24 novembre 2023

DDL IN DISCUSSIONE ALL'ARS. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024/2026. DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA FORESTAZIONE. RAFFORZAMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO. POTENZIAMENTO DELLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE. L'AMMINISTRAZIONE FORESTALE SI AVVALE ANCHE DI UN CONTINGENTE DI OPERAI CON GARANZIA OCCUPAZIONALE DI CENTOCINQUANTUNO GIORNATE LAVORATIVE




 ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente della Regione
(SCHIFANI)
su proposta dell'Assessore regionale per l'economia
(FALCONE)
il 10 novembre 2023
Legge di stabilità regionale 2024/2026



Articolo 17 - Commi 1, 2 e 3. La norma proposta ridetermina per l'anno 2024 la dotazione finanziaria per il settore della Forestazione prevista dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni in euro 197.300 migliaia di euro, comprensivi dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 destinata agli interventi di prevenzione antincendio di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, comprensivi del servizio aereo A.I.B. Per le medesime finalità autorizza la spesa di euro 198.300 migliaia di euro per gli esercizi 2025-2026.
L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 consente all Regione Siciliana di dotarsi di una flotta aerea per la lotta AIB, sia con il ricorso ai privati che attraverso apposita stipula di convenzione con la Protezione Civile Nazionale per l'utilizzo degli aeromobili appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato, realizzando la massima sinergia con gli aeromobili resi disponibili. L'analisi degli eventi verificatesi negli ultimi anni evidenzia la necessità di ampliare il periodo della campagna AIB e conseguentemente del periodo di esercizio della flotta aerea regionale. Nella considerazione che il numero e la rilevanza degli incendi boschivi nel corso degli ultimi anni è in forte crescita e che, di contro, il personale del Comando del Corpo forestale e degli operai assunti per la campagna AIB è costantemente in diminuzione a causa dell'età media elevata e dell'assenza di idoneo ricambio generazionale e che, pertanto, il ricorso alla flotta aerea costituisce sempre più un risorsa preziosa ed irrinunciabile, è necessario provvedere allo schieramento di ulteriori velivoli ad ala rotante, mezzi pesanti, sul territorio regionale in aggiunta ai 10 elicotteri già attualmente schierati.
Infatti, si ritiene indispensabile arricchire la flotta aerea regionale con mezzi pesanti, tipo superpuma o similare, le cui caratteristiche ne consentono l'utilizzo anche in presenza di venti più sostenuti e che andrebbe a sopperire anche alla limitata assegnazione da parte del COAU di mezzi aerei della flotta nazionale. Sempre in relazione alle mutate condizioni climatiche all'ampliamento della durata della campagna AIB si ritiene opportuno estendere i contenuti della convenzione annualmente stipulata con il Comando Generale dei Vigili del Fuoco, sia in termini temporali che di numero di squadre utilizzabili, in coerenza con l'accordo di programma per il triennio 2023 2025. È, altresì, necessario garantire le risorse necessarie per il rinnovo della convenzione con il Comando dell'Arma dei Carabinieri per lo schieramento di un elicottero NH500. 
Pertanto, le risorse stanziate sul capitolo 150574 sono destinate: servizio di lavoro aereo (flotta di elicotteri leggeri e pesanti impiegati nella campagna AIB);
stipula della convenzione con il Comando Generale dei Vigili del Fuoco;
stipula della convenzione con il Comando dell'Arma dei Carabinieri per lo schieramento di un ulteriore elicottero impiegato nella campagna AIB). 
Comma 4. La dotazione finanziaria per il settore della Forestazione prevista dal comma 1 viene integrata dell'importo di 74.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2024-25-26 per gli interventi in conto capitale di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015. 
Comma 5. Si provvede allo stanziamento occorrente per l'esercizio 2026 relativo alla dotazione del Fondo di cui al comma 6 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2.

