02 ottobre 2024

ECCO IL DDL DEL GOVERNO MELONI. CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2024, N. 131. LA DISPOSIZIONE INTRODUCE, QUINDI, PER LA SPECIFICA IPOTESI DI DANNO CONSEGUENTE ALL’ABUSO DEL RICORSO A CONTRATTI A TERMINE, UNA INDENNITÀ COMPRESA TRA UN MINIMO DI 4 E UN MASSIMO DI 24 MENSILITÀ DELL’ULTIMA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO






ART. 12 (Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d’infrazione n. 2014/4231) La disposizione reca modifiche all’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), relativo al personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile. Essa, in particolare, modifica il comma 5 del citato articolo 36, che ha ad oggetto la disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Le modifiche hanno la finalità di colmare il deficit di tutela segnalato dalla Commissione UE nell’ambito della PI 2014/4231, riguardanti la mancata effettività delle relative misure previste dall’ordinamento.  La disposizione interviene su due diversi profili. In primo luogo, modifica, rispetto alla previsione attuale, le modalità e l’entità del risarcimento del danno derivante dall’abuso per l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, mantenendo ferma la disciplina vigente relativa alla previsione di risarcibilità del danno derivante dalla violazione di norme imperative, che pertanto continua a seguire le regole generali. La disposizione introduce, quindi, per la specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso del ricorso a contratti a termine, una indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, facendo salva la possibilità, per il lavoratore, di provare di aver subito un danno maggiore. In tal modo, si introduce una disposizione di maggior favore per il lavoratore danneggiato, in quanto l’indennità può essere liquidata senza alcun onere di allegazione e di prova del danno a suo carico e rendendo, quindi, maggiormente afflittiva la condotta abusiva del datore di lavoro. La quantificazione, sia nella misura minima che massima è tale da assicurare un adeguato ristoro del pregiudizio subito (avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto), a prescindere dalla risarcibilità del maggior danno che comunque il lavoratore può fare valere in giudizio secondo le regole generali. L’articolo, inoltre, espunge l’ultimo periodo del comma 5, relativo alla responsabilità dirigenziale, in quanto le assunzioni - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - sono stabilite nell'atto di programmazione (PIAO) approvato dagli organi di vertice politico delle amministrazioni e comportano la necessità del dirigente di adeguarsi qualora queste non siano manifestamente illegittime. Ne consegue che il dirigente si trova a non disporre dell'autonomia di stipulare contratti di lavoro se non nei limiti (e anche nelle responsabilità) della previsione degli atti di programmazione di competenza degli organi di indirizzo politico oppure dagli organi di vertice per le amministrazioni sprovviste degli organi di indirizzo politico. Si evidenzia, inoltre, che ove il dirigente dovesse comunque stipulare contratti di lavoro a termine in difformità agli atti di programmazione del fabbisogno assunzionale, incorrerebbe, in ogni caso, nella responsabilità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendosi conto di tali violazioni anche ai fini della valutazione della performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009. Restano, comunque, ferme le altre forme di responsabilità previste a legislazione vigente (amministrativa, contabile) e quella derivante dall’accertamento di eventuali fattispecie di illeciti contrattuali. Infine, per quanto riguarda il settore pubblico, non è consentita la reintegrazione del danno in forma specifica, mediante trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, stante il disposto dell’art. 97 Cost., secondo il quale l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene di norma mediante procedure concorsuali.

Per comodità di lettura si riporta il testo coordinato dell’articolo 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come risultante dalle modifiche proposte:
 
“5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso per l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”



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