XVIII Legislatura ARS
INTERROGAZIONE
(risposta orale)
N. 908 - Chiarimenti in merito al recupero degli arretrati contrattuali 2006 - 2008 indebitamente percepiti - forestali
Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e all'Assessore per l'economia, premesso che:
con delibera n. 287 del 2007 la Giunta regionale si è pronunciata sullo schema di decreto assessoriale di recepimento della parte normativa del CCNR per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-agraria e idraulico forestale 2006-2008;
in data 14 maggio 2009 presso la Presidenza della Regione è stato scritto un protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione Siciliana, i Dirigenti Generali del Dipartimento dell'Azienda Regionale Foreste Demaniali e del Dipartimento Foreste ed i rappresentanti delle OO.SS. per i lavoratori;
il predetto protocollo d'intesa prevede che 'le parti, in considerazione della oggettiva sussistenza di elementi che rendono indifferibile il pagamento degli arretrati contrattuali stabiliscono che le spettanze maturate saranno erogate a partire dal 1° luglio 2009 per il 25% e con successive altre 2 erogazioni in quanto al 35% entro il 2010 ed il rimanente 40% entro il 2011';
considerato che:
conseguentemente, previo appostamento delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli del Bilancio della Regione, il Comando del Corpo Forestale, tramite l'Ispettorato ripartimentale delle Foreste, ha provveduto ad erogare gli arretrati contrattuali di cui sopra. La suddetta somma è stata erogata con 'riserva di ripetizione';
per effetto del pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione n. 355 del 13/01/2016 le suddette somme risultano non dovute;
in data 26 febbraio 2024 è stata inviata lettera di comunicazione dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo con invito di restituire bonariamente le somme percepite sommate agli interessi di mora e gli interessi legali di notifica;
per sapere:
se non sia opportuno effettuare ulteriori verifiche per accertare se tali somme sia
effettivamente non dovute;
se non sia opportuno, qualora fosse accertato che le somme siano effettivamente dovute, cancellare gli interessi di mora in considerazione della buona fede
del percettore dell'errata erogazione, e altresì, predisporre procedimenti di restituzione rateizzati.
(21 febbraio 2024)
FIGUCCIA
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