ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente della Regione
(SCHIFANI)
su proposta dell'Assessore regionale per l'economia
(FALCONE)
il 10 novembre 2023
Legge di stabilità regionale 2024/2026
Articolo 17 - Commi 1, 2 e 3. La norma proposta ridetermina per l'anno 2024 la dotazione finanziaria per il settore della Forestazione prevista dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni in euro 197.300 migliaia di euro, comprensivi dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 destinata agli interventi di prevenzione antincendio di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, comprensivi del servizio aereo A.I.B. Per le medesime finalità autorizza la spesa di euro 198.300 migliaia di euro per gli esercizi 2025-2026.
L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 consente all Regione Siciliana di dotarsi di una flotta aerea per la lotta AIB, sia con il ricorso ai privati che attraverso apposita stipula di convenzione con la Protezione Civile Nazionale per l'utilizzo degli aeromobili appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato, realizzando la massima sinergia con gli aeromobili resi disponibili. L'analisi degli eventi verificatesi negli ultimi anni evidenzia la necessità di ampliare il periodo della campagna AIB e conseguentemente del periodo di esercizio della flotta aerea regionale. Nella considerazione che il numero e la rilevanza degli incendi boschivi nel corso degli ultimi anni è in forte crescita e che, di contro, il personale del Comando del Corpo forestale e degli operai assunti per la campagna AIB è costantemente in diminuzione a causa dell'età media elevata e dell'assenza di idoneo ricambio generazionale e che, pertanto, il ricorso alla flotta aerea costituisce sempre più un risorsa preziosa ed irrinunciabile, è necessario provvedere allo schieramento di ulteriori velivoli ad ala rotante, mezzi pesanti, sul territorio regionale in aggiunta ai 10 elicotteri già attualmente schierati.
Infatti, si ritiene indispensabile arricchire la flotta aerea regionale con mezzi pesanti, tipo superpuma o similare, le cui caratteristiche ne consentono l'utilizzo anche in presenza di venti più sostenuti e che andrebbe a sopperire anche alla limitata assegnazione da parte del COAU di mezzi aerei della flotta nazionale. Sempre in relazione alle mutate condizioni climatiche all'ampliamento della durata della campagna AIB si ritiene opportuno estendere i contenuti della convenzione annualmente stipulata con il Comando Generale dei Vigili del Fuoco, sia in termini temporali che di numero di squadre utilizzabili, in coerenza con l'accordo di programma per il triennio 2023 2025. È, altresì, necessario garantire le risorse necessarie per il rinnovo della convenzione con il Comando dell'Arma dei Carabinieri per lo schieramento di un elicottero NH500.
Pertanto, le risorse stanziate sul capitolo 150574 sono destinate: servizio di lavoro aereo (flotta di elicotteri leggeri e pesanti impiegati nella campagna AIB);
stipula della convenzione con il Comando Generale dei Vigili del Fuoco;
stipula della convenzione con il Comando dell'Arma dei Carabinieri per lo schieramento di un ulteriore elicottero impiegato nella campagna AIB).
Comma 4. La dotazione finanziaria per il settore della Forestazione prevista dal comma 1 viene integrata dell'importo di 74.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2024-25-26 per gli interventi in conto capitale di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015.
Comma 5. Si provvede allo stanziamento occorrente per l'esercizio 2026 relativo alla dotazione del Fondo di cui al comma 6 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2.
Articolo 18 - L'analisi degli incendi verificatisi nel corso degli ultimi anni dimostra che il maggiore numero degli stessi interessa, al momento dell'innesco le aree rurale-urbane e, successivamente si propagano all'interno delle aree boscate. Tale propagazione è certamente favorita, oltre che dalle condizioni meteorologiche, dalla presenza di terreni privati incolti. Al fine di ovviare o, comunque, contenere tale fenomeno è necessario che le Amministrazioni comunali provvedano, con congruo anticipo rispetto all'inizio della stagione antincendio, ad emanare specifiche disposizioni, attraverso lo strumento dell'ordinanza, nei confronti dei proprietari dei fondi, affinché provvedano alla esecuzione dei necessari lavori di pulizia ed alla realizzazione di viali tagliafuoco. Attesa l'importanza strategica di tali ordinanze, è necessario prevedere l'eventuale intervento sostitutivo nei confronti dei sindaci inadempienti. Inoltre, al fine di rendere cogenti ed effettivi gli interventi in caso di grave pericolo derivante da potenziale innesco o propagazione di incendi boschivi e di vegetazione, in vigenza dell'ordinanza sindacale, qualora il comune non abbia provveduto ad esercitare il potere sanzionatorio e quello sostitutivo, previa segnalazione dei distaccamenti forestali, il Comando del Corpo Forestale è autorizzato, previa formale diffida, all'esecuzione, in danno del soggetto obbligato, delle azioni ritenute necessarie ad eliminare le situazioni di ritenuto pericolo. Per tale finalità, è autorizzata la spesa annua di 1.000.000,00 per consentire l'anticipazione delle somme necessarie, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure di recupero nei confronti dei comuni inadempienti, che a loro volta le attivano nei confronti dei proprietari. Non si ritiene possibile che il Corpo forestale avvii le procedure di recupero direttamente nei confronti dei privati, anche perché costituirebbe un deterrente per i comuni, cui si intesta la procedura in via principale.