Articolo 18 - L'analisi degli incendi verificatisi nel corso degli ultimi anni dimostra che il maggiore numero degli stessi interessa, al momento dell'innesco le aree rurale-urbane e, successivamente si propagano all'interno delle aree boscate. Tale propagazione è certamente favorita, oltre che dalle condizioni meteorologiche, dalla presenza di terreni privati incolti. Al fine di ovviare o, comunque, contenere tale fenomeno è necessario che le Amministrazioni comunali provvedano, con congruo anticipo rispetto all'inizio della stagione antincendio, ad emanare specifiche disposizioni, attraverso lo strumento dell'ordinanza, nei confronti dei proprietari dei fondi, affinché provvedano alla esecuzione dei necessari lavori di pulizia ed alla realizzazione di viali tagliafuoco. Attesa l'importanza strategica di tali ordinanze, è necessario prevedere l'eventuale intervento sostitutivo nei confronti dei sindaci inadempienti. Inoltre, al fine di rendere cogenti ed effettivi gli interventi in caso di grave pericolo derivante da potenziale innesco o propagazione di incendi boschivi e di vegetazione, in vigenza dell'ordinanza sindacale, qualora il comune non abbia provveduto ad esercitare il potere sanzionatorio e quello sostitutivo, previa segnalazione dei distaccamenti forestali, il Comando del Corpo Forestale è autorizzato, previa formale diffida, all'esecuzione, in danno del soggetto obbligato, delle azioni ritenute necessarie ad eliminare le situazioni di ritenuto pericolo. Per tale finalità, è autorizzata la spesa annua di 1.000.000,00 per consentire l'anticipazione delle somme necessarie, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure di recupero nei confronti dei comuni inadempienti, che a loro volta le attivano nei confronti dei proprietari. Non si ritiene possibile che il Corpo forestale avvii le procedure di recupero direttamente nei confronti dei privati, anche perché costituirebbe un deterrente per i comuni, cui si intesta la procedura in via principale.


Articolo 19Comma 1. Attualmente il Corpo Forestale, per fare fronte agli incendi boschivi e di vegetazione, si avvale di un contingente di operai del comparto agricolo forestale, assunto stagionalmente, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii., - con garanzia di centouno e centocinquantuno giornate - con contratto a tempo determinato ferma restando la durata complessiva di centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
La durata della campagna antincendio è, pertanto, condizionata dalla presenza dei suddetti operai forestali e, di norma, inizia il 15 maggio e termina il 15 settembre. Secondo la norma vigente tale periodo può essere variato in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico. Tuttavia, i cambiamenti climatici e le statistiche degli eventi verificatisi nel corso degli ultimi anni suggeriscono l'estensione della campagna antincendio al periodo 10 maggio -15 ottobre.
Attraverso l'utilizzo del contingente di operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate, esclusivamente in attività AIB, sarà possibile ampliare, se non numericamente, almeno sotto il profilo temporale, lo schieramento di un congruo numero di squadre antincendio.
La maggiore spesa per il Comando del Corpo Forestale per l'avvalimento di un contingente pari a 2.100 operai (numero di centocinquantunisti impiegato nella campagna AIB 2023) per ulteriori cinquantuno giornate ammonta a circa 12 mln di euro, parzialmente compensata dalla minore spesa sostenuta dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale per circa 9,5 mln di euro (corrispondente al mancato utilizzo degli stessi operai per 50 giornate lavorative) e, conseguentemente il maggiore esborso complessivo a carico del bilancio regionale sarebbe di circa 2.5 mln di euro, per le maggiorazioni riconosciute per contratto agli operai del servizio antincendio.
All'estensione della durata della campagna AIB ed all'impiego degli operai forestali per 151 giornate lavorative, è correlato l'incremento di altre spese (per sviluppo listini, consumo di carburante, manutenzione mezzi, servizi ausiliari, IRAP, ecc.), pertanto si stima un incremento complessivo della spesa di circa 3,5 mln di euro, cui si provvede a valere delle risorse previste dall'art. 17, comma 1. (INCREMENTATE DELL'IMPORTO Dl   3,5 MIL).
Comma 2. Al fine di rafforzare il sistema dell'antincendio boschivo attraverso il potenziamento delle attività di vigilanza, ricognizione e supporto alle squadre di terra, sarà prevista un'aliquota di giornate lavorative effettuate dai lavoratori forestali assunti dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale per le
attività di competenza che, nel caso di dichiarato stato di grave criticità incendi boschivi, svolgeranno le predette attività di supporto. Non trattandosi di interventi attivi di antincendio non sono dovute maggiorazioni, pertanto non ci sono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Comma 3 e 4. Il coinvolgimento della popolazione nelle attività di prevenzione incendi, attraverso lo sviluppo di una coscienza ambientale finalizzata alla tutela e conservazione del patrimonio naturale della Regione Siciliana, rappresenta un obiettivo ilñunciabile anche al fine di sostenere la campagna
antincendio. Allo scopo di contrastare il diffondersi di comportamenti negativi, che possono diventare occasione di incendio, e opportuno potenziare l'attività di sensibilizzazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado, l'attività informativa con la creazione di materiale divulgativo multimediale differenziato in funzione dell'utente di riferimento.
Il Dipartimento della Protezione Civile regionale, in raccordo con il Comando del Corpo Forestale, programma annualmente un piano di interventi di sensibilizzazione e informazione della popolazione, il cui costo è stimato in circa 1.500.000 euro.




