanziario iscritto nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 o ad altro soggetto individuato
nel rispetto della normativa comunitaria, operanti in
Sicilia, l'attività relative alle iniziative di
microcredito di cui al presente articolo.
6. L'eventuale onere di cui al comma 5 è a carico
del Fondo.
Art. 29.
Interventi in favore della cultura
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al
decreto legislativo n. 42/2004, capo II, articolo 111 e
seguenti, inerenti la valorizzazione dei beni culturali
e la realizzazione di iniziative culturali, da attuarsi
anche mediante intese istituzionali con l'Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
il Ministero per i beni e le attività culturali, le
Istituzioni internazionali e gli Istituti di Alta
cultura nazionali e internazionali, è istituito un fondo
da attivare su proposta dell'Assessore per i beni
culturali e l'identità siciliana, previa delibera di
Giunta, ad iniziative culturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 3.000
migliaia di euro.
Art. 30.
Interventi per il miglioramento della zootecnia
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della
legge regionale 5 giugno 1989, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le
risorse agricole è autorizzato ad erogare per il
triennio 2013-2015 un contributo annuo alle associazioni
regionali degli allevatori della Sicilia che si
impegnino a realizzare programmi destinati al
miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana
nonché alla prevenzione, alla cura ed al controllo delle
malattie diffusive del bestiame.
2. A tal fine è autorizzata, per il triennio 2013-
2015, la spesa annuale di 1.000 migliaia di euro (U.P.B.
10.2.1.3.2 - capitolo 144111).
Art. 31.
Abrogazioni e modifiche di norme
1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale
5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni, sostituire le parole numero massimo di 35
unità' con le parole numero massimo di 15 unità, ad
alto contenuto di professionalità e specializzazione'.
Al personale medico in posizione di comando è fatto
divieto di esercitare attività extra di natura
professionale .
2, Al comma 12 dell'articolo 26 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed
integrazioni, sostituire le parole nella misura di 20
unità' con le parole nella misura di 5 unità, ad alto
contenuto di professionalità e specializzazione'.
3. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole degli uffici di cui
al presente articolo' sono aggiunte le seguenti parole
ivi compresi gli oneri accessori relativi agli immobili
individuati quali siti presidenziali'.
4. Il comma 16 dell'articolo 15 delle legge
regionale maggio 2009, n. 6 è sostituito dal seguente:
16. Alle spese di funzionamento ed organizzazione
provvede il Fondo mediante utilizzo di parte degli
interessi maturati a valere sulle eccedenze delle
disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al
combinato disposto dagli articolo 13 e 15 del D.P.Reg.
23 dicembre 2009, n. 14 fino alla concorrenza di 550
migliaia di euro.'
5. Il comma 3bis dell'articolo 2 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è sostituito dal
seguente:
3bis. Al fine di garantire le finalità di cui al
disposto del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il
Presidente del Collegio sindacale della Riscossione
Sicilia S.p.A.' è un Magistrato della Corte dei conti,
dalla stessa designato, iscritto nel registro dei
revisori legali dei conti'.
6. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale
12 maggio 2010, n. 11, la parola febbraio' è sostituita
con la parola ottobre'.
TITOLO II
Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 32.
Fondi globali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui
all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n.
47 e successive modifiche ed integrazioni, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano
determinati per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015
nelle misure indicate nelle tabelle A' e B', allegate
alla presente legge, rispettivamente per il fondo
globale destinato alle spese correnti e per il fondo
globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in
bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di
un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme
vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia
previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite
negli importi indicati, per l'anno 2013, nell'allegata
tabella C'.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella D'
sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015, nella tabella medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate
nell'allegata tabella E' sono rimodulate degli importi
stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014
e 2015, nella tabella medesima.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate
nella allegata tabella F' sono abrogate.
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati
in relazione a disposizioni di legge la cui
quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono
determinati nell'allegata tabella G'.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative
agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive
modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata
tabella I'.
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti
di impegno per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di
decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati
nell'allegata tabella L'.
9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, le disposizioni della presente legge che
comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i
limiti della spesa espressamente autorizzata dalle
relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere
generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana, è accertato
l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa.
Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa
cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla
medesima data.
Art. 33.
Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la
relativa copertura derivanti dalla presente legge sono
indicati nel prospetto allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si
applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza
1° gennaio 2013.
Art. 34.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
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29 Dicembre 2012
Se
venisse confermato il blocco delle graduatorie dei forestali per il
biennio 2013-2014 significherebbe che la politica non vuole cambiare.
Infatti i Deputati eletti nella maggioranza votati anche dai
Confederali, dicevano che la prima priorità per i lavoratori forestali è
il pieno rispetto dell'accordo del 14 maggio 2009, ma da quanto si evince non è
proprio così.
Continuate pure a giocare con i più deboli.
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