Dal sito www.federforeste.it
24 Ottobre 2023
Il Consiglio dei ministri ha reso noto di aver approvato il disegno di legge recante Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. La legge riconosce quale obiettivo di interesse nazionale la crescita economica e sociale della montagna ai fini della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell’identità e della coesione delle comunità locali, anche nell’interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici. Sono affidati allo Stato, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l’effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell’istruzione, della cultura, della connessione e della mobilità, di promuovere, in maniera sostenibile, l’agricoltura e la gestione forestale, l’industria, il commercio, l’artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall’Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana (art. 1).
Di particolare interesse sono le disposizioni finalizzate alla tutela del territorio e che sono dirette alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani mediante la predisposizione di linee guida, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini della individuazione, del recupero, dell’utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e dell’impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati. Gli ecosistemi montani, data la presenza della tipica flora e fauna montana, sono considerate zone floro-faunistiche peculiari. È previsto che una quota del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sia destinata a prevenire e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, superando le criticità relative alla disponibilità di risorse idriche attraverso la realizzazione di casse di espansione, vasche e bacini idrici, ai fini dell’attività agricola, della lotta agli incendi e dell’attività turistica, incluso l’innevamento artificiale, da attuare da parte delle regioni. Misure fiscali sono previste anche a favore delle imprese montane esercitate da giovani che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge.
Le norme specifiche per la montagna rispondono al bisogno di garantire più innovazione, ambiente e infrastrutture nei territori montani che presentano caratteristiche del tutto distintive dovute alle limitate dimensioni delle comunità locali e al ruolo fondamentale degli imprenditori agricoli nelle attività di presidio a salvaguardia del patrimonio idrico e boschivo contro il rischio di incendi e dissesti di natura idrogeologica. Il disegno di legge rappresenta, pertanto, una importante occasione di rilancio anche per i territori a valle che dipendono dai servizi e dalle attività che si svolgono in montagna, dove occorre incentivare la fiscalità per assicurare continuità alla qualità dei servizi e delle attività sociali evitando le conseguenze dello spopolamento.
Fonte: www.federforeste.it
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