Articolo 12.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231)
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: « Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. »
*****
Articolo 12
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n. 2014/4231)
Il comma 1, sostituendo il terzo, il quarto e il quinto periodo dell’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che, nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. Inoltre sopprime implicitamente (non riportandola più) la previsione che obbligava le amministrazioni a recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Inoltre sopprime la previsione ai cui sensi i dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo erano responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto n. 165 (si tratta della responsabilità cd. dirigenziale).
La RT ricorda che l’articolo è relativo al personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile. In particolare, la disposizione modifica il comma 5 del citato articolo 36, avente ad oggetto la disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, intervenendo su due diversi profili.
In primo luogo, la disposizione modifica la modalità e l’entità del risarcimento del danno derivante dall’abuso per l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, mantenendo ferma la disciplina vigente relativa alla risarcibilità del danno derivante dalla violazione di norme imperative, che pertanto continua a seguire le regole generali.
La norma introduce, per la specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso del ricorso a contratti a termine, una indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, facendo salva la possibilità, per il lavoratore, di provare di aver subito un maggior danno.
In secondo luogo, la disposizione espunge l’ultimo periodo del comma 5, eliminando la responsabilità dirigenziale connessa alla violazione dei contratti a termine, sulla base della considerazione che le assunzioni del personale pubblico – sia a tempo determinato che a tempo indeterminato – sono stabilite nell'atto di programmazione (PIAO) approvato dagli organi di vertice politico delle amministrazioni.
Precisa infine, per quanto riguarda il settore pubblico, che non è consentita la reintegrazione del danno in forma specifica, mediante trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, stante il disposto dell’articolo 97 Costituzione, che prevede che l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avvenga di norma mediante procedure concorsuali.
Le previsioni dell’articolo hanno contenuto ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Durante l’esame in prima lettura, nel chiarire che le disposizioni in esame sono finalizzate a superare la medesima procedura di infrazione 2014/4231 di cui all’articolo precedente, avendo però riguardo al settore pubblico, la rappresentante del Governo ha ribadito che esse non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica (18).
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, si premette che in data 19 aprile 2023 la Commissione europea ha inviato all’Italia parere motivato ex articolo 258 TFUE in merito alla procedura di infrazione 2014/4231, evidenziando che la normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico. Tra questi figurano insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali (19).
Fermo restando il divieto di reintegrazione del danno in forma specifica vigente per le PP.AA., si osserva che la norma in esame introduce dei limiti minimi e massimi per determinare l’indennità in favore del lavoratore danneggiato, fatta salva la prova del maggior danno, mentre la norma previgente stabiliva il diritto al risarcimento del danno senza ulteriori specificazioni. Atteso che gli importi previsti appaiono di apprezzabile entità e che alla P.A. sarà preclusa la rivalsa verso il dirigente responsabile, andrebbero valutati potenziali effetti sui saldi derivanti dalle modifiche esposte.
Al riguardo, andrebbero dunque acquisiti dal Governo elementi quantitativi relativi alla platea dei lavoratori pubblici che mediamente, in ragione d’anno, risultano coinvolti e statistiche in merito ai risarcimenti del danno finora riconosciuti dai giudici rispetto al parametro dell’ultima retribuzione fissato dalla nuova normativa, e alle azioni di rivalsa finora esperite verso i dirigenti responsabili, onde valutare la potenziale portata finanziaria dell’articolo.
18) V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 ottobre 2024, pagina 76.
19) Si veda la sezione 9. Lavoro e diritti sociali del comunicato della Commissione europea: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/inf_23_1808/INF_23_1808_IT.pdf
Fonte: www.senato.it
Nessun commento:
Posta un commento
Ogni commento anonimo sarà cestinato, verranno pubblicati tutti tranne quelli offensivi e/o volgari, si ricorda che commentare significa anche assumersi la responsabilità di ciò che si dice. Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Quelli con profilo Anonimo DEVONO essere firmati alla fine del commento altrimenti saranno cancellati. Il titolare del blog declina ogni responsabilità per i commenti rilasciati da terzi. Le immagini pubblicate sono quasi tutte tratte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro rimozione.