Art. 17.
Disposizioni per il settore della forestazione

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa finanziata con fondi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è rideterminata in 197.300 migliaia  di euro per l'esercizio finanziario 2024 ed è autorizzata per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 la spesa di 198.300 migliaia di euro per ciascun anno
(Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

2. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto  1974, n. 36 e successive modificazioni, e, in particolare per il noleggio di mezzi aerei pesanti, l'autorizzazione di spesa di cui al comma  4 dell'articolo 22 della legge  regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è rideterminata in euro 15.500 migliaia per l'esercizio finanziario 2024 ed è autorizzata la somma di 16.500 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (Missione  9, Programma 5, capitolo  150574). Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di spesa degli stanziamenti di cui al comma 1.

3. Le  risorse  di  cui ai commi 1 e 2, sono iscritte negli esercizi  finanziari 2024, 2025 e 2026 nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

a) Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 23.900 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

b) Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia  per  ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025  e 2026;

c) Missione 16, Programma 1, capitolo  155802 euro 10.500 migliaia  per  ciascuno degli esercizi finanziari 2024,  2025 e 2026;

d) Missione 9, Programma 5, quota  parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000  migliaia per ciascuno degli  esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

e) Missione 9, Programma 5, capitolo 150574  euro 15.500 migliaia  per  l'esercizio finanziario 2024 e di 16.500 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026;

f) Missione 20, Programma 3, capitolo 215746  euro 135.500 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2024,2025 e 2026.

4. Al fine di consentire la realizzazione di interventi in conto  capitale  per  le  finalità  di  cui ai commi 2  e  8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 il Fondo di  cui all'articolo  6  della legge regionale 11 luglio  2023, n.  8  è determinato  in  74.000  migliaia  di  euro  per  ciascuno  degli esercizi  finanziari 2024, 2025, 2026 (Missione 20, Programma  3, capitolo 613979).

5. Per il recepimento del contratto collettivo nazionale  di lavoro   riguardante  gli  addetti  ai lavori di  sistemazione  idraulico-forestale  e idraulico-agraria,   in    carico al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e  al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, il Fondo di cui  al  comma 6 della legge regionale 22 febbraio 2023, n.  2  è determinato  in  euro  14.566.400,00 per l'esercizio  finanziario 2026. (Missione 20, Programma 3, capitolo 215800).

Art. 18
Rafforzamento delle misure antincendio

     1.  Entro  il  termine del 15 marzo di ogni anno, con  decreto
  dell'Assessore  regionale  del  Territorio  e  dell'Ambiente,  su
  proposta  del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale,
  d'intesa  con  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento   della
  Protezione  civile,  è stabilita la data di apertura  e  chiusura
  della stagione antincendio. Le date di inizio e di chiusura della
  stagione  antincendio, in considerazione delle mutate  situazioni
  climatiche, possono essere diversamente individuate rispetto alle
  previsioni del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale  16
  aprile 1996 n. 16 e s.m.i.