Articolo 19 - Comma 1. Attualmente il Corpo Forestale, per fare fronte agli incendi boschivi e di vegetazione, si avvale di un contingente di operai del comparto agricolo forestale, assunto stagionalmente, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii., - con garanzia di centouno e centocinquantuno giornate - con contratto a tempo determinato ferma restando la durata complessiva di centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
La durata della campagna antincendio è, pertanto, condizionata dalla presenza dei suddetti operai forestali e, di norma, inizia il 15 maggio e termina il 15 settembre. Secondo la norma vigente tale periodo può essere variato in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico. Tuttavia, i cambiamenti climatici e le statistiche degli eventi verificatisi nel corso degli ultimi anni suggeriscono l'estensione della campagna antincendio al periodo 10 maggio -15 ottobre.
Attraverso l'utilizzo del contingente di operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate, esclusivamente in attività AIB, sarà possibile ampliare, se non numericamente, almeno sotto il profilo temporale, lo schieramento di un congruo numero di squadre antincendio.
La maggiore spesa per il Comando del Corpo Forestale per l'avvalimento di un contingente pari a 2.100 operai (numero di centocinquantunisti impiegato nella campagna AIB 2023) per ulteriori cinquantuno giornate ammonta a circa 12 mln di euro, parzialmente compensata dalla minore spesa sostenuta dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale per circa 9,5 mln di euro (corrispondente al mancato utilizzo degli stessi operai per 50 giornate lavorative) e, conseguentemente il maggiore esborso complessivo a carico del bilancio regionale sarebbe di circa 2.5 mln di euro, per le maggiorazioni riconosciute per contratto agli operai del servizio antincendio.
All'estensione della durata della campagna AIB ed all'impiego degli operai forestali per 151 giornate lavorative, è correlato l'incremento di altre spese (per sviluppo listini, consumo di carburante, manutenzione mezzi, servizi ausiliari, IRAP, ecc.), pertanto si stima un incremento complessivo della spesa di circa 3,5 mln di euro, cui si provvede a valere delle risorse previste dall'art. 17, comma 1. (INCREMENTATE DELL'IMPORTO Dl 3,5 MIL).
Comma 2. Al fine di rafforzare il sistema dell'antincendio boschivo attraverso il potenziamento delle attività di vigilanza, ricognizione e supporto alle squadre di terra, sarà prevista un'aliquota di giornate lavorative effettuate dai lavoratori forestali assunti dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale per le
attività di competenza che, nel caso di dichiarato stato di grave criticità incendi boschivi, svolgeranno le predette attività di supporto. Non trattandosi di interventi attivi di antincendio non sono dovute maggiorazioni, pertanto non ci sono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Comma 3 e 4. Il coinvolgimento della popolazione nelle attività di prevenzione incendi, attraverso lo sviluppo di una coscienza ambientale finalizzata alla tutela e conservazione del patrimonio naturale della Regione Siciliana, rappresenta un obiettivo ilñunciabile anche al fine di sostenere la campagna
antincendio. Allo scopo di contrastare il diffondersi di comportamenti negativi, che possono diventare occasione di incendio, e opportuno potenziare l'attività di sensibilizzazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado, l'attività informativa con la creazione di materiale divulgativo multimediale differenziato in funzione dell'utente di riferimento.
Il Dipartimento della Protezione Civile regionale, in raccordo con il Comando del Corpo Forestale, programma annualmente un piano di interventi di sensibilizzazione e informazione della popolazione, il cui costo è stimato in circa 1.500.000 euro.
Art. 17.
Disposizioni per il settore della forestazione
1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa finanziata con fondi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è rideterminata in 197.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 ed è autorizzata per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 la spesa di 198.300 migliaia di euro per ciascun anno
(Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).
2. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, e, in particolare per il noleggio di mezzi aerei pesanti, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è rideterminata in euro 15.500 migliaia per l'esercizio finanziario 2024 ed è autorizzata la somma di 16.500 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150574). Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di spesa degli stanziamenti di cui al comma 1.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, sono iscritte negli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:
a) Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 23.900 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;
b) Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;
c) Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;
d) Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;
e) Missione 9, Programma 5, capitolo 150574 euro 15.500 migliaia per l'esercizio finanziario 2024 e di 16.500 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026;
f) Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 135.500 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2024,2025 e 2026.
4. Al fine di consentire la realizzazione di interventi in conto capitale per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 il Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 è determinato in 74.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025, 2026 (Missione 20, Programma 3, capitolo 613979).
5. Per il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in carico al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, il Fondo di cui al comma 6 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è determinato in euro 14.566.400,00 per l'esercizio finanziario 2026. (Missione 20, Programma 3, capitolo 215800).
Art. 18
Rafforzamento delle misure antincendio
1. Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto
dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, su
proposta del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale,
d'intesa con il Dirigente Generale del Dipartimento della
Protezione civile, è stabilita la data di apertura e chiusura
della stagione antincendio. Le date di inizio e di chiusura della
stagione antincendio, in considerazione delle mutate situazioni
climatiche, possono essere diversamente individuate rispetto alle
previsioni del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 16
aprile 1996 n. 16 e s.m.i.
2. Entro il termine perentorio del 15 marzo di ogni anno, i Sindaci adottano l'ordinanza sulle Misure di Prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della Pubblica Sicurezza e dell'igiene ambientale.
3. ln caso di inottemperanza a quanto prescritto dal comma 2, l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, su proposta del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale, nomina un commissario ad acta, scelto tra il personale regionale.
4. In caso di obiettivo pericolo per l'ambiente e per la incolumità pubblica, derivante da potenziale innesco o propagazione di incendi boschivi e di vegetazione, qualora il comune non abbia provveduto in via sostitutiva, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, a seguito di accertamento del distaccamento forestale competente, previa diffida da notificare
ai proprietari anche mediante pubblici proclami e al comune, è autorizzato ad intervenire ed eliminare le situazioni di ritenuto
pericolo.
5. Per il triennio 2024-2026 è istituito un fondo, con la
dotazione annua di 1.000.000,00, per anticipare le somme
necessarie per gli interventi sostitutivi di cui al comma 4, in
subordine dei comuni inadempienti. Entro il termine di novanta
giorni dall'avvio dei lavori, il Comando del Corpo forestale
attiva le procedure di recupero delle somme necessarie per gli
interventi sostitutivi di cui al comma 4, nei confronti dei
comuni inadempienti, da versarsi in apposito capitolo di entrata
del bilancio della Regione. I comuni a loro volta attivano le
procedure di recupero nei confronti dei proprietari.
6. Il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, attraverso i propri uffici periferici è incaricato anche dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle ordinanze di cui ai commi precedenti.
7. Qualora le sanzioni di cui al comma precedente siano irrogate dal Comando del Corpo forestale della Regione siciliana l'importo delle stesse è versate in entrata nel Bilancio della Regione Siciliana.
Art. 19.
Potenziamento della lotta agli incendi boschivi e di vegetazione
1. All'art 56 della legge regionale del 6 aprile 1996, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1 bis) Per le maggiori esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'amministrazione forestale si avvale anche di un contingente di operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, già inseriti nelle graduatorie uniche di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2014,
n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.
b) al comma 3 dopo le parole: fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato, le parole di centouno giornate lavorative annue sono sostituite dalle parole nel limite delle giornate previste per fascia di garanzia di appartenenza .
2. Il Dipartimento sviluppo rurale e territoriale in caso di grave criticità legate all'attività di repressione incendi boschivi, nell'ambito della collaborazione istituzionale e previo accordo interdipartimentale, può destinare un numero adeguato di lavoratori forestali a tempo determinato (LTD) in attività di
sorveglianza e controllo del territorio a supporto degli Uffici del Comando Corpo Forestale.
3. Il Dipartimento della Protezione civile regionale, anche raccordandosi con il Comando del Corpo Forestale, al fine di sostenere la campagna antincendio è autorizzato ad attivare interventi finalizzati a contrastare il diffondersi di
comportamenti che possono divenire occasioni di incendio, da realizzarsi mediante campagne di sensibilizzazione e di informazione della popolazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per il triennio 2024-2026, la spesa annua di 1.500 migliaia di euro (Missione 9 Programma 2).
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