13 gennaio 2024

A CHE PUNTO SIAMO CON LA CONTRATTAZIONE DEL CIRL? L'INDENNITÀ CHILOMETRICA È STATA DISCUSSA ED EVENTUALMENTE ADEGUATA AL CCNL? FACCIAMO PRESENTE CHE LA SICILIA È LA REGIONE PIÙ DISCRIMINATA D'ITALIA. NON LO DICIAMO PER PARTITO PRESO, MA SONO I CIRL DELLE ALTRE REGIONI CHE NON LASCIANO DUBBI AD INTERPRETAZIONI


di Michele Mogavero
Nella petizione del mese di ottobre scorso, contenente 4 punti essenziali, firmata da 680 lavoratori forestali delle Madonie, c'era anche il riconoscimento dell'indennità del chilometraggio come previsto dall'Art. 54 del CCNL. 
Non solo, come previsto giustamente anche per i lavoratori dell'Esa.

I lavoratori forestali della Sicilia sono quelli più penalizzati del resto d'Italia.
Nel frattempo per rendersi conto della mortificazione che hanno ricevuto, abbiamo trovato i contratti delle varie regioni ed abbiamo constatato che la Sicilia è quella più discriminata. Vergogna! 
I contratti nazionali valgono da Bolzano fino a Lampedusa. Il resto è discriminazione bella e buona. 

Ma con quale coraggio si cancellano i diritti acquisiti?

I Contratti non dovrebbero essere mai peggiorativi.


Nella petizione madonita, firmata da 680 lavoratori, abbiamo chiesto questa modifica:

- Indennità del chilometraggio come previsto dall'Art. 54 del CCNL
Si chiede una modifica al Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (attualmente in discussione tra le parti sociali e governo regionale) affinchè i lavoratori della regione siciliana siano equiparati ai lavoratori del resto d'Italia.
La funzione del contratto regionale è quella solitamente di introdurre condizioni migliorative rispetto all'accordo nazionale.
Da quello che ci risulta anche i Sindacati hanno presentato modifiche migliorative al CIRL. Al momento conosciamo solo l'art. 10 della proposta del Sifus, che a suo tempo è stata resa pubblica. Ma da quello che abbiamo capito, anche le altre sigle sindacali hanno fatto delle proposte in tal senso.
Da una ricerca effettuata tra i Contratti Integrativi delle altre regioni, è venuta fuori che la Sicilia è l'unica ad essere la più penalizzata. Insistiamo su questo punto perchè abbiamo dato una sbirciatina ai Cirl della Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Trento (Provincia Autonoma), Umbria Valle D'Aosta e Veneto.

Lanciamo un appello a coloro che in questo momento sono impegnati nella stesura del nuovo Cirl. 

Il peggior Cirl di quelli elencati qui sotto, risulterebbe migliore del nostro!
Per non sbagliare nella scelta, vi suggeriamo di ritornare all'Art. 54 del CCNL



Basilicata


Bolzano


Calabria


Campania


Friuli Venezia Giulia


Lombardia


Molise



Piemonte



Puglia



Toscana

Trento
Prov. Autonoma



Umbria


Valle D'Aosta


Veneto





Mi dispiace, ma gli scienziati in Sicilia hanno fatto peggio di tutti!


ART.19
CENTRI DI RACCOLTA. MEZZI DI TRASPORTO E RIMBORSO CHILOMETRICO

L'Amministrazione è tenuta a prowedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dalla medesima Amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente 
competenti. 
ll centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. 
L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'Amministrazione. 

Qualora l'Amministrazione non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore spetta un rimborso pari ad un 1/5 del costo della benzina verde per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro, fino ad un massimo di 20 chilometri complessivi tra andata e ritorno.

Per ogni chilometro eccedente i 20 sopra previsti, sarà corrisposto un rimborso pari L/tO del costo della benzina verde.

Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.

Se il tempo di viaggio, dal centro di raccolta al luogo di lavoro, calcolato su quello che si impiega o si impiegherebbe con i mezzi forniti dal datore di lavoro supera i 90 minuti tra andata e ritorno, quello eccedente viene considerato come effettiva prestazione di lavoro. 

Nel rispetto della vigente normativa regionale, l'Amministrazione è tenuta ad impiegare i lavoratori prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in si.rbordine, va data priorità ai
lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi.

I centri di raccolta individuati a livello provinciale e per cantiere dovranno essere definiti nel rispetto di quanto stabilito al comma l- e formalizzati da prowedimento del Dirigente del Servizio provinciale che dovrà essere trasmesso al COM.PA.RE. di cui aqll'aért. 2

ll centro di raccolta o i centri di raccolta verranno individuati dall'ufficio provinciale di competenza di concerto con le OO.SS. Provinciali firmatarie del presente contratto, tenendo conto che dovranno essere individuati nel perimetro esterno al centro abitato ed in direzione di ciascun cantiere di lavoro, owero nel comune dove risiede il lavoratore se piir vicino al luogo di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro richieda, per l'organizzazione delle attività e/o del servizio, la selezione del personale su base distrettuale, come ad esempio nel caso dell'antincendio, la regolamentazione del rimborso chilometrico sarà la seguente: 

ll centro di raccolta per i lavoratori assunti a seguito di selezione su base distrettuale viene individuato nel comune ove gli stessi risultano iscritti nella graduatoria distrettuale, o nel comune di residenza del lavoratore se più conveniente per I'amministrazione.

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato si applica lo stesso principio stabilito al comma precedente.

Le parti convengono che, non potendosi calcolare il rimborso analitico, lo stesso viene trattato come indennità.




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