Ricevo e pubblico
dallo studio legale Fasano
STUDIO LEGALE FASANO: AVVIO DI DUE NUOVE INIZIATIVE LEGALI PER IL COMPARTO DEGLI OPERAI FORESTALI A TEMPO DETERMINATO.
GRAZIE ALL’EQUIPARAZIONE - DICHIARATA DAL PARLAMENTO EUROPEO SU NOSTRA PETIZIONE - AI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO, OGGI È POSSIBILE VANTARE DIRITTI ECONOMICI ANALOGHI A QUELLI RICONOSCIUTI AI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO FACENTI PARTE DI COMPARTI CHE SVOLGONO FUNZIONI ANALOGHE!
Questi diritti oggi possono essere vantati dai lavoratori dell’antincendio in servizio o in pensione.
AVVIO RICORSI:
- FORESTALI ANTINCENDIO IN PENSIONE: HANNO DIRITTO ALL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA DEL 2,44% NONCHE’ ALLA CORRESPONSIONE DI TUTTI GLI ARRETRATI MATURATI NEI LIMITI DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE. Questo perché ‘l’articolo 61 del DPR 1092/63 (norma mai abrogata) ha equiparato i vigili del fuoco e i forestali – ai fini pensionistici – al personale militare – con estensione diretta dell’articolo 54. Pertanto, Chi è andato in pensione dal 1° gennaio 2022 in poi vedrà riconoscersi un aumento figurativo dello stipendio un aumento figurativo dello stipendio pari al 2,5, del 5% dal 1° gennaio 2023, del 7,5% dal 1° gennaio 2024, del 12,5% dal 1° gennaio 2027 e del 15% dal 1° gennaio 2028. Si tratta di una maggiorazione della base pensionabile riconosciuta dall’articolo 4 del d.lgs. n. 165/1997 sia al personale delle forze armate (MM, AA e EI) che al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare. I vigili del fuoco erano esclusi. Ciascuno scatto corrisponde ad un aumento della base pensionabile del 2,5%, calcolato sullo stipendio cd. «parametrato» cioè sui valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, indennità integrativa speciale, sui cd. benefici di infermità previsti dall'articolo 3 della legge 539/1950, sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità nonché sull'indennità di vacanza contrattuale e sull'eventuale assegno ad personam. Non si applica sull'assegno funzionale.
- OPERATORI ANTINCENDIO IN SERVIZIO: Ricorso per equiparazione ai fini pensionistici ai vigili del fuoco e per la liquidazione di due indennità: A) indennità di servizio operativo, B) indennità di rischio equiparata alla qualifica di vigile del fuoco (nella medesima percentuale per i giorni di servizio resi), poiché l’indennità riconosciuta è insufficiente e si pone in contrasto con la Direttiva n. 70/99 CEE in materia di rapporto a termine. I forestali a tempo determinato vantano gli stessi diritti economici, senza alcuna discriminazione legata alla categoria.
Le iniziative legali di cui sopra sono frutto dello studio e approfondimento avviato dallo studio legale Fasano, su direzione giuridica degli avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano che se ne attestano la paternità di studio e prima valutazione.
Grazie alla precedente iniziativa legale avviata dagli avvocati Fasano, i forestali siciliani hanno ottenuto un provvedimento storico per la categoria, che li ha inseriti nel pacchetto “infrazioni comunitarie” per violazione della Direttiva n. 70/99 CEE. Gli avvocati Fasano sono stati invitati per ben due volte a Bruxelles dal Presidente della Commissione PETI e per ben due volte la commissione PETI ha dichiarato la presenza delle gravi violazioni rese in danno dei forestali siciliani per oltre trent’anni, grazie alle denunzie rese su voce dello studio legale Fasano di Palermo.
L’accesso a Bruxelles dello studio legale Fasano è stato determinate. Questo ha definitivamente mutato la qualifica dei forestali da lavoratori stagionali a lavoratori a tempo determinato, facendo sì che gli stessi potessero essere destinatari di tutele legali e di nuove prospettive professionali, al pari dei lavoratori a tempo indeterminato, anche ai fini concorsuali.
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