CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria (09/12/2021)
Art. 19 bis VIOLENZA DI GENERE (nuovo articolo)
Allo scopo di sostenere le donne lavoratrici vittime di violenza nel loro percorso di reinserimento nella vita lavorativa e sociale, in coerenza e continuità con quanto definito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul) e dalla normativa nazionale in materia, si definisce quanto segue.
Le parti, nella vigenza dell’art. 24 del d.lgs. n. 80 del 15 giugno 2015, stabiliscono che la lavoratrice avente i requisiti di legge ha diritto ad un prolungamento del congedo retribuito fino ad un massimo complessivo di 5 mesi, a carico dell’azienda per la quota non coperta dall’INPS e da utilizzare secondo le modalità e le tempistiche della norma sopra citata.
La lavoratrice a tempo determinato inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere richiamati dall’art. 24 comma 1 del D.lgs. 80/2015 può esercitare il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del citato percorso. il diritto di precedenza si estingue entro 18 mesi dalla presentazione della domanda della lavoratrice.
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