2. Entro il termine perentorio del 15 marzo di ogni  anno, i Sindaci  adottano l'ordinanza sulle Misure di Prevenzione  contro gli  incendi  boschivi  e d'interfaccia, per gli  interventi  di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della  Pubblica Sicurezza e dell'igiene ambientale.

3. ln caso di inottemperanza a quanto prescritto dal comma 2,  l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, su proposta del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale, nomina un commissario ad acta, scelto tra il personale regionale.

4. In caso di obiettivo pericolo per l'ambiente  e per la incolumità pubblica, derivante da potenziale innesco o propagazione  di  incendi boschivi e di vegetazione, qualora il comune  non  abbia  provveduto  in  via  sostitutiva,  il  Corpo Forestale della Regione Siciliana, a seguito di accertamento  del distaccamento forestale competente, previa diffida da notificare
ai proprietari anche mediante pubblici proclami e al  comune, è autorizzato ad intervenire ed eliminare le situazioni di ritenuto
pericolo.

     5.  Per  il  triennio 2024-2026 è istituito un fondo,  con  la
  dotazione  annua  di     1.000.000,00, per  anticipare  le  somme
  necessarie per gli interventi sostitutivi di cui al comma  4,  in
  subordine  dei comuni inadempienti. Entro il termine  di  novanta
  giorni  dall'avvio  dei lavori, il Comando  del  Corpo  forestale
  attiva  le procedure di recupero delle somme necessarie  per  gli
  interventi  sostitutivi  di cui al comma  4,  nei  confronti  dei
  comuni  inadempienti, da versarsi in apposito capitolo di entrata
  del  bilancio  della Regione. I comuni a loro volta  attivano  le
  procedure di recupero nei confronti dei proprietari.

6. Il Comando  del Corpo forestale della Regione  siciliana, attraverso   i  propri  uffici  periferici  è  incaricato  anche dell'irrogazione  delle  sanzioni amministrative  previste  dalle ordinanze di cui ai commi precedenti.

7.  Qualora le  sanzioni  di cui al  comma  precedente  siano irrogate  dal Comando del Corpo forestale della Regione siciliana l'importo  delle stesse è versate in entrata nel  Bilancio  della Regione Siciliana.
                              

Art. 19.
Potenziamento della lotta agli incendi boschivi e di vegetazione

1. All'art 56 della legge regionale del 6 aprile 1996, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1 bis) Per le maggiori esigenze di difesa e  conservazione del patrimonio  boschivo  e delle aree protette  dagli  incendi, l'amministrazione forestale si avvale anche di un contingente di operai con  garanzia occupazionale di centocinquantuno  giornate lavorative  ai fini previdenziali, già inseriti nelle graduatorie uniche di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio  2014,
n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

b) al comma 3 dopo le parole: fermo restando il rapporto di lavoro a tempo  determinato, le parole  di centouno giornate lavorative annue  sono sostituite dalle parole  nel limite  delle giornate previste per fascia di garanzia di appartenenza .

2. Il Dipartimento sviluppo rurale e territoriale in caso  di grave criticità legate  all'attività di repressione incendi boschivi, nell'ambito della collaborazione istituzionale e previo accordo interdipartimentale, può destinare un numero adeguato di lavoratori  forestali a tempo determinato (LTD) in attività di
sorveglianza e controllo del territorio a supporto degli  Uffici del Comando Corpo Forestale.

3. Il Dipartimento della Protezione civile regionale, anche raccordandosi  con  il Comando del Corpo Forestale, al fine di sostenere la campagna antincendio è  autorizzato ad attivare interventi finalizzati a contrastare il diffondersi di
comportamenti che possono divenire occasioni di incendio, da realizzarsi  mediante campagne di sensibilizzazione e di informazione della popolazione.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per il triennio  2024-2026,  la spesa annua di 1.500  migliaia  di  euro (Missione 9 Programma 2).



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